Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13029 del 23/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 23/06/2016, (ud. 22/04/2016, dep. 23/06/2016), n.13029

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3724-2015 proposto da:

L.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAIO CANULEIO

127, presso lo studio dell’avvocato ALFONSO DELLARCIPRETE, che lo

rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LABICANA

45, presso lo studio dell’avvocato CARLO ARGENTI che lo

rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al

controticorso;

– controricorrente –

e contro

D.F.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6756/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

14/11/2013, depositata il 12/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/04E2016 dal Consigliere Relatore Don. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

udito l’Avvocato CARONE FABIANI ACHILLE, delega verbale Avv.to

DELL’ARCIPRETE, difensore del ricorrente, che si riporta alla

memoria;

udito l’Avvocato CARLO ARGENTI, difensore del controricorrente, che

si riporta ai motivi del controricorso.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

che:

il Consigliere designato ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..;

“Ritenuto che:

– L.C. convenne in giudizio C.M. e D. F., chiedendo di essere reintegrato nel possesso dell’appartamento che egli aveva concesso in locazione alla D. e che quest’ultima aveva rilasciato al C., aggiudicatario della nuda proprietà dell’immobile a seguito di proceduta esecutiva intrapresa nei confronti del L.;

– nella resistenza del convenuto C., il Tribunale di Roma rigettò il ricorso, ritenendo che il contralto di locazione stipulato dal L. dopo il pignoramento dell’immobile non fosse opponibile al creditore;

– sul gravame proposto dal L., la Corte dì Appello di Roma confermò la pronuncia di primo grado, rilevando che, alla data del decreto di trasferimento il L. – a seguito della morte dell’usufruttuaria – era divenuto piene proprietario dell’immobile e che tale diritto di piena proprietà, in forza del decreto di trasferimento, si era trasferito al C.;

– per la cassazione della sentenza di appello ricorre L.C. sulla base di un unico motivo;

– resiste con controricorso C.M.;

D.F., ritualmente intimata, non ha svolto attività difensiva.

Atteso che l’unico motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 568 c.p.c. e artt. 2923, 1140 e 1169 c.c.) appare manifestamente infondato, in quanto:

1) secondo la giurisprudenza di questa Corte, nell’espropriazione forzata immobiliare, il decreto di trasferimento di cui all’art. 586 c.p.c. costituisce titolo esecutivo per il rilascio dell’immobile espropriato, in favore dell’aggiudicatario al quale l’immobile è stato trasferito, non solo nei riguardi del debitore esecutato, ma anche nei confronti di chi si trovi nel possesso o nella detenzione dell’immobile medesimo e non vanti un diritto reale o personale già opponibile al creditore pignorante (Sez. 3, Sentenza n. 15268 del 04/07/2006, Rv. 591452; Sez. 3, Sentenza n. 18179 del 28/08/2007, Rv.

600514; Sez. 1, Sentenza n. 12174 del 01/12/1998, Rv. 521281);

2) nella specie risulta che il contratto di locazione è successivo al pignoramento e, dunque, non opponibile al creditore esecutante;

3) risulta ancora che l’usufruttuaria dell’immobile – prima che il C. ne ottenesse il rilascio da parte della locatrice D. – era deceduta, cosicchè deve ritenersi che la nuda proprietà si sia riespansa in capo al creditore esecutante (secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel caso di pendenza del procedimento di espropriazione forzata avente ad oggetto il diritto di nuda proprietà di un immobile, l’estinzione del relativo usufrutto comporta, con il riespandersi del diritto del nudo proprietario, che il diritto di questo resti assoggettato alla procedura espropriativa per la piena proprietà: Sez. 3, Sentenza n. 8166 del 22/07/1991, Rv. 473272);

4) a seguito del decreto dì trasferimento, deve ritenersi che la piena proprietà dell’immobile col relativo possesso si sia trasferito al C.;

Ritenuto che il ricorso può essere avviato alla trattazione camerale, per essere ivi rigettato”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis c.p.c.;

– la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi che consentano di dissentire dalla proposta del relatore, in quanto: 1) nel caso di pendenza del procedimento di espropriazione forzata avente ad oggetto il diritto di nuda proprietà di un immobile, l’estinzione del relativo usufrutto comporta, con il riespandersi del diritto del nudo proprietario, che il diritto di questo resti assoggettato alla procedura espropriativa per la piena proprietà (Sez. 3, Sentenza n. 8166 del 22/07/1991, Rv. 473272); 2) la locazione, essendo successiva al pignoramento, non era opponibile all’aggiudicatario ai sensi dell’art. 2923 c.c.; 3) il L. non pile; vantare alcun titolo di possesso sull’immobile, essendo transitato il possesso nella persona dell’aggiudicatario;

– il ricorso, pertanto, deve essere rigettato;

– le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente;

– ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17) applicabile ruttane temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da patte del ricorrente, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento), di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sezsta Civile – -2, il 22 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2016

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