Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13029 del 10/06/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 13029 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA
ORDINANZA
sul ricorso 23231-2012 proposto da:
SOCIETA’ HOTEL PARADISO AREMOGNA SRL 00253510663,
ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini previsti dalla
legge;
– ricorrente non costituita contro
FALLIMENTO HOTEL PARADISO AREMOGNA SRL in persona
del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
PIETRO OTTOBONI 37, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO
SERAFINI, rappresentato e difeso dall’avvocato SAMBENEDETTO
PAOLO, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente nonché contro
ICAR SAS DI STRIZZI CAMILLO,
Data pubblicazione: 10/06/2014
DE CAPITE GIUSEPPE,
MIMOLA GAETANO;
– intimati avverso la sentenza n. 595/2012 della CORTE D’APPELLO di
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA
SCALDAFERRI.
In fatto e in diritto
1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“Il consigliere relatore, letti gli atti depositati, rilevato che la Curatela del fallimento
Hotel Paradiso Aremogna s.r.i ha depositato controricorso onde resistere al ricorso
proposto dalla Hotel Paradiso Aremogna s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale di
Sulmona del 18.11.2010 che ha rigettato il reclamo proposto dalla ricorrente
avverso la senten za dichiarativa del suo fallimento;
che tuttavia il ricorso non è stato depositato nel termine previsto dall’art.369
cod.proc.civ.;
che pertanto la declaratoria di improcedibilità del ricorso si impone;
P.Q.M.
Ritiene che, qualora il collegio condivida il rilievo che precede, il ricorso possa essere
dichiarato improcedibile in camera di consiglio a norma degli articoli 375 e 380 bis
cp. c•
ff
2. In esito all’odierna adunanza, il Collegio condivide pienamente le
argomentazioni esposte nella relazione, avverso le quali del resto non è
stata formulata alcuna replica da parte del ricorrente.
Si impone dunque il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna
alle spese di questo giudizio di cassazione, che si liquidano come in
Ric. 2012 n. 23231 sez. M1 – ud. 25-02-2014
-2-
L’AQUILA, depositata il 09/05/2012;
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, in complessivie
2.100,00 —di cui€100,00 per esborsi- oltre accessori di legge..
della Corte Suprema di Cassazione, il 25 febb aio 2014
1 pres
Così deciso in Roma, nella camera di consiglia della sezione sesta civile