Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13028 del 14/06/2011

Cassazione civile sez. III, 14/06/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 14/06/2011), n.13028

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2369/2010 proposto da:

D.V.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA PARIGI 11, (studio avv. F. SOTIS) presso l’avv. ERMETE

SOTIS, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.E., M.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5080/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

14/11/08, depositata il 04/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA

CARESTIA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che è stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:

“Con sentenza del 10/12/2008 la Corte d’Appello di Roma, in accoglimento del gravame interposto dai sigg.ri C.E. e M.P. e in conseguente riforma della pronunzia Trib.

Latina n. 9/05 respingeva la domanda nei loro confronti proposta dal sig. D.V.M. di pagamento di provvigione per attività di mediazione asseritamente svolta in loro favore.

Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello il D.V. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Con il 1^ MOTIVO il ricorrente denunzia violazione degli artt. 112, 115, 116, 167, 183 e 184 c.p.c., L. n. 39 del 1989, artt. 24 e 111 Cost., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 2^ MOTIVO denunzia omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 comma 1, n. 5.

Il ricorso dovrà essere dichiarato inammissibile, in applicazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 366 bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.

L’art. 366 bis c.p.c., dispone infatti che nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo deve, a pena di inammissibilità, concludersi con la formulazione di un quesito di diritto (cfr. Cass., 19/12/2006, n. 27130).

Orbene, nel caso il motivo con il quale si denunzia vizio di violazione: o falsa applicazione di norme di diritto, non reca invero il prescritto quesito di diritto.

La norma di cui all’art. 366 ibis c.p.c., è d’altro canto insuscettibile di essere interpretata nel senso che il quesito di diritto possa, e a fortiori debba, desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo, giacchè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (v.

Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258).

Quanto al pure denunziato vizio di motivazione, a completamento della relativa esposizione esso deve indefettibilmente contenere la sintetica e riassuntiva indicazione: a) del fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; c) degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria (art. 366 bis c.p.c.).

Al riguardo, si è precisato che l’art. 366 bis c.p.c., rispetto alla mera illustrazione del motivo impone un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile, ai fini dell’assolvimento del relativo onere essendo pertanto necessario che una parte del medesimo venga a tale indicazione specificamente destinata (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002).

Orbene, nel caso il motivo con il quale si denunzia vizio di motivazione non reca invero la chiara indicazione – nei termini più sopra indicati – delle ragioni delle doglianze, inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attività esegetica di questa Corte, a fortiori non consentita in presenza di formulazione come nella specie altresì carente di autosufficienza.

Non può infine sottacersi che in base a principio consolidato in giurisprudenza di legittimità l’omesso esame di una domanda e la pronunzia su domanda non proposta, nel tradursi nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sono deducibili con ricorso per cassazione esclusivamente quale error in procedendo ex art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (cfr. Cass., 29/9/2006, n. 21244; Cass., 5/12/2002, n. 17307;

Cass., 23/5/2001, n. 7049) (nullità della sentenza e del procedimento) (v. Cass., Sez. un., 14/1/1992, n. 369; Cass., 25/9/1996, n. 8468), e non anche sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (e a fortiori del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (v. in particolare Cass., 4/6/2007, n. 12952;

Cass., 22/11/2006, n. 24856; Cass., 26/l/2006, n. 1701).

Del pari, gli artt. 115 e 116 c.p.c., sono apprezzabili, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (che deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità), e non anche sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (v. Cass., 20/6/2006, n. 14267;

Cass., n. 24755 del 2007; Cass., 12/2/2004, n. 2707), come nel caso dall’odierno ricorrente viceversa prospettato.

I motivi si palesano pertanto privi dei requisiti a pena di inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata successivamente alla data (2 marzo 2006) di entrata in vigore del medesimo”;

atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e notificata al difensore della parte costituita;

rilevato che le parti non hanno presentato memoria, nè vi è stata richiesta di audizione in Camera di consiglio;

considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;

rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella Camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione;

ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile;

considerato che non è peraltro a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2011

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