Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13027 del 24/06/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 13027 Anno 2015
Presidente: PICCININNI CARLO
Relatore: CIRILLO ETTORE

SENTENZA

sul ricorso 18013-2010 proposto da:
FAST FINANCE SPA in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
FLAMINIA VECCHIA 785, presso lo studio dell’avvocato
VALENTINA ADORNATO, rappresentato e difeso dagli
avvocati FRANCESCO TESAURO, MARIO MARTELLI giusta
2015

delega a margine;
– ricorrente –

1520

contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 24/06/2015

STATO, che lo rappresenta e difende;

resistente con atto di costituzione

avverso la sentenza n. 76/2009 della COMM.TRIB.REG.
di MILANO, depositata il 19/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/04/2015 dal Consigliere Dott. ETTORE
CIRILLO;
udito per il ricorrente l’Avvocato GRADARA per delega
degli Avvocati TESAURO e MARTELLI che si riporta agli
scritti e chiede l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 19 maggio 2009 la commissione tributaria regionale
della Lombardia ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate
nei confronti della Soc. Fast Finance, cessionaria del credito per eccedenza dell’IVA maturata dalla fallita Soc. Ibisteel Italia per l’anno
d’imposta 2004, confermando il diniego di rimborso notificato nel 2007.
In esso il fisco aveva ritenuto il credito non rimborsabile alla Soc. Fast

antecedente alla presentazione della dichiarazione. Inoltre l’importo è
inferiore a quello chiesto a rimborso e si intende revocata vista la lettera
del 13 luglio 2004″.
1.1. Il primo giudice aveva accolto il ricorso delle cessionaria avendo ritenuto la cessione valida ed efficace. L’agenzia appellante, invece, ha
sostenuto che, avendo la curatela fallimentare della contribuente ceduto
il presunto credito fiscale prima della dichiarazione IVA, tale cessione
non aveva prodotto alcun effetto nei confronti del fisco in quanto detto
credito “al tempo non era era né liquido né esigibile”.
1.2. Il giudice d’appello, una volta accertato che la cessione del credito
risaliva al 10 maggio 2004 e che la richiesta di rimborso era stata formalizzata con la prescritta modulistica solo il 9 marzo 2005, ha ritenuto
che la cessione, in quanto operata dalla curatela a favore della Soc. Fast
Finance per un credito tributario contestabile e accertabile dall’amministrazione solo dalla data di presentazione della dichiarazione fiscale,
“non produce(va) effetti utili nei confronti dell’Agenzia delle entrate”. Ha
osservato, in proposito, che i termini di decadenza a carico dell’amministrazione finanziaria per il compimento di atti di rettifica e di accertamento non avrebbero potuto trovare ostacoli in atti di cessione di crediti
senza la dovuta formalizzazione fiscale di questi, attesa la non rimborsabilità dell’IVA prima della precisazione del credito nella dichiarazione
annuale. Ha aggiunto che l’effetto traslativo per il fisco si avrebbe solo
dopo la presentazione della dichiarazione annuale, così rendendo improduttiva di effetti nei confronti dell’agenzia appellante l’anteriore cessione
del credito fiscale vantato dalla contribuente.
2. Per la cassazione di tale decisione la Soc. Fast Finance propone ricorso affidato a unico motivo declinato per violazione di norme di diritto
sostanziali (cod. civ., art. 1260 e 1264; r.d. 2440/1923, artt. 69 e 70;
d.l. 70/1988, art. 5, comma 4-ter); l’Agenzia delle entrate non si difende
con controricorso ma deposita “atto di costituzione” ai fini della sola par-

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Finance affermando: “La notifica delle cessione non è valida in quanto

tecipazione all’udienza pubblica di discussione. Banca Ifis, incorporante
Fast Finance, deposita memoria richiamando la favorevole risposta a interpello ottenuta ex art. 11 dello Statuto del contribuente, in fattispecie
simile, il 25 novembre 2014.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Con l’unico motivo di ricorso, corredato da idoneo quesito di diritto, la

che i crediti fiscali, anche futuri, possono essere liberamente ceduti alla
stregua della normativa civilistica e con l’osservanza delle disposizioni
sulla contabilità generale dello Stato, (b) sia che l’amministrazione finanziaria è tutelata dalle garanzie, anche di procedimento, apprestate
dal decreto di semplificazione tributaria del 1988. Osserva che, pertanto,
é valido ed efficace il contratto di cessione di credito IVA, stipulato con
la ricorrente dalla curatela fallimentare della contribuente prima della
presentazione delle dichiarazione IVA a credito e della richiesta di rimborso di detto credito (con modello VR) da parte del curatore.
4. Il ricorso è fondato.
4.1. Com’è noto, possono essere oggetto di cessione anche crediti futuri
(Sez. 3, Sentenza n. 1209 del 10/05/1966, Rv. 322427), bastando che,
al momento della conclusione del negozio, sussista il rapporto giuridico
di base dal quale possano trarre origine i detti crediti futuri, in modo che
questi ultimi siano – se non determinati – almeno determinabili (Sez. 1,
Sentenza n. 3421 del 02/08/1977, Rv. 386969). Rientra, dunque, nel
concetto di credito futuro, suscettibile di cessione ai sensi dell’art. 1348
cod. civ., anche un credito semplicemente sperato, ossia meramente
eventuale, senza che l’aleatorietà che in tal caso caratterizza il contratto
di cessione ne comporti l’Invalidità essendo insita nella nozione di cosa
futura, espressamente prevista come possibile oggetto di prestazione
dal richiamato art. 1348 (Sez. 1, Sentenza n. 4040 del 11/05/1990, Rv.
467062).
4.2. Tanto premesso, si osserva che le dichiarazioni fiscali, enfatizzate
dal giudice d’appello, non sono atti negoziali o dispositivi e, soprattutto,
non costituiscono il titolo giuridico dell’obbligazione tributaria, di pagamento o di rimborso, ma sono esternazioni di scienza e di giudizio (Sez.
5, Sentenza n. 29738 del 19/12/2008, Rv. 606025). Dunque, ai fini della
cessione di un credito IVA, non rileva tanto che esso sia esposto in una
dichiarazione annuale già presentata, quanto l’esistenza di uno specifico
rapporto giuridico fiscale. Esso è, nella specie, riconducibile alla posizio2
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Soc. Fast Finance censura la sentenza d’appello laddove trascura (a) sia

ne di soggetto d’imposta, pacificamente rivestita, ai fini dell’IVA, dalla
società di capitali cedente, rientrando il relativo credito fiscale, futuro o
semplicemente sperato, nella normale dinamica contrattuale su oggetto
determinabile in esito alle normali procedure tributarie. Peraltro, è noto
che la natura consensuale del contratto di cessione di credito comporta
che esso si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma non comporta, altresì, che al perfezionamento

cedente al cessionario (Sez. 1, Sentenza n. 184 del 10/01/1966, Rv.
320352). Così, nel caso in cui oggetto del contratto di cessione sia un
credito futuro, il trasferimento del credito dal cedente al cessionario si
verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza, prima
di allora il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente
obbligatoria (conf. Sez. 1, Sentenza n. 3099 del 17/03/1995, Rv.
491224, e Sez. 3, Sentenza n. 8333 del 19/06/2001, Rv. 547576).
4.3. In siffatta prospettiva la cessione del credito IVA, vantato dalla curatela fallimentare ma non ancora esposto in dichiarazione, non può che
seguire le ordinarie regole del codice civile (artt. 1260, 1264, 1348), a
parte l’osservanza delle peculiari disposizioni sulla contabilità generale
dello Stato. Queste ultime, infatti, si limitano a prevedere che “le cessioni…, nei casi in cui sono ammesse delle leggi, debbono essere notificate all’amministrazione centrale ovvero all’ente, ufficio o funzionario cui
spetta il pagamento” e “debbono indicare il titolo e l’oggetto del credito
verso la Stato, che si intende … cedere” (r.d. 2440/1923, art. 69 e 70).
4.5. Inoltre, nel caso specifico di cessione del credito IVA restano sempre ferme le disposizioni relative al controllo delle dichiarazioni, delle
relative rettifiche e all’irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il credito e alle eventuali garanzie di ripetizione a carico del cessionario (d.l. 70/1988, art. 5, comma 4-ter). Ne deriva che, un volta osservati gli adempimenti formali richiesti dalle regole di contabilità generale dello Stato, la cessione di credito “futuro” produce nei confronti
del fisco i medesimi effetti previsti dalla normativa civilistica, ossia
l’efficacia obbligatoria di detta cessione mentre il conseguente trasferimento del credito si verifica esclusivamente quando il credito fiscale
stesso viene ad esistenza, senza che possa essere considerata causa ostativa all’efficacia dell’atto di cessione il fatto che il credito (quantificabile) non sia ancora stato chiesto a rimborso nella dichiarazione
annuale al momento dell’atto di cessione, dato che tale circostanza
comporta soltanto il rinvio del pieno operare degli effetti della cessio3
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del contratto consegua sempre il trasferimento immediato del credito dal

ne al momento in cui il credito viene cristallizzarsi definitivamente secondo le norme tributarie.
5. Tirando le fila del discorso, la sentenza d’appello, che non si attenuto,
ai superiori pirkipApi diritto, aWsire essere cassata con rinvio alla commissione tributaria regionale della Lombardia che, in diversa composizione,
deciderà la causa attendendosi ai canoni giuridici sopra enunciati e regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza d’appello con rinvio alla
commissione tributaria regionale della Lombardia che, in diversa composizione, regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2015.

P.Q.M.

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