Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13027 del 14/06/2011
Cassazione civile sez. III, 14/06/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 14/06/2011), n.13027
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 1872/2010 proposto da:
D.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA GREGORIO XI 107, presso lo studio dell’avvocato CLEMENTI
Massimo, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
S.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliata
in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 94, presso lo studio dell’avvocato
CIOTTI Roberta, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce
al ricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4019/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del
10/10/2008, depositata il 25/11/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
07/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
E’ stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:
“Con sentenza del 25/11/2008 la Corte d’Appello di Roma respingeva il gravame interposto dalla sig. D.L. nei confronti della pronunzia Trib. Roma 28/10/2005 di rigetto (ad eccezione di quella di restituzione del deposito cauzionale) delle domande proposte, in relazione a contratto di locazione ad uso diverso da abitazione, nei confronti della sig. S.G. e di accoglimento delle domande da quest’ultima in via riconvenzionale spiegate.
Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello la D. propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo con il quale denunzia contraddittorieta, carenza o erroneità della motivazione, in riferimento all’art. 360 comma 1, n. 5.
Resiste con controricorso la S..
Il ricorso dovrà essere dichiarato inammissibile, in applicazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 366 bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.
L’art. 366 bis c.p.c., dispone infatti che allorquando viene denunziato vizio di motivazione, a completamento della relativa esposizione il motivo deve indefettibilmente contenere la sintetica e riassuntiva indicazione: a) del fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; c) degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria (art. 366 bis c.p.c.).
Al riguardo, si è precisato che l’art. 366 bis c.p.c., rispetto alla mera illustrazione del motivo impone un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile, ai fini dell’assolvimento del relativo onere essendo pertanto necessario che una parte del medesimo venga a tale indicazione specificamente destinata (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002).
Orbene, nel caso, il motivo non reca invero la chiara indicazione – nei termini più sopra indicati – delle relative ragioni, inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attività esegetica di questa Corte, a fortiori non consentita in presenza di formulazione come nella specie altresì carente di autosufficienza.
Il motivo si palesa pertanto privo dei requisiti a pena di inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata successivamente alla data (2 marzo 2006) di entrata in vigore del medesimo”.
La relazione è stata comunicata al P.G. e notificata alle parti.
La ricorrente ha prodotto memoria con “atto di transazione” in data 26/7/2010 stipulato tra le parti.
La detta dichiarazione attesta invero la sopravvenuta carenza di interesse delle medesime alla pronunzia sulle censure formulate avverso l’impugnata decisione, e determina l’inammissibilità del ricorso.
Va disposta la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione, giusta il suindicato raggiunto accordo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2011