Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13026 del 24/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 24/05/2017, (ud. 23/02/2017, dep.24/05/2017),  n. 13026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17576/2011 proposto da:

SICILIA INIZIATIVE SPECIALI S.R.L., P.I. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato

MARIO ANTONINI, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO

ANDRONICO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.G.I. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI

ITALIANI “GIOVANNI AMENDOLA” C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato BRUNO DEL

VECCHIO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2262/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/06/2010 r.g.n. 9108/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2017 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato BRUNO DEL VECCHIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 2262/2010 la Corte d’Appello di Roma ha rigettato l’impugnazione proposto da Sicilia Iniziative Speciali s.r.l. avverso la sentenza di primo grado di Roma di rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo, proposto dalla stessa società nei riguardi dell’INPGI. Il giudizio monitorio era derivato dal verbale n. 25/2004 che aveva accertato che a M.P., già dipendente della società, era stata riconosciuta la qualità di praticante giornalista sin dal 16 novembre 1999 mentre la datrice di lavoro aveva iniziato a versare i contributi all’INPGI solo dal 1 luglio 2002. In precedenza la contribuzione era stata versata all’ENPALS e, quindi, l’INPGI aveva chiesto i contributi relativi al periodo 16 novembre 1999 – 30 giugno 2002.

La Corte territoriale ha ritenuto che della L. n. 67 del 1987, art. 26, impositivo dell’obbligo contributivo anche nei confronti dei praticanti giornalisti, andasse applicato anche laddove la datrice di lavoro fosse un’azienda radiofonica o televisiva. Inoltre, nel caso di specie, non poteva ritenersi sussistente la buona fede nel pagamento ad ente previdenziale diverso con effetti estintivi dell’obbligo, posto che la società era pienamente consapevole dell’attività giornalistica svolta dalla propria dipendente M.P..

Avverso tale sentenza Sicilia Iniziative Speciali s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi. Resiste con controricorso l’INPGI.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, riferito in rubrica alla violazione dell’art. 106 c.p.c., nonchè all’omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la ricorrente critica la sentenza impugnata laddove la stessa avrebbe omesso di motivare in ordine alla richiesta di chiamata in causa dell’ENPALS, anche in ragione di una convenzione stipulata dall’INPGI con tale Ente nel 2009, che la parte assume di aver effettuato ritualmente sia in primo grado che in appello.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione delle norme regolanti le sanzioni civili connesse al mancato o ritardato pagamento di contributi (L. n. 66 del 1996, L. n. 449 del 1997, artt. 217-225, L. n. 388 del 2000, art. 59) e della regola della buona fede nell’adempimento degli obblighi pecuniari (artt. 1189,1175,1218 c.c.) nonchè insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). Il motivo, in particolare, censura la sentenza della Corte territoriale laddove la stessa non ha attribuito valore alla buona fede della stessa ricorrente nell’adempiere ai propri obblighi contributivi nei confronti di un Ente non competente, con conseguente obbligo di questo a trasferire la contribuzione ricevuta all’INPGI, come previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 20, con effetto liberatorio nei riguardi della datrice di lavoro.

3. Deve rilevarsi l’inammissibilità del primo motivo che lamenta la mancata chiamata in causa dell’ENPALS e, quindi la violazione o falsa applicazione dell’art. 106 c.p.c., in quanto involge una questione squisitamente di merito, insindacabile da questa Corte come da giurisprudenza costante, secondo cui: “Fuori dalla ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., il provvedimento del giudice di merito che concede o nega l’autorizzazione a chiamare in causa un terzo ai sensi dell’art. 106 c.p.c., coinvolge valutazioni assolutamente discrezionali che, come tali, non possono formare oggetto di appello e di ricorso per cassazione (Cass., 28 agosto 2004, n. 17218; Cass., 25 agosto 2006, n. 18508).

Inoltre, deve ricordarsi che per costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 22952/2015; n. 22130/2004; n. 22860/2004) il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale (come nella specie, la mancata chiamata in causa di un soggetto non litisconsorte necessario per mera opportunità) non è suscettibile di dar luogo al vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito.

4. Il secondo motivo è infondato. Occorre, infatti, ricordare che questa Corte ha più volte affermato che il richiamo all’art. 1189 c.c. è inconferente, in quanto non si verte nel caso in tema di avvenuto pagamento al creditore apparente, posto che la stessa parte debitrice, come si legge nello stralcio ricorso in primo grado ed appello debitamente trascritti, assunse la non debenza in radice dei contributi all’INPGI (così Cass. n. 13648 del 2015).

5. Inoltre, l’art. 1189 c.c., presuppone l’errore scusabile – della cui prova è onerato colui che l’invoca – mentre nel caso di specie il datore di lavoro non avrebbe potuto ignorare il contenuto e le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro del proprio dipendente, e quindi la natura giornalistica dello stesso, da cui deriva l’individuazione del creditore dell’obbligazione contributiva (così Cass. n. 2901 del 2014). Si legge, per altro, nel testo trascritto del ricorso di primo grado, che la M. fu inquadrata in origine come giornalista pubblicista, per cui nessun dubbio sull’attività della lavoratrice si è mai evidenziato in capo alla società datrice di lavoro.

6. In ordine, poi, alla rilevanza della buona fede L. n. 388 del 2000, ex art. 116, comma 20, va osservato che la sentenza impugnata ha negato l’applicazione di tale norma per difetto di prova della buona fede da parte della società Sicilia Iniziative Speciali s.r.l..

7. A tal fine la Corte territoriale ha condotto un accertamento in fatto valutando le diverse circostanze rilevanti presenti in atti e cioè l’assunzione della lavoratrice come giornalista, come dichiarato dalla stessa datrice di lavoro, lo svolgimento di mansioni conformi pure verificate in sede di accertamento ispettivo e non contestate durante il giudizio di primo grado ed ha concluso che la consapevolezza da parte della datrice di lavoro dell’attività giornalistica svolta escludeva il requisito della buona fede nel pagamento di contributi ad ente diverso da quello legittimato a riscuoterli in ragione dell’attività svolta.

8. Si tratta di un giudizio di fatto non censurabile in questa sede di legittimità. La Corte d’Appello ha valutato correttamente il comportamento della parte con giudizio immune da vizi che investendo una questione di merito sfuggono al sindacato della Cassazione. La ricorrente si limita a proporre una diversa valutazione dei fatti formulando in definitiva una richiesta di duplicazione del giudizio di merito, senza evidenziare contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata o lacune così gravi da risultare detta motivazione sostanzialmente incomprensibile o equivoca.

9. Costituisce principio consolidato che “Il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge.

10. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione” (Cass. n. 2357 del 07/02/2004; n 7846 del 4/4/2006; n 20455 del 21/9/2006; n 27197 del 16/12/2011).

11. Nella specie la sentenza impugnata appare adeguatamente motivata, priva di difetti logici o contraddizioni, oltre che immune da errori di diritto mentre non assume alcuna decisività la eventuale considerazione della circolare del Ministero del lavoro (peraltro dell’anno 2002 e quindi quasi del tutto al di fuori dell’ambito temporale oggetto del periodo contributivo in esame) al fine di incrinare il ragionamento della sentenza impugnata.

12. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo.

PQM

 

Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del contro ricorrente che liquida in Euro 3500,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2017

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