Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13026 del 23/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 23/06/2016, (ud. 22/04/2016, dep. 23/06/2016), n.13026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7601/2015 proposto da:

M.V., A.C., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA ZANARDELLI 36 presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

GIULIO ROMEO, rappresentati e difesi dagli avvocati MASSIMILIANO

PEZZANI, PIER ALDO PEZZANI, FABIANO PEZZANI giusta procura in calce

al ricorso;

– ricorrenti –

e contro

G.F., M.S., M.I., R.

C.M., R.G., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA MARIANNA DIONIGI 29, presso lo studio dell’avvocato MARINA

MILLI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato NICLA

TALLONE giusta procura per atto Notaio Marco Re di Imperia del

4/05/2015, rep. n. 64794 allegata in atti;

– resistenti –

e contro

G.B.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1055/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA

de1118/07/2014, depositata il 29/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

udito l’Avvocato Giuseppe Giulio Romeo (delega avvocato Pier Aldo

Pezzani) difensore dei ricorrenti che ha chiesto raccoglimento del

ricorso;

udito l’Avvocato Marina Milli difensore dei resistenti che ha

chiesto l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che:

– la Corte di Appello di Genova, pronunciando sul gravame proposto in via principale da M.V. e A.C. e in subordino e in via incidentale da G.F., M. I., M.S., R.G. e R.C.M., confermò la sentenza del Tribunale di Imperia, che aveva dichiarato la sussistenza di servitù di passo carrabile in favore di G. F. sul fondo degli appellanti principali (convenuti nel giudizio di primo grado), la sussistenza di servitù di passo pedonale in favore degli altri attori, ad eccezione di G. B. a favore della quale costituì servitù coattiva di passo pedonale;

– per la cassazione della sentenza di appello ricorrono M. V. e A.C. sulla base di sei motivi;

– G.F., M.I., M.S., R. G. e R.C.M. hanno limitato la loro attività difensiva alla discussione orale;

– G.B., ritualmente intimata, non ha svolto attività difensiva;

Atteso che:

– il primo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1051, nonchè la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata relativamente alla ritenuta interclusione del fondo attoreo) è infondato avendo la Corte di Appello congruamente motivato in ordine alla sussistenza della interclusione del fondo in funzione del quale ha disposto il passaggio coattivo;

– il secondo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè il vizio di motivazione della sentenza impugnata relativamente all’entità delle spese processuali liquidate, quantificate in misura esagerata e per attività non compiute) è inammissibile per non avere il ricorrente specificato le voci in ordine alle quali il giudice sarebbe incorso in errore, dovendosi ribadire il principio di diritto – costantemente affermato da questa Corte – secondo cui, in tema di spese processuali, A inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti alla generica denuncia dell’avvenuta violazione del principio di inderogabilità della tariffa professionale per l’importanza dei giudizio presupposto e per la complessità delle questioni giuridiche trattate, atteso che, in applicazione del principio di autosufficienza, devono essere specificati gli errori commessi dal giudice e precisate le voci della tabella degli onorari e dei diritti che si ritengono violate (Sa. 6-2, Sentenza n. 18190 del 16/09/2015, Rv. 636873; Sez. 1, Sentenza n. 20808 del 02/10/2014, Rv. 632497);

– il terzo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 254 c.p.c., per avere la Corte di Appello erroneamente valutato le deposizioni rese dai testimoni escussi e non aver disposto il confronto tra gli stessi) è inammissibile, sia perchè sottopone alla Corte – nella sostanza –

profili relativi al merito della valutazione delle prove, che sono insindacabili in sede di legittimità, quando – come nel caso di specie – risulta che i giudici di merito hanno esposto in modo ordinato e coerente le ragioni che giustificano la loro decisione (Sez. U., Sentenza n. 898 del 14/12/1999, Rv. 532153), sia perchè la valutazione dell’opportunità ed utilità di procedere al confronto dei testimoni è affidata alla discrezionalità del giudice del merito, con la conseguenza che il mancato esercizio di tale facoltà non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. 3, Sentenza n. 3665 del 18/06/1985, Rv. 441261);

– il quarto motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 191 c.p.c., per avere la Corte di Appello omesso di disporre la C.T.U. come richiesto dalle parti è inammissibile, in quanto il giudizio sulla necessità ed utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione è incensurabile in Cessazione, salvo che la decisione della controversia dipenda unicamente dalla risoluzione di una questione tecnica e i fatti da porre a base del giudizio non possono essere altrimenti accertati (Sez. 1, Sentenza n. 4853 del 01/03/2007, Rv.

595177), ipotesi quest’ultima che non ricorre nel caso di specie, nel quale il giudice ha potuto accertare compiutamente il fatto sulla base di prove di diversa natura (ispezione dei luoghi e prove testimoniali);

– il quinto motivo ricorso (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1051 c.c. e il vizio della motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla ritenuta possibilità di esercizio del passaggio) è inammissibile, risolvendosi in una censura sulla motivazione della sentenza non consentita in sede di legittimità dopo la riforma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, operata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134 (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830);

– il sesto motivo ricorso (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1068 c.c., con riferimento alla valutazione delle deposizioni testimoniali vertenti sull’esercizio del passaggio) è inammissibile, trattandosi di valutazione di merito, insindacabile in sede di legittimità, motivata in modo esente da vizi logici e giuridici;

– il ricorso va pertanto rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temoris (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

rigetta d ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 900,00 (novecento), di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 22 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA