Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13025 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 30/06/2020), n.13025

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5533-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA B. CASTIGLIONE

N. 55, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO VOGLINO,

rappresentata e difesa dall’avvocato FABIO BENINCASA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6356/27/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 03/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

ANTONIO FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 3 luglio 2018 la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l’appello proposto da G.L. avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Caserta che aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento IRPEF per l’anno d’imposta 2010, con il quale, all’esito di accertamento effettuato nei confronti della Flarimar s.r.l., di cui era socia con quota del 35% G.L., era stato accertato il maggiore reddito della contribuente. Riteneva la CTR che l’atto impugnato fosse invalido, in quanto la delega conferita per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento societario non conteneva l’indicazione nominativa del funzionario delegato. Avverso la suddetta pronuncia l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

Resiste con controricorso la contribuente.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Considerato che:

Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, n. 4. Sostiene che la sentenza impugnata è affetta da apparenza logico-motivazionale in quanto le affermazioni in essa contenute risultavano inidonee a descrivere e a far comprendere le questioni di fatto e di diritto oggetto di giudizio.

Il motivo è infondato, essendo le argomentazioni contenute nella pronuncia gravata – fondate sulla ritenuta invalidità dell’avviso di accertamento societario per difetto di sottoscrizione stante l’omessa indicazione nell’atto di delega del nominativo del soggetto delegato, con conseguente annullamento dell’avviso di accertamento emesso nei confronti del socio – idonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento e a rendere, pertanto, percepibile il fondamento della decisione.

Va, conseguentemente, disatteso anche il secondo motivo di ricorso – con il quale si deduce il vizio motivazionale della sentenza impugnata per avere omesso la CTR di valutare la circostanza che l’avviso di accertamento impugnato riprodotto in ricorso – era stato sottoscritto dal direttore provinciale dell’Ufficio di Caserta – avendo la CTR preso in considerazione il dedotto difetto di sottoscrizione dell’avviso di accertamento societario, da cui ha fatto derivare l’annullamento dell’avviso di accertamento emesso nei confronti del socio.

Il terzo motivo di ricorso, con il quale si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, per avere la CTR ritenuto invalido l’avviso di accertamento sottoscritto da funzionario che non era stato delegato nominativamente, è fondato.

Invero, la sentenza impugnata, nel ritenere necessaria nell’ordine di servizio predisposto dal direttore provinciale dell’Ufficio di Caserta l’indicazione nominativa del funzionario delegato, non si è conformata all’orientamento di questa Corte, cui si intende dare continuità, secondo cui “La delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento conferita dal dirigente del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 42, comma 1, è una delega di firma e non di funzioni: ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l’indicazione nè del nominativo del soggetto delegato, nè della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l’impiegato legittimato alla firma mediante l’indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, “ex post”, la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l’atto” (Cass. n. 8814 del 2019; in senso conforme, Cass. n. 11013 del 2019).

In conclusione, deve essere accolto il terzo motivo di ricorso, rigettati il primo ed il secondo; la sentenza impugnata va dunque cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo ed il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 30 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA