Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13025 del 24/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 24/05/2017, (ud. 23/02/2017, dep.24/05/2017),  n. 13025

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15230/2011 proposto da:

CONFORAMA ITALIA SPA, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SALARIA 259 C/O

ST BONELLI EREDE PAPPALARDO, presso lo studio dell’avvocato MARCO

PASSALACQUA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ANTONELLA NEGRI;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS),

in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,

in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati

ANTONINO SGROI, ENRICO MITTONI, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO,

giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 498/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 08/02/2011 R.G.N. 9628/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2017 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato EMANUELA SPINELLI per delega verbale Avvocato MARCO

PASSALACQUA;

udito l’Avvocato EMANUELE DE ROSE per delega verbale Avvocato

ANTONINO SGROI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Roma con la sentenza n. 498/2011 ha respinto l’eccezione di improcedibilità dell’appello, proposto dall’INPS avverso la sentenza del Tribunale di Rieti che aveva dichiarato prescritti i crediti contributivi portati da cartella esattoriale per l’importo di Euro 477.460,10, sollevata da Conforama Italia s.p.a ed ha dichiarato l’incompetenza per territorio dello stesso Tribunale essendo competente il Tribunale del lavoro di Varese.

La Corte territoriale ha osservato che nel caso di specie non trovava applicazione il principio espresso dalle SS.UU. della Corte di cassazione n. 20604/2008 in quanto l’INPS non aveva proceduto alla notifica dell’appello per l’udienza fissata per la discussione in ragione del fatto che non gli era stato comunicato il decreto presidenziale ex art. 435 c.p.c.. A seguito di tale riscontro, all’udienza del 18.12.2009, la Corte territoriale aveva fissato nuova udienza per il giorno 21 gennaio 2011 e la notifica era avvenuta il 23 febbraio 2010.

Avverso tale sentenza, quanto al solo capo che ha rigettato l’eccezione di improcedibilità dell’appello, Conforama Italia s.p.a ha proposto ricorso per cassazione fondato su quattro motivi illustrati da memoria. L’INPS resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va dapprima affermata l’ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di appello che, nel dichiarare la propria incompetenza, abbia fissato un termine per la riassunzione del giudizio avanti al giudice dichiarato competente, ed abbia perciò pronunciato soltanto sulla competenza e non sul merito, qualora, come nel caso in esame, il ricorso sia rivolto a censurare non già la pronuncia sulla competenza, ma le ulteriori disposizioni, quale il rigetto dell’eccezione di improcedibilità dell’appello, comunque impartite per assicurare il trasferimento del processo al giudice ritenuto competente (così Cass. n. 5338/2017; Cass. Sez. L, Sentenza n. 2721 del 24/04/1980; si veda anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 2217 del 10/04/1982).

2. Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 435 c.p.c., ovvero, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., medesimo comma 1, n. 5, la scorretta applicazione della sentenza n. 15/1977 della Corte Costituzionale. In particolare l’errore della sentenza si dovrebbe ravvisare nella violazione dell’art. 435 c.p.c., comma 3, posto che nel caso di specie l’appello proposto dall’INPS ed il relativo decreto di fissazione d’udienza erano stati notificati oltre il termine di venticinque giorni prima dell’udienza e non si trattava di fare applicazione del contenuto della sentenza della Corte Costituzionale citata secondo cui il termine previsto dall’art. 435 c.p.c., comma 2, decorre dalla data di comunicazione all’appellante del deposito del decreto presidenziale di fissazione d’udienza.

3. Il secondo motivo, richiamata la violazione dell’art. 435 c.p.c., artt. 24 e 111 Cost., prospetta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza e del procedimento per violazione del principio del giusto processo attraverso la mancata applicazione della sanzione della improcedibilità dell’appello per violazione del termine a comparire, a prescindere dalla questione relativa alla comunicazione del decreto di fissazione d’udienza.

4. Con il terzo motivo, fondato sulla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 153 e 154 c.p.c., artt. 24 e 111 Cost., la ricorrente lamenta la nullità della sentenza e del procedimento in quanto la Corte d’Appello non avrebbe potuto, dopo aver accertato l’omessa notifica del ricorso in appello nei termini previsti dall’art. 435 cv.p.c., concedere un nuovo termine per la notifica del ricorso perchè così facendo ha violato la perentorietà del termine per impugnare consentendo l’impugnazione dopo il decorso dell’anno dalla pubblicazione della sentenza.

5. Il quarto motivo, infine, deduce la violazione e o falsa applicazione dell’art. 291 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., con conseguente nullità della sentenza e del procedimento per aver la Corte d’Appello concesso nuovo termine per la rinnovazione della notifica in ipotesi di inesistenza della notifica e non già di sua nullità.

6. Va disatteso il rilievo di inammissibilità del ricorso, per violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, sollevato dall’INPS in ragione del fatto che il provvedimento della Corte d’Appello di Roma, posto a fondamento delle censure, è stato riprodotto nei suoi contenuti essenziali nella sentenza impugnata e trascritto nel ricorso alla pagina “9” con indicazione della sua allegazione nel fascicolo d’appello della società.

7. I motivi, in quanto strettamente correlati, vanno esaminati congiuntamente e dichiarati infondati. Essi sono rivolti alla critica dell’attività posta in essere dalla Corte d’Appello, all’udienza fissata per la discussione del 18 dicembre 2009, a seguito del rilievo di parte appellante di non aver proceduto alla notifica dell’atto d’appello e del decreto di fissazione d’udienza di cui all’art. 435 c.p.c., non essendo quest’ultimo mai stato comunicato ed in risposta alla richiesta della medesima parte di ottenere nuovo termine per provvedere alla notifica.

8. La puntuale ricostruzione della successione dei fatti processuali, contenuta nel ricorso introduttivo, trova riscontro nella documentazione in atti e non è stata oggetto di contestazione alcuna da parte della difesa del contro ricorrente.

9. Risulta, pertanto, accertato che:

– in data 29 ottobre 2008 l’INPS ha depositato appello avverso la sentenza del Tribunale di Rieti del 30 ottobre 2007;

– il decreto del 6 novembre 2008, con il quale il Presidente di Sezione della Corte di Appello di Roma ha fissato la data della udienza di discussione per il 18 dicembre 2009, non è mai stato comunicato al difensore dell’appellante;

– all’udienza del 18 dicembre 2009 la Corte d’Appello ha dato atto della fondatezza del rilievo sollevato dall’INPS relativo alla mancanza di comunicazione del deposito del decreto di fissazione d’udienza ai sensi dell’art. 435 c.p.c. e, su richiesta dello stesso, ha fissato nuova udienza per il 21 gennaio 2011 con termine di legge per notificare l’atto e termine di sessanta giorni per depositare l’appello notificato;

– in data 23 febbraio 2010 è avvenuta la notifica dell’atto d’appello e del verbale di fissazione d’udienza a Conforama s.p.a..

10. Va, dunque, osservato che in tema di proposizione dell’appello secondo il rito del lavoro, ciò che fa sorgere a carico dell’appellante che abbia tempestivamente depositato il ricorso presso la cancelleria del giudice adito – l’onere di notificazione, al fine di completare la complessa fattispecie introduttiva del giudizio, è la comunicazione (dovutagli ai sensi dell’art. 435 c.p.c., nel testo risultante dalla parziale declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 1977) dell’avvenuto deposito del decreto presidenziale di fissazione dell’udienza di discussione, in difetto della quale permane l’effetto preclusivo del giudicato conseguente al deposito suddetto, che non perde efficacia se non allorchè, disposta dal collegio la rifissazione dell’udienza di discussione e comunicati all’appellante ricorso, decreto e verbale di udienza, lo stesso ometta la notificazione all’appellato od esegua una notificazione nulla o inesistente, senza che intervenga una valida sanatoria del vizio, come, almeno con riguardo al caso della semplice nullità, la costituzione dell’appellato o la rinnovazione ex art. 291 c.p.c. (fra le più recenti Cass. 8.9.2014 n. 18851 e Cass.11.11.2014 n. 24008; Cass, 27.10.2010 n. 21978; Cass. 23 febbraio 1994, n. 1807).

11. Nel caso di specie, dunque, poichè la notifica dell’atto d’appello è avvenuta nel pieno rispetto dei termini indicati dal collegio nel fissare nuovamente l’udienza di discussione l’effetto preclusivo del giudicato è stato pienamente mantenuto senza che possa ritenersi integrata alcuna delle conseguenze ipotizzate dalla ricorrente sulla validità degli atti processuali susseguenti e sulla sentenza impugnata ovvero sulle regole che disciplinano il formarsi del giudicato.

12. Gli arresti di questa Corte di cassazione sopra richiamati e qui condivisi, peraltro, non sono in contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost., correttamente richiamati dalla ricorrente quali puntelli costituzionali del principio del giusto processo.

Al contrario, come ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5700 del 12 marzo 2014, occorre ricordare “che il principio del giusto processo… non si esplicita nella sola durata ragionevole dello stesso”, richiamando la dottrina per sottolineare che “occorre prestare altresì la massima attenzione ad evitare di sanzionare comportamenti processuali ritenuti non improntati al valore costituzionale della ragionevole durata del processo, a scapito degli altri valori in cui pure si sostanzia il processo equo, quali il diritto di difesa, il diritto al contraddicono, e, in definitiva, il diritto ad un giudizio”.

13. Proprio tali valori furono tenuti in considerazione, peraltro, dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 15 del 1977 che dichiarò la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 435 c.p.c., in quanto non era prevista la comunicazione del decreto presidenziale di fissazione d’udienza e che da tale comunicazione decorresse il termine per la notificazione all’appellato. La Corte Costituzionale rilevò il contrasto con il quadro della garanzia costituzionale della difesa, in quanto se un termine è prescritto per il compimento di un’attività la cui omissione si risolva in pregiudizio della situazione tutelata deve essere assicurata all’interessato la conoscibilità del momento di iniziale decorrenza del termine stesso, onde poter utilizzare, nella sua interezza, il tempo assegnatogli.

14. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida, in favore del contro ricorrente, nella misura di Euro 3000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2017

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