Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13025 del 23/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 23/06/2016, (ud. 22/04/2016, dep. 23/06/2016), n.13025

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7591/2015 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE REGINA

MARGHERITA 1, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO DE STEFANO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA TERESA SCATORCHIA,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI RIONERO IN VULTURE, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI 130, presso lo

studio dell’avvocato TERESINA TITINA MACRI’, rappresentato e difeso

dall’avvocato RAFFAELE CAGGIANO, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 36/2014 della CORTE D’APPELLO di POTENZA del

03/02/2014, depositata il 04/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

udito l’Avvocato MAURIZIO DE STEFANO, giusta delega allegata al

verbale dell’Avvocato SCATORCHIA, difensore del ricorrente, che

chiede l’accoglimento;

udito l’Avvocato GIANCARLO VIGLIONE, giusta delega allegata al

verbale dell’Avvocato CAGGIANO, difensore del controricorrente, che

chiede il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che:

– S.A., S.F. e S. G. convennero in giudizio il Comune di Rionero in Vulture, chiedendone la condanna alla rimozione della segnaletica stradale apposta su una stradella privata di proprietà esclusiva di essi attori, nonchè al risarcimento dei danni;

– con separata domanda S.A. convenne poi in giudizio il detto Comune proponendo denunzia di nuova opera in relazione alla costruzione sulla detta stradella privata – di un cordolo per la fissazione dei cassonetti della spazzatura, chiedendo la declaratoria della proprietà esclusiva della stradella e la condanna dell’ente convenuto alla riduzione in pristino e al risarcimento del danno;

– nella resistenza del Comune convenuto e dopo la riunione dei due giudizi, il Tribunale di Melfi, in accoglimento delle domande attoree, dichiarò che la stradella de qua era di proprietà esclusiva degli attori, condannò il Comune a rimuovere i cartelli di segnaletica stradale apposti sul terreno degli attori e vietò la prosecuzione dei lavori di costruzione del cordolo sulla detta stradella;

– sul gravame proposto dal Comune di Rionero in Vulture, la Corte di Appello di Potenza, in riforma della pronuncia di primo grado, rigettò le domande attoree, ritenendo che sulla stradella si fosse costituita una servitù di uso pubblico per effetto di dicano ad patriam;

– per la cassazione della sentenza di appello ricorre S. A. sulla base di quattro motivi;

– resiste con controricorso il Comune di Rionero in Vulture;

Atteso che:

– i primi tre motivi di ricorso (con i quali si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 132 e 116 c.p.c. e artt. 832, 1027, 1058, 1065 e 2697 c.c., nonchè l’omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione su un fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte di Appello ritenuto la sussistenza della volontà degli attori di porre la loro stradella a disposizione della collettività) sono inammissibili, in quanto – premesso che la c.d.

dicatio ad patriam, quale modo di costituzione di una servitù di uso pubblico, consiste nel comportamento del proprietario che, se pur non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, metta volontariamente, con carattere di continuità (non di precarietà e tolleranza), un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al correlativo uso, che ne perfeziona l’esistenza, senza che occorra un congruo periodo di tempo o un atto negoziale od ablatorio, al fine di soddisfare un’esigenza comune ai membri di tale collettività uti cives, indipendentemente dai motivi per i quali detto comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità o meno e dallo spirito che lo anima; tale accertamento in fatto è compito del giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione sufficiente e non contraddittoria (ex plurimis, Sez. 2, Sentenza n. 12167 del 12/08/2002, Rv. 556904) – le censure sottopongono alla Corte – nella sostanza – profili relativi al merito della valutazione delle prove, che sono insindacabili in sede di legittimità, avendo peraltro – nel caso di specie – i giudici di merito esposto in modo ordinato e coerente le ragioni che giustificano la loro decisione (richiamando, tra l’altro, la situazione dei luoghi quale risultante dalla C.T.U. e dalle foto, la toponomastica esistente, la bitumazione, l’utilizzo per il pubblico transito), con motivazione esente da vizi logici e giuridici;

– il quarto motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 345-92 c.p.c., per avere la Corte di Appello omesso di compensare tra le parti le spese della lite senza considerare che l’eccezione del Comune appellante era stata proposta per la prima volta in appello) è inammissibile, in quanto, in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altri giusti motivi (Sez. 5, Sentenza n. 15317 del 19/06/2013, Rv. 627183);

– il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile razione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 1.500,00 (millecinquecento), di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 22 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2016

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