Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13025 del 14/06/2011

Cassazione civile sez. III, 14/06/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 14/06/2011), n.13025

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1671/2010 proposto da:

CENTRO ESTETICO ELIOS SNC (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NICOLA

MARCHESE 10, presso lo studio dell’avvocato DE FELICE Giuseppe, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BRUNO DONATO, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E. TAZZOLI 6,

presso lo studio dell’avv. CONDEMI Luigi, che lo rappresenta e

difende, giusta mandato a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 1581/2008 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del

2.10.08, depositata il 27/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. LDIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito per il ricorrente l’Avvocato Giuseppe De Felice che si riporta

ai motivi del ricorso;

udito per il controricorrente e ricorrente incidentale l’Avvocato

Luigi Condemi che si riporta agli scritti ed insiste per

l’accoglimento del ricorso incidentale.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA

CARESTIA che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che è stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:

“Con sentenza del 27/11/2008 la Corte d’Appello di Venezia, in accoglimento del gravame interposto dal sig. C.G., e, per l’effetto, in riforma della pronunzia Trib. Venezia 3/3/2003, condannava la società Centro Estetico Elios s.n.c. a restituzione di somma in favore del primo per intervento di rifacimento del solaio dell’immobile sito in (OMISSIS).

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società Centro Estetico Elios s.n.c. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.

Resiste con controricorso il C., che spiega altresì ricorso incidentale sulla base di unico motivo.

Con il 1^ motivo la ricorrente in via principale denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1125 e 2041 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 2^ motivo denunzia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con unico motivo il ricorrente in via incidentale denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 336 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

I ricorsi dovranno essere dichiarati inammissibili, in applicazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 366 bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.

L’art. 366 bis c.p.c., dispone che nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo deve a pena di inammissibilità concludersi con la formulazione di un quesito di diritto (cfr. Cass., 19/12/2006, n. 27130).

Una formulazione del quesito di diritto idonea alla sua funzione richiede allora che con riferimento ad ogni punto della sentenza investito da motivo di ricorso la parte, dopo avere del medesimo riassunto gli aspetti di fatto rilevanti ed avere indicato il modo in cui il giudice lo ha deciso, esprima la diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverso andrebbe viceversa risolto.

Il quesito di diritto deve essere in particolare specifico e riferibile alla fattispecie (v. Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36), risolutivo del punto della controversia – tale non essendo la richiesta di declaratoria di un’astratta affermazione di principio da parte del giudice di legittimità (v. Cass., 3/8/2007, n. 17108), e non può con esso invero introdursi un tema nuovo ed estraneo (v.

Cass., 17/7/2007, n. 15949).

Orbene, nel caso il motivo del ricorso principale con il quale si denunzia vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, non reca invero il prescritto quesito di diritto.

La norma di cui all’art. 366 bis c.p.c., è d’altro canto insuscettibile di essere interpretata nel senso che il quesito di diritto possa, e a fortiori debba, desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo, giacchè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (v.

Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258).

Quanto al pure denunziato vizio di motivazione, a completamento della relativa esposizione esso deve indefettibilmente contenere la sintetica e riassuntiva indicazione: a) del fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; c) degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria (art. 366 bis c.p.c.).

Al riguardo, si è precisato che l’art. 366 bis c.p.c., rispetto alla mera illustrazione del motivo impone un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile, ai fini dell’assolvimento del relativo onere essendo pertanto necessario che una parte del medesimo venga a tale indicazione “specificamente destinata” (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002).

Orbene, nel caso il motivo del ricorso principale con il quale si denunzia vizio di motivazione non reca invero la chiara indicazione – nei termini più sopra indicati – delle ragioni delle doglianze, inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attività esegetica di questa Corte, a fortiori non consentita in presenza di formulazione come nella specie altresì carente di autosufficienza.

Quanto al ricorso incidentale, il quesito recato dal ricorso risulta formulato in modo invero difforme rispetto allo schema sopra delineato, in quanto connotato da genericità e mancanza di decisività, sfornito di collegamento tale da consentire di individuare la soluzione adottata dalla sentenza impugnata e di precisare i termini della contestazione (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/5/2008, n. 12645; Cass., Sez. Un., 12/5/2008, n. 11650;

Cass., Sez. Un., 28/9/2007, n. 20360), non consentendo di poter circoscrivere la pronuncia nei limiti di un relativo accoglimento o rigetto, a fortiori in presenza di motivo come nella specie altresì carente di autosufficienza (cfr., da ultimo, Cass., 23/6/2008, n. 17064).

I motivi dei ricorsi si palesano pertanto privi dei requisiti a pena di inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata successivamente alla data (2 marzo 2006) di entrata in vigore del medesimo”;

atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite;

rilevato che la ricorrente principale ha presentato memoria;

considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;

rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella Camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione, non infirmate dalle osservazioni esposte dalla ricorrente principale nella memoria, ove si sostiene l’idoneità dei formulati quesito e motivi;

ritenuto che i entrambi ricorsi debbono essere dichiarati pertanto inammissibili;

considerato che, attesa la reciproca soccombenza, va disposta la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2011

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