Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13024 del 24/06/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 13024 Anno 2015
Presidente: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.
Relatore: MELONI MARINA

SENTENZA

sul ricorso 19166-2010 proposto da:
PASIN SPARTACO domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR
presso la cancelleria

della

CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’Avvocato ANNA PAN con
studio in BASSANO DEL GRAPPA VICOLO TEATRO VECCHIO 17
(avviso postale ex art. 135) giusta delega in calce;
– ricorrente –

2015
1394

contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, MINISTERO ECONOMIA E FINANZE,
COMUNE DI SARMEDE, EQUITALIA NOMOS SPA;
– intimati nonchè contro

Data pubblicazione: 24/06/2015

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE DI
VITTORIO VENETO in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende;
resistente con atto di costituzione

avverso la sentenza n. 45/2009 della COMM.TRIB.REG.
di VENEZIA, depositata il 21/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/04/2015 dal Consigliere Dott. MARINA
MELONI;
udito per il resistente l’Avvocato MARCHINI che fa
rilevare che in relazione alla res controversa
ritiene di non aver interesse a contraddire;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per
l’inammissibilità e in subordine rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo
Uniriscossioni spa, ora Equitalia Nomos spa, in
qualità di concessionario per il servizio di

Treviso aveva notificato a Pasin Spartaco per conto
dell’Agenzia delle Entrate di Vittorio Veneto otto
cartelle di pagamento relative a Irpef e Tarsu per
svariate annualità.
Spartaco Pasin impugnava le cartelle di pagamento
davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di
Treviso la quale respingeva il ricorso con
sentenza confermata dalla Commissione Tributaria
regionale del Veneto.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria
regionale del Veneto ha proposto ricorso per
cassazione Pasin Spartaco con due motivi.
L’Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio
e Uniriscossioni spa, ora Equitalia Nomos spa non
ha spiegato difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso Pasin Spartaco
lamenta violazione e falsa applicazione dell’art.36

1

nazionale di riscossione per la provincia di

D.L. 248/2007 conv. in legge nr.31/2008 ed art. 7
legge 27 luglio 2000 nr. 212 nonché art. 2locties

cpc perché la Commissione Tributaria regionale
della Sicilia ha dichiarato infondate le censure
dell’appellante relative al difetto dei requisiti
formali delle cartelle di pagamento quali la
sottoscrizione dell’emittente e l’indicazione del
responsabile del procedimento.
Con il secondo motivo di ricorso Pasin Spartaco
lamenta omessa, illogica ed incompleta motivazione
in relazione all’art. 360 c.p.c., comma l, n. 5,
perché la Commissione Tributaria Regionale non ha
motivato in ordine al rigetto dell’eccezione di
nullità delle cartelle impugnate per carenza di
motivazione.
Il primo motivo di ricorso è infondato e deve
essere respinto.
Infatti la cartella esattoriale che ometta di
indicare il responsabile del procedimento, se
riferita a ruoli consegnati agli agenti della
riscossione in data anteriore al 1 0 giugno 2008,
non è affetta da nullità, atteso che l’art. 36,
2

1.241/1990 in riferimento all’art. 360 comma 1 n.3

comma 4-ter, del d.l.

31 dicembre 2007,

n. 248 (convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n.
31), ha previsto tale sanzione solo in relazione
alle cartelle di cui all’art. 25 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 602 riferite ai ruoli consegnati

legittima dalla Corte costituzionale, con sentenza
n. 58 del 28 gennaio 2009.
Sul punto questa Corte si è pronunciata con Sez. 5,
Sentenza n. 4516 del 21/03/2012: “La cartella
esattoriale che ometta di indicare il responsabile
del procedimento, se riferita a ruoli consegnati
agli agenti della riscossione in data anteriore al
1 0 giugno 2008, pur essendo in violazione dell’art.
7, comma 2, lett. a) della legge 27 luglio 2000, n.
212, non è affetta né da nullità, atteso che l’art.
36, comma 4-ter, del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ha
previsto tale sanzione solo in relazione alle
cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti
della riscossione a decorrere dal 1 0 giugno 2008,
né da annullabilità, perché, essendo la
disposizione di cui all’art. 7 della legge n. 212
del 2000 priva di sanzione, e non incidendo
direttamente la violazione in questione sui diritti
costituzionali del destinatario, trova applicazione
3

a decorrere dalla predetta data, norma ritenuta

l’art. 21 octies della

legge

7

agosto

1990, n. 241, il quale, allo scopo di sanare con
efficacia retroattiva tutti gli eventuali vizi
procedimentali non influenti sul diritto di difesa,
prevede la non annullabilità del provvedimento

sulla forma degli atti, qualora, per la natura
vincolata del provvedimento, come nel caso di
cartella esattoriale, il suo contenuto dispositivo
non avrebbe potuto essere diverso da quello in
concreto adottato.”
Il secondo motivo di ricorso è fondato e deve
essere accolto. Infatti risulta palese ed evidente
il difetto di motivazione della sentenza appellata
della CTR del Veneto laddove ha ritenuto che la
carenza di motivazione della cartella di pagamento
impugnata fosse giustificata “alla luce della
sentenza del 23 novembre 2006 nr.43 della Sezione
che non ha ritenuto la cartella bisognevole di
motivazione”. Il richiamo al precedente
giursprudenziale non appare infatti sufficiente a
dare conto dell’iter logico-argomentativo seguito
dai giudici di secondo grado posto che, secondo
l’insegnamento della Corte, la cartella esattoriale
che non segua uno specifico atto impositivo già
notificato al contribuente, ma costituisca il primo
4

adottato in violazione di norme sul procedimento o

ed unico atto con il

quale

l’ente

impositore esercita la pretesa tributaria, deve
essere motivata alla stregua di un atto
propriamente impositivo, e contenere, quindi, pur
in forma semplificata e sommaria, gli elementi

effettuare il necessario controllo sulla
correttezza dell’imposizione. Nella fattispecie
pertanto i giudici avrebbero dovuto indicare anche
solo sommariamente se la cartella di pagamento
conteneva le informazioni necessarie e sufficienti
(descrizione degli addebiti ed enti impositori) per
consentire al contribuente la verifica
dell’applicazione dei criteri di liquidazione
dell’imposta indicati da una sentenza passata in
giudicato, a seguito della quale la cartella stessa
era stato emessa mentre, al contrario, nessuna
motivazione neanche “per relationem”, risulta
presente nella sentenza impugnata ma solo un
generico richiamo ad un precedente

indispensabili per consentire al contribuente di

giurisprudenziale di merito.
Pertanto deve essere accolto il secondo motivo di
ricorso, rigettato il primo e, cassata la sentenza
impugnata deve essere disposto il rinvio ad altra
sezione della CTR del Veneto anche per le spese del
giudizio di legittimità.
5

eA.A

P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il
primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad

spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile il 10/4/2015

altra sezione della CTR del Veneto anche per le

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