Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13024 del 23/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 23/06/2016, (ud. 22/04/2016, dep. 23/06/2016), n.13024

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7391/2015 proposto da:

D.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO

CARO 62, presso lo studio dell’avvocato SABINA CICCOTTI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE PADOVAN,

giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.D.R.M., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA ROMEO ROMEI 35, presso lo studio dell’avvocato GIAN LUIGI

MALOSSI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ELISABETTA BASTIANON, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 298/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del

20/01/2015, depositata il 04/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

udito l’Avvocato SABINA CICCOTTI, difensore del ricorrente, che si

riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che:

– G.D.R.M. convenne in giudizio D.R., chiedendo pronunciarsi la risoluzione, per inadempimento della convenuta, del contratto preliminare stipulato inter partes, non avendo la convenuta (promittente venditrice) adempiuto l’obbligazione – assunta col preliminare di trasferire ad essa attrice la proprietà dell’immobile oggetto del contratto esente da iscrizioni ipotecade;

– la convenuta resistette alla domanda, eccependo l’inadempimento dell’attrice che si era rifiutata di stipulare il contratto definitivo; chiese, in via riconvenzionale, la condanna della G. al risarcimento dei danni, anche per lite temeraria;

– il Tribunale di Bassano del Grappa, in accoglimento della domanda attorea, pronunciò la risoluzione del contratto preliminare stipulato inter partes per inadempimento della D. e condannò la medesima a restituire all’attrice la caparra confirmatoria dalla stessa a suo tempo versata, maggiorata dagli interessi legali;

– sul gravame proposto dalla D., la Corte di Appello di Venezia confermò la pronuncia di primo grado;

– per la cassazione della sentenza di appello ricorre D.R. sulla base di un unico motivo;

– resiste con controricorso G.D.R.M.;

– la ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.;

Atteso che:

– l’unico motivo di ricorso (col quale sì deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 757, 2825 e 1103 c.c., per avere la Corte di Appello ritenuto che l’esistenza di una iscrizione ipotecaria sul bene promesso in vendita comportasse l’inadempimento della promittente venditrice, senza considerare che tale iscrizione si riferiva ad un debito di una comproprietaria coerede e che, con la trascrizione dell’ordinanza di divisione giudiziale e lo scioglimento della comunione ereditaria, l’iscrizione si era ormai trasferita su altro immobile assegnato alla coerede debitrice) è infondato, in quanto – anche se l’art. 2825 c.c., stabilisce che l’ipoteca costituita sulla propria quota da uno dei partecipanti alla comunione produce effetto rispetto a quei beni o a quella porzione di beni che a lui verranno assegnati nella divisione – legittimamente i giudici di merito hanno ritenuto che la permanenza dell’iscrizione comportasse inadempimento della promittente venditrice, dovendosi ritenere che il permanere di una iscrizione ipotecaria reca comunque pregiudizio per il proprietario del bene in quanto determina un intralcio al commercio giuridico del bene stesso (Sez. 2, Sentenza n. 14424 del 29/05/2008, Rv. 603729; Sez. 1, Sentenza n. 6958 del 26/07/1994, Rv. 487526) e che gli oneri della cancellazione non possono gravare – in assenza di apposito accordo contrattuale – sul promissario acquirente dell’immobile;

– il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 2.200,00 (duemiladuecento), di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 22 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2016

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