Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13023 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 30/06/2020), n.13023

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26792-2018 proposto da:

COMUNE DI SALERNO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso lo studio

PLACIDI, rappresentato e difeso dagli avvocati CARMINE GRUOSSO, ANNA

ATTANASIO;

– ricorrente –

contro

M.E.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1031/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata

il 05/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

ANTONIO FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 5 febbraio 2018 la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, accoglieva l’appello proposto da M.E. avverso la decisione della Commissione tributaria di Salerno che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dalla contribuente contro l’avviso di accertamento relativo ad IMU per l’anno 2012. Riteneva la CTR che la sentenza, passata in giudicato, relativa ad accertamenti ICI per gli anni 2008 e 2009 concernenti gli stessi immobili, facesse stato ad ogni effetto tra le parti, essendo rimasti immutati gli elementi posti a base dell’atto impugnato.

Avverso la suddetta pronuncia, con atto del 4 settembre 2018, il Comune di Salerno ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

La contribuente non ha svolto difese.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7,L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 162, e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, per avere erroneamente la CTR ritenuto che la sentenza, passata in giudicato, relativa agli accertamenti ICI per gli anni 2008 e 2009 concernente gli stessi immobili, facesse stato ad ogni effetto tra le parti.

Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, comma 2, e art. 2, per avere la sentenza impugnata valorizzato un presupposto di fatto (vincolo idrogeologico) posto a fondamento della sentenza passata in giudicato non più esistente alla data dell’avviso di accertamento impugnato.

I due motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati.

Questa Corte ha osservato che “In tema di ICI, la sentenza che abbia deciso con efficacia di giudicato relativamente ad alcune annualità fa stato con riferimento anche ad annualità diverse, in relazione a quei fatti che appaiano elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente ma non con riferimento ad elementi variabili (come, ad esempio, il valore immobiliare D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 5, comma 5, che, per sua natura, con riferimento ai diversi periodi di imposta, è destinato a modificarsi nel tempo)” (Cass. n. 1300 del 2018). Si è inoltre precisato che l’accertamento ai fini ICI sulla edificabilità del terreno compiuto con sentenza passata in giudicato in relazione ad una determinata annualità non può essere esteso ad altre annualità, tenuto conto che tale valutazione non investe un elemento costitutivo della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente e comune ai vari periodi di imposta, posto che atti amministrativi successivi possono avere inciso sullo sfruttamento urbanistico del terreno (Cass. n. 25518 del 2019).

Orbene, la CTR non si è uniformata ai richiamati principi, avendo affermato in maniera apodittica che erano rimasti immutati anche nel periodo d’imposta cui si riferiva l’atto impugnato gli elementi posti a fondamento degli avvisi di accertamento in ordine al quale si era formato il giudicato, senza, in particolare, considerare la circostanza, dedotta dal Comune di Salerno, della rimozione sin dal luglio 2010 del vincolo idrogeologico in precedenza esistente, con i conseguenti riflessi sulla edificabilità dell’area interessata.

Resta assorbito il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta che la CTR abbia annullato in toto l’atto impugnato.

In conclusione, in accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso, con assorbimento del terzo, la sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio, affinchè verifichi in concreto se la situazione di fatto sottoposta al suo esame sia rimasta immutata rispetto a quella già accertata dal giudice del merito della sentenza di cui si vuol fare valere il giudicato.

P.Q.M.

Accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 30 giugno 2020

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