Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13023 del 24/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 24/05/2017, (ud. 16/02/2017, dep.24/05/2017),  n. 13023

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17720/2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA

DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio dell’avvocato MARCO MARAZZA,

che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.T.P. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GIOVANNI BARRACCO 2, presso lo studio dell’avvocato ANGELA

SOCCIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato EUGENIO

GALASSI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 909/2010 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 28/06/2010 R.G.N. 1199/2009.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 28 giugno 2010 la Corte di Appello di L’Aquila ha parzialmente accolto l’appello proposto da Poste Italiane s.p.a. e, confermata la sentenza del Tribunale di Teramo che aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto intercorso con D.T.P. nel periodo dal 13 giugno al 30 settembre 2003 ha condannato la società al risarcimento del danno quantificato nelle retribuzioni mensili maturate dalla data del tentativo di conciliazione al ripristino del rapporto, detratto l’aliunde perceptum;

che avverso tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso affidato a tre motivi. D.T.P. ha resistito con controricorso che tuttavia risulta tardivamente avviato per la notifica in data 16.9.2011 a fronte della notifica in data 25.6.2011 del ricorso;

che sono state depositate memorie da entrambe le parti.

che, seppure il controricorrente sia tardivo, la memoria di D.T. è ammissibile (v. Cass. 4906/2017).

Diritto

CONSIDERATO

Che con il ricorso è denunciata:

1. la violazione degli artt. 1362 e 1175 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte disatteso l’eccezione di risoluzione per mutuo consenso tempestivamente formulata.

2. la violazione e falsa applicazione del D.Lgs n. 368 del 2001, art. 1, art. 1362 c.c., art. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per avere ritenuto generica la causale giustificativa dell’apposizione del termine al contratto ed omesso di valutare e di motivare sull’ammissibilità e rilevanza della prova chiesta per dimostrare l’esigenza sostitutiva che aveva fatto nascere l’esigenza di assunzioni temporanee.

Che, per il caso di rigetto delle superiori censure, con il terzo motivo si chiede che in applicazione dello jus superveniens il risarcimento del danno sia contenuto nei limiti previsti dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5 e 6.

Che il Collegio ritiene infondato il primo motivo di ricorso e fondato il secondo.

Che con una recente sentenza delle sezioni unite (cfr. Cass. 27/10/2016 n. 21691) è stato rammentato che per quanto l’art. 1372 c.c., comma 1, stabilisca che il contratto può essere sciolto per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge tuttavia tale consenso sullo scioglimento del rapporto deve essere espresso, oppure, salvo che non sia richiesta la forma scritta ad substantiam, deve essere desumibile da comportamenti concludenti (cfr. Cass. 26 ottobre 2015, n. 21764, nonchè Cass. 15264 del 2006) e che, con riferimento al caso dei contratti a tempo determinato, la mancata impugnazione della clausola che fissa il termine viene considerata indicativa della volontà di estinguere il rapporto di lavoro tra le parti a condizione che la durata di tale comportamento omissivo sia particolarmente rilevante e che concorra con altri elementi convergenti, ad indicare, in modo univoco ed inequivoco, la volontà di estinguere ogni rapporto di lavoro tra le parti. Il relativo giudizio attiene al merito della controversia (da ultime, Cass. 1 gennaio 2016, n. 1841 e 11 febbraio 2016, n. 2732, cui si rinvia anche per ulteriori riferimenti).

Poichè nel caso in esame la Corte d’appello ha applicato i principi di diritto fissati dalla giurisprudenza di legittimità e considerando la durata del comportamento omissivo e la consistenza e convergenza degli altri elementi prospettati dalla società ed in applicazione di questi principi ha ritenuto, con valutazione congruamente motivata, che non sia stata fornita la prova del mutuo consenso sullo scioglimento del rapporto le censure al riguardo formulate si risolvono nella proposizione di una diversa valutazione del merito della causa, inammissibile in sede di giudizio di legittimità (in termini recentemente oltre a quella già citata anche Cass. s.u. 16/11/2016 n. 23698).

Che invece il secondo motivo di ricorso deve essere accolto in base all’ orientamento consolidato di questa Corte che va confermato – in assenza di ragioni argomentative che non siano state già debitamente vagliate – secondo cui “In tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 214 del 2009, con cui è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2, l’onere di specificazione delle predette ragioni è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa nel corso del rapporto. Pertanto, nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica,occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità” (cfr. Cass. 02/05/2011 n. 9602; Cass. 26/01/2010 n. 1577 e 1576 e recentemente Cass. 30/06/2016 n. 13467).

Che nel caso in esame la Corte territoriale non si è attenuta ai principi sopra enunciati, omettendo di prendere in considerazione, nel percorso motivazionale seguito, le ragioni addotte a giustificazione del contratto e senza procedere alla valutazione del grado di specificità delle ragioni sostitutive indicate nel contratto così sottraendosi all’obbligo di esaminare tutti gli elementi di specificazione dallo stesso emergenti al fine di delibarne l’effettiva sussistenza. Non ha, inoltre, motivato in merito alla mancata ammissione dei mezzi istruttori puntualmente articolati dalla società al fine di dimostrare la reale sussistenza delle ragioni giustificatrici del ricorso al contratto a termine, ledendo, in tal modo, il diritto di difesa della società medesima.

Che la sentenza va pertanto cassata in relazione ai motivi accolti -rimanendo assorbita la richiesta di applicazione dello jus superveniens, con rinvio della causa alla Corte di Appello di L’Aquila, in diversa composizione, che si atterrà, nell’ulteriore esame del merito, a tutti i principi innanzi affermati, provvedendo altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 3.

PQM

 

La Corte, rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo assorbito il terzo.

Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di L’Aquila in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 16 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2017

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