Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13022 del 24/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 24/05/2017, (ud. 16/02/2017, dep.24/05/2017),  n. 13022

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16477/2011 proposto da:

P.R.G., C.F. (OMISSIS), D.F.G. C.F.

(OMISSIS), tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GUIDO ALFANI

29, presso lo studio dell’Avvocato GIANMARCO PANETTA, rappresentati

e difesi dagli avvocati GIUSEPPA CANNIZZARO, MARIA ANTONIETTA SACCO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA,

che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 514/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 21/03/2011 R.G.N. 5599/2009.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 21 marzo 2011, la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’appello di P.R.G. e D.F.G. avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva rigettato le domande di accertamento della nullità della clausola di apposizione del termine ai contratti rispettivamente stipulati con Poste Italiane s.p.a. (dall’1 aprile al 30 giugno 2006 il primo, dal 3 febbraio al 31 marzo 2006 il secondo), della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e di condanna della società datrice al pagamento, a titolo risarcitorio, delle retribuzioni medio tempore maturate, oltre accessori; che avverso tale sentenza i lavoratori hanno proposto ricorso con cinque motivi, cui ha resistito Poste Italiane s.p.a. con controricorso;

che sono state depositate memorie da entrambe le parti.

Diritto

CONSIDERATO

che i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione del D.L. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, in relazione all’art. 2697 c.c., art. 115 c.p.c. e insufficiente motivazione su punto controverso e decisivo, per difetto di prova della clausola di contingentamento (15% di contratti stipulati in base alla norma denunciata rispetto all’organico aziendale al 1 gennaio dell’anno di riferimento delle assunzioni), in base a documentazione inidonea per omessa indicazione del solo organico di lavoratori addetti al servizio postale in senso stretto e delle assunzioni in questione su base annua e non in riferimento ai periodi infrannuali di stipulazione dei propri contratti (primo motivo); violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, in relazione all’art. 2697 c.c., art. 115 c.p.c. e insufficiente motivazione su punto controverso e decisivo, per difetto di prova di tempestiva e pertinente comunicazione delle due assunzioni a termine alle organizzazioni sindacali (secondo motivo); violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, in relazione all’art. 1 D.Lgs. cit., art. 12 preleggi, per erronea interpretazione della norma quale disciplina alternativa e non aggiuntiva, della clausola 8, comma 3 Accordo Quadro sui contratti a termine del 18 marzo 1999 e Direttiva 1999/70/CE, dell’art. 86 Trattato CE per abuso di posizione dominante e omessa o insufficiente motivazione su punto controverso e decisivo, con subordinata istanza di rimessione alla Corte di Giustizia UE per la valutazione di conformità della norma denunciata al diritto europeo (terzo motivo); violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia su motivo di appello relativo a violazione della L. n. 86 del 1989, artt. 8, 9 e L. n. 11 del 2005, per modifica di legge comunitaria (D.Lgs. n. 368 del 2001, di attuazione della Direttiva 1999/70/CE) in contrasto con le regole interne di attuazione degli obblighi comunitari, siccome realizzata con la Legge Finanziaria n. 266 del 2005, art. 1, comma 558 (quarto motivo); violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria proposta, nell’inapplicabilità al di fuori del giudizio di primo grado dell’indennità prevista dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, comunque da intendere aggiuntiva e non alternativa a quella ordinaria (quinto motivo);

che il collegio ritiene che:

a) i primi due motivi, congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione, sian inammissibili:

a1) il primo, in particolare, per la novità delle questioni, indeducibili per la prima volta in sede di legittimità (Cass. 22 aprile 2016, n. 8206; Cass. 11 novembre 2015, n. 23045; Cass. 26 marzo 2012, n. 4787), poste in tema di integrazione del requisito relativo alla clausola di contingentamento e comunque per la tardività della contestazione, pure valutata generica dalla Corte territoriale, a fronte della tempestiva documentazione da Poste Italiane s.p.a. del rispetto del requisito relativo alla clausola di contingentamento in memoria di costituzione (p.to 3 di pg. 3 del controricorso), formulata dal lavoratore soltanto con le note autorizzate del 18 giugno 2008 (primo capoverso di pg. 15 del ricorso), anzichè nella prima difesa utile successiva (Cass. 26 luglio 2012, n. 13221), nel caso di specie all’udienza di discussione fissata ai sensi dell’art. 420 c.p.c. (in termini: Cass. 2 luglio 2015, n. 13609);

a2) entrambi, per l’evidente contestazione della valutazione probatoria giudiziale, in corretta applicazione del regime probatorio a carico datoriale (con inconfigurabilità della denunciata violazione dell’art. 2697 c.c.: Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. 12 febbraio 2004, n. 2707), oltre che del conseguente accertamento in fatto, per la sollecitata rivisitazione del merito, insindacabile in sede di legittimità, qualora congruamente motivato (Cass. 5 agosto 2016, n. 16526; Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694; Cass. 5 ottobre 2006, n. 21412), come nel caso di specie (per le ragioni esposte dal penultimo alinea di pg. 8 al quarto di pg. 9 della sentenza);

b1) oltre che per la conformità della norma denunciata al diritto dell’Unione europea come interpretato dalla giurisprudenza (Corte di giustizia UE 11 novembre 2010, Vino c. Poste Italiane s.p.a., C-20/10) e l’inconfigurabilità dei presupposti per un abuso di posizione dominante, in assenza in particolare di un libero mercato, tanto meno “rilevante” (Cass. 4 giugno 2015, n. 11564; Cass. 13 febbraio 2009, n. 3638), nel quale l’attività caratteristica di Poste Italiane s.p.a. sarebbe svolta;

b2) ciò che pertanto esclude la necessità di rimessione alla CGUE, ai sensi dell’art. 267 T.F.U.E. (Cass. s.u. 10 settembre 2013, n. 20701; Cass. 7 marzo 2016, n. 4433);

c) il quarto e quinto motivo, congiuntamente esaminabili per la comune denuncia di violazione dell’art. 112 c.p.c., siano parimenti infondati, per insussistenza di un’omissione di pronuncia, inconfigurabile per implicito rigetto, seppure in assenza di una specifica argomentazione, della denunciata violazione della L. n. 86 del 1989, artt. 8, 9 e L. n. 11 del 2005 (Cass. 26 gennaio 2016, n. 1360; Cass. 18 aprile 2007, n. 9244; Cass. 25 febbraio 2005, n. 4079; Cass. 19 marzo 2004, n. 5562) e per assorbimento della domanda risarcitoria nel rigetto della domanda di nullità della clausola di apposizione del termine, cui essa accede (Cass. 12 luglio 2016, n. 14190; Cass. 27 dicembre 2013, n. 28663);

che pertanto il ricorso deve essere rigettato e le spese regolate secondo il regime di soccombenza come da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna P.R.G. e D.F.G. alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15 per cento e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 16 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2017

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