Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13022 del 23/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 23/06/2016, (ud. 22/04/2016, dep. 23/06/2016), n.13022

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7093/2015 proposto da:

P.A., in qualità di procuratore della Sig.ra P.

M.E.; P.E., in proprio e quale tutore della Sig.ra

P.M.E., elettivamente domiciliati presso la CORTE DI

CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentati e difesi dall’Avvocato

MARCELLO ACRI, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

P.I., T.V., PO.AS.,

PO.EM. elettivamente domiciliate in ROMA, VIA FRANCESCO

DENZA 15, presso lo studio dell’avvocato NICOLA PAGNOTTA,

rappresentate e difese dagli avvocati NICOLA CARRATELLI, LAURA

CARRATELLI, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

p.e.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1193/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO

del 20/05/2014, depositata il 04/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che:

– P.A. nella qualità di tutore di P.M.E. convenne in giudizio P.M., P.O. e P. E., chiedendo dichiararsi la nullità del contratto di compravendita di cui all’atto pubblico del 22.11.1971, col quale la sorella dell’attrice Po.An. – ormai deceduta – aveva venduto un terreno a P.M., dichiararsi che l’immobile venduto faceva patte della massa ereditaria della defunta Po.

A. (dovendosi ritenere questa deceduta ah intestato), attribuirsi le quote di ciascuno degli eredi e procedersi alla divisione dei beni tra i medesimi;

– il convenuto P.M. resistette alla domanda; a seguito del suo decesso, si costituirono in giudizio i di lui eredi T. V., Po.As., P.I. e P. E., che si riportarono alle difese del loro dante causa;

– il Tribunale di Cosenza rigettò le domande attoree;

– sul gravame proposto da P.A. nella qualità di tutore di P.M.E., la Corte di Appello di Catanzaro confermò la pronuncia di primo grado;

– per la cassazione della sentenza di appello ricorre P. E. nella qualità di tutore di P.M.E. e P. A. nella qualità di protutore della medesima, sulla base di un unico motivo;

– resistono con controricorso T.V., Po.

A., P.I. e Po.Em.;

Atteso che:

– l’unico motivo di ricorso (col quale si deduce l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, per avere la Corte di Appello omesso di prendere in esame la dedotta incapacità di intendere e di volere Po.An.) è infondato, in quanto – come rilevato dalla Corte di Appello – parte attrice non ha chiesto l’annullamento del contratto per incapacità di intendere di volere (domanda proposta inammissibilmente solo in appello), ma ha chiesto la declaratoria di nullità del contratto per mancanza assoluta del consenso, senza peraltro che, nei confronti dell’atto pubblico (nel quale si attesta che la Po.An. era presente e prestò il proprio consenso alla vendita), abbia proposto la necessaria querela di falso;

– il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 3.200,00 (tremiladuecento), di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 22 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2016

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