Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13022 del 14/06/2011

Cassazione civile sez. II, 14/06/2011, (ud. 13/05/2011, dep. 14/06/2011), n.13022

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

C.G., rappresentata e difesa per procura speciale

a margine del ricorso dall’Avvocato PETTINI Andrea, domiciliata

presso la Cancelleria civile della Corte Suprema di Cassazione;

– ricorrente –

e

M.B. e S.F., rappresentati e difesi, per

procura speciale in calce al controricorso, dagli Avvocati BARSANTI

Carlo e John Cattai, elettivamente domiciliati in Roma, via Cicerone

n. 44, presso lo studio dell’Avvocato Luca Pardini;

– controricorrenti –

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Firenze n.

719 del 2008, depositata in data 8 maggio 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13 maggio 2011 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, il quale nulla ha osservato rispetto alla

relazione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il Tribunale di Lucca, in parziale accoglimento della domanda proposta da C.G. nei confronti di M. B. e t.F., ha condannato i convenuti al pagamento, in favore dell’attrice, della somma di Euro 2.262,08, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo, a titolo di risarcimento danni (macchie di umidità) provocati dalla realizzazione di una terrazza a tasca nel confinante immobile di proprietà dei convenuti, posto in (OMISSIS); ha altresì condannato i convenuti a collocare sul muro di confine una schermatura opaca e scura, idonea ad eliminare la veduta dalla terrazza a tasca; ha rigettato la domanda riconvenzionale dei convenuti e ha compensato tra le parti le spese di lite;

che avverso questa sentenza ha proposto appello la C., dolendosi del fatto che il Tribunale avesse escluso che il suo fabbricato avesse subito danni alla statica in conseguenza delle opere di ristrutturazione eseguite dai convenuti; della incompletezza e inadeguatezza della consulenza tecnica d’ufficio; del fatto che il Tribunale non avesse accolto le proprie istanze di demolizione della terrazza ovvero di sua collocazione a distanza di legge; del fatto che la somma liquidata a titolo di danni non era stata rivalutata ed era insufficiente, nonchè del fatto che nulla veniva stabilito con riferimento agli interventi necessari per evitare le infiltrazioni;

che, ricostituitosi il contraddittorio, la Corte d’appello di Firenze, con sentenza depositata il 9 maggio 2008, ha accolto il gravame per la parte relativa alla omessa statuizione in ordine agli interventi necessari per la eliminazione delle infiltrazioni per il futuro; ha invece rigettato il motivo di gravame concernente la denunciata inadeguatezza della c.t.u. e ha dichiarato inammissibile, perchè volto ad introdurre una domanda nuova, il motivo di gravame concernente la denunciata violazione delle norme in tema di vedute e quindi la richiesta di condanna alla demolizione della terrazza dei convenuti o alla sua collocazione a distanza legale;

che C.G. ha proposto ricorso per cassazione deducendo il vizio di omessa e insufficiente motivazione su tre distinti profili concernenti la risposta data dalla Corte d’appello al primo motivo di gravame; hanno resistito, con controricorso, M.B. e S.F.;

che, con l’unico motivo, la ricorrente deduce in primo luogo contraddittorietà tra le due perizie e tra la motivazione e le conclusioni della perizia a chiarimenti; omessa valutazione da parte della Corte d’appello e insufficiente motivazione con riferimento alla questione della staticità del fabbricato di essa ricorrente e in particolare sul fatto che il muro divisorio tra i due villini, a seguito dell’intervento degli intimati, era divenuto muro portante;

che, in sostanza, la ricorrente si duole che la Corte d’appello si sia limitata a confermare in toto la relazione effettuata in sede di chiarimenti, ritenendo così di avere adempiuto il proprio obbligo motivazionale;

che, sotto un secondo profilo, la ricorrente denuncia insufficienza della motivazione sempre sul punto della precarietà statica del proprio fabbricato;

che, infatti, pur avendo il c.t.u. accertato una situazione di precarietà statica del fabbricato, la stessa è stata dal medesimo c.t.u. ricondotta a fatiscenza del fabbricato derivante da scarsa manutenzione, e tale conclusione è stata recepita dalla sentenza impugnata;

che, sotto un ulteriore profilo, la ricorrente si duole del fatto che la consulenza integrativa sulla quale si è basata la Corte d’appello non sarebbe appagante, atteso che gli accertamenti sono stati compiuti dal c.t.u. a vista e senza fare ricorso a saggi esplorativi;

che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso con il rito camerale, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., che è stata comunicata alle parti e al Pubblico Ministero.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il relatore designato ha formulato una proposta di decisione nel senso dell’accoglimento del ricorso, ritenendo sussistente il denunciato vizio motivazionale;

che entrambe le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., comma 3;

che il Collegio non ravvisa le ragioni di evidenza decisoria che giustificano la trattazione del ricorso in Camera di consiglio;

che si rende quindi necessario disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo affinchè la stessa possa essere trattata in pubblica udienza presso la sezione.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la trattazione del ricorso in pubblica udienza presso la sezione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2011

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