Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13022 del 10/06/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 13022 Anno 2014
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: BENINI STEFANO

Ud. 09/04/2014

SENTENZA

PU

sul ricorso 23998-2008 proposto da:
CONFORTO

MARIA

ROSA

(C.F.

CNFMRS33P51H850P),

CONFORTO FORTUNATA (C.F. CNFFTN35P64H850V),
CONFORTO MARIA TERESA (C.F. CNFMTR42H56H850Y),

Data pubblicazione: 10/06/2014

nella qualità di eredi di DI LEO CARMELA,
elettivamente domiciliate in ROMA, VIA CARLO
2014
829

MIRABELLO 23, presso l’avvocato NATALE MICHELA,
rappresentate e difese dall’avvocato SINAGRA
NUNZIO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –

1

contro

COMUNE DI ACQUEDOLCI;
– intimato –

Nonché da:
COMUNE DI ACQUEDOLCI, in persona del Sindaco pro

MONTE SANTO 10/A, presso l’avvocato MESSINA MARINA,
rappresentato e difeso dall’avvocato DI PIETRO
VITTORIO, giusta procura a margine del
controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

CONFORTO MARIA ROSA, CONFORTO FORTUNATA, CONFORTO
MARIA TERESA;
– intimate –

avverso la sentenza n.

361/2007 della CORTE

D’APPELLO di MESSINA, depositata il 10/07/2007;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 09/04/2014 dal Consigliere

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

Dott. STEFANO BENINI;
udito,

per

le

ricorrenti,

l’Avvocato NATALE

MICHELA, con delega, che si riporta e chiede
l’accoglimento;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per

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l’accoglimento

del

ricorso

principale,

rigetto

dell’incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 23.9.1989, Di Leo
4

Carmela conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Patti

il Comune di Acquedolci, chiedendo la determinazione
dell’indennità di occupazione legittima e la condanna del
convenuto al risarcimento del danno per l’occupazione
appropriativa di una striscia di terreno di sua proprietà,
ai margini di una lottizzazione.
Si costituiva in giudizio l’amministrazione convenuta,
contestando il fondamento della domanda, di cui chiedeva il
rigetto, osservando in particolare che il terreno, secondo
il piano di lottizzazione, doveva essere ceduto
gratuitamente

dalla

proprietaria

per

opere

di

urbanizzazione.
Avverso la sentenza di primo grado, depositata il
26.6.2003, che rigettava la domanda, proponevano appello
Conforto Maria Rosa, Conforto Fortunata e Conforto Maria
Teresa, eredi di Di Leo Carmela.
Con sentenza depositata il 10.7.2007, la Corte d’appello di
Messina, rilevato non potersi stabilire dagli atti se
l’area in questione rientrasse tra quelle che dovevano
essere gratuitamente cedute al Comune, e che comunque
nessuna iniziativa aveva assunto l’amministrazione in
,

esecuzione della convenzione di lottizzazione, la stessa

3

era da considerare di proprietà privata, e dunque
illegittimamente occupata e trasformata. In applicazione
dei criteri di risarcimento di cui all’art. 5-bis, comma
bis,

7

d.l. 11.7.1992 n. 333, conv. in 1. 8.8.1992 n. 359,

come introdotto dall’art. 3, comma 65, 1. 23.12.1996 n.

662, liquidava il danno in euro 28.003,61, e l’indennità di
occupazione con gli interessi su detta somma.
Ricorrono per cassazione Conforto Maria Rosa, Conforto
Fortunata e Conforto Maria Teresa, affidandosi a due
motivi, illustrati da memoria, al cui accoglimento si
oppone con controricorso il Comune di Acquedolci, che a sua
volta propone ricorso incidentale fondato su un motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo di ricorso, Conforto Maria Rosa,
Conforto Fortunata e Conforto Maria Teresa, denunciando

violazione e falsa applicazione dell’art.
bis,

5 bis,

comma 7-

d.l. 11.7.1992 n. 333, conv. in 1. 8.8.1992 n. 359,

sopravvenuta incostituzionalità della norma in parte qua,
violazione degli artt. 39 e 72 1. 25.6.1865 n. 2359,
chiedono che il risarcimento venga determinato ricorrendo
al criterio del valore venale, a seguito della sentenza
349/07, applicabile alle controversie pendenti.
1.2. Con il secondo motivo le ricorrenti, in subordine al
denunciando

mancato accoglimento del primo motivo,
violazione e falsa applicazione dell’art.
.

bis,

5 bis,

comma 7-

d.l. 11.7.1992 n. 333, conv. in 1. 8.8.1992 n. 359,

4

censurano la sentenza impugnata per non aver aumentato
l’importo del danno liquidato, del 10%, come dovuto per il
caso di occupazione illegittima
2. Con l’unico motivo del ricorso incidentale, il Comune di
Acquedolci,

denunciando

omessa,

insufficiente

o

contraddittoria motivazione su un fatto controverso e
decisivo, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto
incerta l’appartenenza dei beni occupati all’ambito di
applicazione della convenzione di lottizzazione, come
chiaramente ricavabile dalle consulenze integrative in
giudizio.
3.

E’

logicamente preliminare l’esame del ricorso

incidentale.
Esso infatti attiene all’esistenza stessa del danno, o
comunque alla sua entità, mentre le doglianze delle
ricorrenti riguardano il criterio di liquidazione del
danno, tuttavia accertato nella sua esistenza ed entità.
L’impugnazione è fondata.
Non appare indifferente che le particelle occupate fossero
destinate ad opere di urbanizzazione, che nell’ambito della
convenzione intervenuta tra la dante causa delle attuali
ricorrenti, ed il Comune, avrebbero dovuto essere
gratuitamente cedute all’amministrazione.
Il ragionamento logico del giudice è viziato, nella parte
in cui assume le conclusioni perplesse del c.t.u., che non
risponde al quesito in ordine al regime urbanistico delle

5

aree, e trascura le più precise indicazioni delle relazioni
integrative (che il ricorrente incidentale ha puntualmente
riportato, in ottemperanza all’onere di autosufficienza).
E’ comunque certo il comportamento illecito
dell’amministrazione, che pur avendo diritto a ottenere la

disponibilità dei beni, occorrendo attraverso un’azione
esecutiva dell’obbligo di concludere il contratto, ritenne
di procedere all’occupazione in via di fatto: e pur avendo
la possibilità, in costanza di occupazione legittima, di
farsi cedere il bene, o anche disporne ritualmente
l’espropriazione, revocò il provvedimento di determinazione
dell’indennità di occupazione.
Non può tuttavia disconoscersi un interesse del Comune
all’esatto accertamento della destinazione dell’area
occupata, posto che, dovendosene stabilire il valore di
mercato (come si dirà nell’esame del ricorso principale),
certo la condizione giuridico-urbanistica attribuita dalla
convenzione di lottizzazione appare astrattamente idonea a
incidere su di esso.
4.

E’

altresì fondato il primo motivo del ricorso

principale.
I criteri riduttivi del risarcimento regolamentato in
relazione al sistema di determinazione dell’indennità di
esproprio (art.

5 bis,

comma 7 bis d.l. 11.7.1992 n. 333,

conv. in 1. 8.8.1992 n. 359, come introdotto dall’art. 3,
comma 65, 1. 23.12.1996 n. 662), sono stati dichiarati

6

incostituzionali dalla sentenza Corte cost. 24.10.2007, n.
349, nella parte in cui non prevede, per il caso di
occupazione acquisitiva, il ristoro integrale del danno
subìto dal proprietario dell’immobile, per contrasto con
l’art. 117 Cost. Tale norma condiziona l’esercizio della

potestà legislativa dello Stato e delle Regioni al rispetto
degli obblighi internazionali, fra i quali rientrano quelli
derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo,
le cui norme, così come interpretate dalla Corte europea
dei diritti dell’uomo, costituiscono fonte integratrice del
parametro di costituzionalità.
A

seguito

della

dichiarazione

di

illegittimità

costituzionale, i richiamati criteri riduttivi non possono
più trovare applicazione, ai sensi dell’art. 136 Cost. e
della 1. 113.3.1953, n. 87, art. 30, terzo comma, dal
giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della
Corte costituzionale.
La sentenza dichiarativa dell’illegittimità costituzionale
si traduce in un ordine rivolto, tra l’altro, ai giudici di
non applicare più la norma illegittima: ciò significa che
gli effetti della sentenza di accoglimento non riguardano
soltanto i rapporti che sorgeranno in futuro, ma anche
quelli che sono sorti in passato, purché non si tratti di
rapporti esauriti. Per costante giurisprudenza di questa
Corte (tra le altre, Cass. 28.7.2005, n. 15809), infatti,
le sentenze di accoglimento di una questione di legittimità

7

costituzionale pronunciate dalla Corte costituzionale hanno
effetto retroattivo, in quanto connesse a una dichiarazione
di illegittimità che inficia fin dall’origine la
dichiarazione colpita, con l’unico limite delle situazioni
già consolidate, attraverso quegli eventi che l’ordinamento

riconosce idonei a produrre tale effetto, tra i quali si
collocano non solo la sentenza passata in giudicato (e
l’atto amministrativo non più impugnabile), ma anche altri
fatti rilevanti sul piano sostanziale o processuale, quali,
ad esempio, la prescrizione e la decadenza.
Nel caso di specie, il rapporto non è ancora esaurito
perché al momento in cui è intervenuta la sentenza n.
349/07, era ancora in corso (come lo è tuttora) la
controversia sulla misura del risarcimento da occupazione
appropriativa.
Riguardo alla disciplina applicabile, il risarcimento è ora
commisurato al valore venale del bene (art. 55 d.p.r.
32701, come modificato dall’art. 2, comma 89, lett. e), 1.
24.12.2007 n. 244, a seguito della citata sentenza di
incostituzionalità).
Non risulta che all’utilizzazione a fini di interesse
pubblico dell’immobile sia seguito un provvedimento di
acquisizione sanante, ai sensi dell’art. 43 d.p.r. 327/01:
tanto più che questa norma ha subito alterne vicende, con
una prima dichiarazione d’incostituzionalità per violazione
dell’art. 76 Cost. (Corte cost. 8.10.2010, n. 293), cui è

8

seguita la rieditazione dell’istituto, ad opera dell’art.
34, comma l, d.l. 6.7.2011 n. 98, conv. in 1. 15.7.2011 n.

111, che ha introdotto l’art.

42-bis nel corpo del d.p.r.

327/01. Riguardo a quest’ultima norma si ripropongono tutti
i dubbi di legittimità costituzionale già professati per

l’art. 43 (e ritenuti assorbiti dalla sentenza 293/10, che
si è arrestata al profilo dell’eccesso di delega). La
questione di applicabilità di tale norma, tuttavia, non si
pone per il giudizio in corso, che dunque resta regolata,
in virtù della sopravvivenza della tradizionale disciplina
delle occupazioni illegittime, dall’art. 55 d.p.r. 327/01
(Cass. 28.7.2008, n. 20543; 21.10.2011, n. 21867).
5. L’accoglimento del primo motivo del ricorso principale
comporta l’assorbimento del secondo.

6. La sentenza va cassata, con rinvio alla Corte d’appello
di Messina in diversa composizione, che dovrà procedere ad
un nuovo accertamento della condizione urbanistica
dell’area occupata, con un puntuale riscontro sulla
ricomprensione di essa tra quelle oggetto dell’obbligo di
cessione gratuita, ed in tal caso accertarne il valore di
mercato, ai fini della liquidazione del danno da
occupazione appropriativa, e dell’indennità di occupazione
legittima. Oltre che provvedere sulle spese di questo
giudizio di cassazione.
P.Q.M.

e

9

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale,
assorbito il secondo, e accoglie altresì il ricorso
incidentale. In relazione alle censure accolte cassa la
sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte

Così deciso in Roma, il 9.4.2014

d’appello di Messina in diversa composizione.

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