Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13021 del 23/06/2016
Cassazione civile sez. VI, 23/06/2016, (ud. 22/04/2016, dep. 23/06/2016), n.13021
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 7067/2015 proposto da:
P.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COMANO
95, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO FARAON, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA FARAON, giusta
mandato in calce al ricorso;
– ricorrente –
e contro
P.O., F.E., F.L.,
F.L.;
– intimati –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di TREVISO del 09/12/2014,
depositata il 12/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
22/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;
udito l’Avvocato LUCIANO FARAON, difensore del ricorrente, che si
riporta al ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che:
– P.L. convenne dinanzi al Tribunale di Treviso P.O., F.E., F.L., F.L., chiedendo ordinanza ex art. 700 c.p.c., che lo immettesse nel possesso di un immobile ereditato dai genitori dal quale la sorella convenuta (coerede dei defunti) lo aveva spogliato unitamente ai suoi congiunti;
– nella resistenza dei convenuti, il giudice designato, con ordinanza, negò il chiesto provvedimento cautelare;
– su reclamo proposto dall’attore, il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, rigettò il reclamo:
– per la cassazione di tale ordinanza ricorre P.L. ai sensi dell’art. 111 Cost., sulla base di quattro motivi;
– P.O., F.E., F.L., F.L., ritualmente intimati, non hanno svolto attività difensiva;
Atteso che:
– preliminamiente va rilevata l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 111 Cost., in quanto – secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi – è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., avverso l’ordinanza pronunciata dal tribunale in sede di reclamo contro un provvedimento possessorio o contro il rigetto di provvedimento ex art. 700 c.p.c., trattandosi di provvedimenti interinali, ontologicamente inidonei ad incidere con efficacia di giudicato su posizioni giuridiche di natura sostanziale (Sez. 2, Sentenza n. 17561 del 31/08/2005, Rv. 583348; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 3124 del 08/02/2011, Rv. 615986; Sez. 1, Sentenza n. 23410 del 04/11/2009, Rv. 610658);
– la natura interinale del provvedimento impugnato, privo di definitività e di decisorietà, depone per la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 669-
terdecies c.p.c., sollevata in relazione agli artt. 111, 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede la ricorribilità per cassazione delle ordinanze pronunciate in sede di reclamo:
– il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile;
– non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede;
– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
PQM
dichiara inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 22 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2016