Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13021 del 14/06/2011

Cassazione civile sez. II, 14/06/2011, (ud. 13/05/2011, dep. 14/06/2011), n.13021

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.L., elettivamente domiciliato in Roma, Viale

Gioacchino Rossini n. 18, presso lo studio dell’Avvocato VACCARI

Gioia, dal quale è rappresentato e difeso per procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

e

COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore; EQUITALIA GERIT

s.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimati –

per la cassazione dell’ordinanza del Giudice di pace di Roma

depositata il 29 agosto 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13 maggio 2011 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

VELARDI Maurizio, il quale nulla ha osservato rispetto alla

relazione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con ordinanza depositata il 29 agosto 2008, il Giudice di pace di Roma ha dichiarato inammissibile il ricorso con il quale C. L. aveva proposto opposizione avverso la cartella esattoriale relativa a sanzioni dovute per violazione del C.d.S.;

che il Giudice di pace ha rilevato che il ricorso è stato depositato il 19 maggio 2008, mentre la cartella era stata notificata il 18 aprile 2008, sicchè il ricorso risultava proposto oltre il termine di trenta giorni di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 22;

che C.L. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo;

che gli intimati Comune di Roma e Equitalia Gerit s.p.a. non hanno svolto attività difensiva;

che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso con il rito camerale, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., che è stata comunicata alle parti e al Pubblico Ministero.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione:

“(…) Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 155 cod. proc. civ., comma 4. Premesso che nella stessa ordinanza si da atto che la cartella era stata notificata il 18 aprile 2008, il ricorrente rileva che il giorno 18 maggio 2008 era festivo, con la conseguenza che la scadenza del termine doveva ritenersi prorogata al primo giorno seguente non festivo. Premesso che allo stato non risultano depositati gli avvisi di ricevimento della notificazione del ricorso effettuata a mezzo posta e per l’eventualità che detti avvisi vengano prodotti, si rileva che il ricorso è ammissibile, in quanto avverso le ordinanze di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1, espressamente qualificate non impugnabili, il rimedio esperibile è il ricorso per cassazione (Cass., n. 18247 del 2008).

Il ricorso è anche manifestamente fondato, atteso che il giorno 18 maggio 2008 era festivo, sicchè il termine per la proposizione dell’opposizione, essendo la cartella esattoriale stata notificata il 18 aprile 2008, scadeva il 19 maggio 2008; e lo stesso giudice di pace ha dato atto che il ricorso è stato depositato il 19 maggio 2008. Trova infatti applicazione il principio per cui il disposto dell’art. 155 cod. proc. civ., u.c., secondo cui la scadenza di un termine, se cade in un giorno festivo, è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo, trova applicazione anche nel caso del termine per il deposito del ricorso in opposizione avverso l’ordinanza – ingiunzione applicativa di sanzione amministrativa.

(Nella specie il termine di trenta giorni decorrente dalla notifica del provvedimento sanzionatorio scadeva in un giorno festivo e quello successivo era domenica, sicchè, in applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha riconosciuto che doveva considerarsi tempestivo il deposito del ricorso il successivo lunedì) (Cass., n. 6547 del 2001).

Sussistono pertanto le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio”.

Rilevato che il ricorrente ha depositato tempestivamente gli avvisi di ricevimento della notificazione del ricorso avvenuta a mezzo del servizio postale;

che il Collegio condivide la richiamata proposta di decisione, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta;

che, quindi, accolto il ricorso, il provvedimento impugnato deve essere cassato, con rinvio ad altro Giudice di pace di Roma, perchè proceda all’esame dell’opposizione tempestivamente proposta dal C.;

che al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese, ad altro Giudice di pace di Roma.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2011

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