Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13020 del 24/05/2017

Cassazione civile, sez. lav., 24/05/2017, (ud. 15/02/2017, dep.24/05/2017),  n. 13020

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9130/2015 proposto da:

D.D.S., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA GEROLAMO BELLONI 88, presso lo studio dell’avvocato DANIELA DAL

BO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale notarile in

atti;

– ricorrente –

contro

AUTOGRILL S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio degli avvocati PIERLUIGI

RIZZO e NUNZIO RIZZO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10339/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/04/2014 R.G.N. 6145/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/02/2017 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato DANIELA DAL BO’.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 3 aprile 2014, la Corte d’Appello di Roma, confermava la decisione resa dal Tribunale di Roma e rigettava la domanda proposta da D.D.S. nei confronti della Autogrill S.p.A., avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimatogli in relazione all’addebito dato dall’aver egli nella sua qualità di addetto alla cassa del punto vendita omesso la registrazione degli incassi relativi ai diversi prodotti venduti e la condanna della Società al risarcimento del danno biologico ed esistenziale in relazione alla denunciata condotta mobizzante.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto pienamente provato l’addebito, infondata l’eccezione relativa all’adibizione a mansioni diverse da quelle di assunzione senza adeguata formazione smentita dall’inclusione di entrambe le mansioni nel medesimo livello di inquadramento; irrilevante l’esiguità del danno come pure la prassi di esclusione della reazione disciplinare in caso di scostamento tra l’incassato e il registrato nei limiti di Euro 50 per turno; infondata l’eccezione di improponibilità della querela di falso; inconfigurabile la condotta mobizzante denunciata a carico della Società come pure la discriminazione sindacale, del resto, tardivamente dedotta, in quanto genericamente allegata e non provata.

Per la cassazione di tale decisione ricorre il D.D., affidando l’impugnazione a sette motivi, cui resiste, con controricorso, la Società. Entrambe le parti hanno presentato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2103 e 2119 c.c., L. n. 300 del 1970, art. 7, dell’art. 19 del CCNL per il settore Turismo, imputa alla Corte territoriale l’incongruità logica e giuridica del convincimento espresso in ordine all’assimilabilità delle mansioni di cassiere cui era adibito il ricorrente all’atto della contestazione disciplinare a quelle di barista cui era ordinariamente addetto sulla base della sola riferibilità allo stesso livello di inquadramento, del resto erroneamente rilevata con riguardo al contratto aziendale e non a quello nazionale.

Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 e dell’art. 90 del CCNL per il settore Turismo, il ricorrente lamenta il non aver la Corte territoriale tenuto conto della tardività della contestazione, ravvisabile in relazione alla circostanza per cui, a fronte di precedenti mancanze di analogo contenuto verificate nel tempo e poi fatte oggetto della contestazione in questione definita con il licenziamento, la Società non provvide a dar conto di tanto al ricorrente o a sanzionarne da subito il comportamento scorretto con l’applicazione di una sanzione conservativa.

Nel terzo motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 421,115 e 116 c.p.c., è prospettata in relazione all’error in procedendo in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nel dar corso ad una valutazione atomistica delle risultanze istruttorie senza apprezzarle, eventualmente valendosi anche dei suoi poteri istruttori di ufficio, nella loro globalità in funzione del loro essere unitariamente convergenti nella direzione della denunciata condotta mobizzante della Società nei riguardi del ricorrente.

Il quarto motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, artt. 2,3,4 e 6, è inteso a imputare alla Corte territoriale, in relazione al costante monitoraggio dell’attività del ricorrente, la mancata rilevazione del contrasto di tale atteggiamento aziendale con la disciplina statutaria limitativa del potere di controllo del datore.

Con il quinto motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2119 e 2106 c.c., il ricorrente lamenta l’incongruità logica e giuridica del giudizio di proporzionalità della sanzione irrogata rispetto alla condotta addebitata per non aver tenuto conto della eccezionalità ed occasionalità della sua adibizione alle mansioni di cassiere e della particolare tenuità del danno (29 Euro su quattro turni), considerato altresì il margine di tolleranza di ammanchi per ogni turno corrispondente a 50 Euro.

Il sesto motivo, intitolato alla violazione e falsa applicazione dell’art. 2702 e degli artt. 214,215 e 216 c.p.c., in relazione all’art. 1375, è inteso a censurare la conferma da parte della Corte territoriale della decisione del primo giudice di non ammettere la verifica dell’autenticità della firma del ricorrente sulle distinte di cassa pur a fronte della querela di falso da questi proposta.

Con il settimo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 15 e dell’art. 1421 c.c., il ricorrente censura la declaratoria di inammissibilità della domanda concernete la nullità del licenziamento in quanto atto discriminatorio per ragioni sindacali pronunziata dalla Corte territoriale in quanto proposta per la prima volta in grado di appello.

A riguardo va in premessa osservato come i sette motivi su cui si articola la proposta impugnazione ove unitariamente considerati riflettono l’intento di accreditare una versione della vicenda per la quale il ricorrente è stato strumentalmente adibito, in alcune eccezionali occasioni (si afferma quattro in tutto), a mansioni non proprie di cassiere ed in condizioni di disagio operativo nonchè, in tali occasioni, sottoposto ad un controllo continuo e pressante finalizzato ad indurlo in errore, come di fatto si è poi puntualmente verificato, così da sfruttare la sequela degli errori da lui compiuti, anche se minimi, come in effetti risultano essere, tenuto conto della scarsissima entità degli ammanchi, per poter giungere ad irrogargli, in relazione alla pluralità delle mancanze, la sanzione espulsiva, assicurandosene la tenuta, in caso di successiva impugnazione, addirittura falsificandone la firma sulle distinte di cassa e liberarsi di lui, lavoratore sgradito per essere stata la sua assunzione imposta da un accordo con il padre sindacalista e per essere egli stesso impegnato nel sindacato.

Ebbene, una simile versione, che, con tutta evidenza, presuppone il ricollegarsi della vicenda ad un intento persecutorio della Società nei confronti del ricorrente, che questi ha sì allegato, ma era altresì tenuto a provare, quando invece quella che si vorrebbe essere, al di là della generica deduzione di un pregiudizio da mobbing, la ragione specifica del manifestarsi di tale intento, ovvero l’adesione del ricorrente al sindacato e, quindi, lo stesso carattere discriminatorio del recesso, viene prospettata per la prima volta in grado di appello, correttamente e plausibilmente non è stata accolta dalla Corte territoriale, la cui conclusione nel senso della legittimità del recesso risulta sorretta da una motivazione immune da vizi logici e giuridici per essere basata su una versione dei fatti per la quale la Società, che ben poteva impiegare in turno occasionale il proprio dipendente in mansioni di cassiere in quanto, alla stregua del contratto collettivo applicato nell’azienda, professionalmente equivalenti a quelle di ordinaria applicazione, una volta ravvisato, sulla base di controlli legittimamente effettuati a tutela del proprio patrimonio ed in un arco di tempo ragionevolmente utile a verificare la non occasionalità della mancanza, il perseverare del ricorrente in comportamenti non rispettosi degli obblighi di diligenza, puntualmente confermati in sede istruttoria, ha tempestivamente contestato l’addebito, addivenendo all’irrogazione della sanzione del licenziamento per giusta causa, ritenuta proporzionata, correttamente prescindendo dalla tenuità del danno, in base alla gravità del fatto nella sua consistenza oggettiva, anche in relazione alla sua reiterazione, alla intenzionalità della stessa, avvalorata ancora una volta dal suo ripetersi, alla inerenza della stessa alle specifiche mansioni, da considerarsi di pertinenza del ricorrente in ragione della possibilità del suo coinvolgimento in turno come cassiere e, quindi, in un contesto che legittima il venir meno dell’affidamento del datore sull’esatto adempimento delle prestazioni future da parte del ricorrente, contesto rispetto al quale neppure può fare ingresso, al di là dell’inammissibilità della domanda per tardività della sua proposizione, correttamente ritenuta dalla Corte territoriale in conformità all’orientamento di questa Corte (cfr. Cass., sez. lav., 9.9.2008 n. 22893, citata in ricorso), cui il Collegio intende comunque dare continuità, la prospettata discriminazione sindacale, in ragione dell’ ulteriore orientamento di questa Corte, che non ammette la rilevanza del motivo discriminatorio laddove l’atto datoriale sia sorretto, come nel caso di specie, da una diversa giustificazione.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità nei confronti della sola parte costituita, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2017

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