Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13020 del 10/06/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 13020 Anno 2014
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: DIDONE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 20814-2009 proposto da:
BSI S.A., in persona dei legali rappresentanti pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
BRUNO BUOZZI 82, presso l’avvocato GREGORIO

Data pubblicazione: 10/06/2014

IANNOTTA, che la rappresenta e difende unitamente
agli avvocati CARUSO ENRICO, BERNARDI MAURIZIO,
2014
796

giusta procura speciale per Notaio avv. MASSIMO
BIONDA di LUGANO, autenticata con Apostille n.14190
del 25.6.2009;
– ricorrente –

t

1

contro

INTESA SANPAOLO S.P.A.

(c.f.

00799960158),

in

persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C. MIRABELLO
23, presso l’avvocato NATALE MICHELA, rappresentata

procura a margine del controricorso;

controricorrente

avverso la sentenza n. 3140/2008 della CORTE
D’APPELLO di MILANO, depositata il 21/11/2008;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 07/04/2014 dal Consigliere
Dott. ANTONIO DIDONE;
uditi, per la ricorrente, gli Avvocati IANNOTTA
GREGORIO e BERNARDI MAURIZIO che hanno chiesto
l’accoglimento del ricorso;
udito,

per

la

controricorrente,

l’Avvocato

BERNARDINI ALESSANDRA, con delega, che ha chiesto
il rigetto del ricorso;

e difesa dall’avvocato TAVORMINA VALERIO, giusta

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’inammissibilità, in subordine accoglimento per
quanto di ragione del terzo e quinto motivo del
ricorso.

2

Svolgimento del processo
1.- Nell’ottobre 2003 Valcor Corporate International,
holding lussemburghese con partecipazioni in Fin Part spa,
in Immobiliare Atlante spa e in Immobiliare Aeroterminal
Venezia spa, chiese e ottenne da BSI un finanziamento ” sul

presupposto della attuanda cessione in garanzia di crediti
di Valcor verso Banca Intesa”;
Banca Intesa concesse detti finanziamenti in relazione a
crediti che sarebbero maturati a favore di Valcor a
scadenze mensili

(ciascuna per

l’importo

di

euro

5.000.000,00) tra il 15 marzo e il 15 luglio 2004 a
titolo di corrispettivo della cessione delle partecipazioni
di Valcor in Immobiliare Atlante spa a tre società (San
immobiliare srl, Ierta srl, Immobiliare Ortigara srl) come
da preliminare di compravendita che prevedeva le medesime
scadenze;
Banca Intesa (filiale di Bologna) si impegnò con messaggi
swíft trasmessi a BSI tra il 7 e il 13 ottobre 2003 ad
effettuare i predetti versamenti alle scadenze indicate sul
conto di Valcor presso la BSI;
con lettera 8/10/2003 Valcor cedette a BSI i diritti
vantati verso Banca Intesa, con la precisazione che la
cessione fu comunicata da BSI a Banca Intesa, che ne accusò
ricevuta;
nella primavera 2004 Valcor ottenne un altro finanziamento
da BSI cedendole crediti

derivanti da impegni

irrevocabili di pagamento di euro 5.000.000,00 cadauno
3

emessi a vostro favore da Banca Intesa” alle tre scadenze
mensili (30 settembre, 29 ottobre, 30 novembre 2004)
previste per il corrispettivo della cessione delle
partecipazioni di Valcor nella Immobiliare Aeroterrninai
Venezia spa a San immobiliare srl e Immobiliare Ortigara

/

Banca Intesa si impegnò con) messaggi swift in data
31/3/2004 a versare gli importi alle dette scadenze sul
conto Valcor presso BSI;
alle scadenze 15 marzo, 15 aprile, 15 maggio, 15 giugno
2004 Banca Intesa versò a BSI gli importi predetti per
complessivi euro 20.000.000;
in data 24 giugno Banca Intesa comunicò di avere bloccato
ogni pagamento, ritenendo “sospetti” gli impegni di
pagamento provenienti dalla filiale di Bologna, posti in
essere illecitamente ai suoi danni da soggetti da
identificare; con la puntualizzazione che i messaggi swift
non potevano ritenersi impegnativi a causa di anomalie
formali di cui BSI dovuto accorgersi se avesse usato gli
ordinari canoni di diligenza.
Sulle premesse innanzi trascritte, BSI s.a. convenne in
giudizio dinanzi al Tribunale di Milano la s.p.a. Banca
Intesa e ne chiese quindi la condanna al pagamento
dell’importo di euro 20.000.000, oltre interessi e
rivalutazione.
Costituitasi, Banca Intesa spa, contestò i fatti dedotti
dall’attrice; in particolare rilevò che i swift erano
4

srl, come da preliminare concluso nel dicembre 2003;

nulli, in quanto contenevano un messaggio (impegno verso
Valcor) contraddetto dal codice usato, anomalia
riconoscibile e riconosciuta da BSI che rispose usando il
codice appropriato.
Con sentenza del 31.5.2005 il Tribunale di Milano accolse

la domanda.
In estrema sintesi il tribunale ritenne che il sistema
swift non fosse un “sistema cifrato”, talché l’uso di un
codice identificativo improprio non elideva la chiarezza
del negozio espresso nel messaggio.
Con la sentenza impugnata (depositata il 21.11.2008) la
Corte di appello di Milano, in riforma della decisione del
tribunale, rigettò la domanda.
Secondo la Corte di merito, con le forme del contratto per
adesione, le parti avevano accettato la pattuizione
prevista nel sistema swift circa la forma delle
negoziazioni, compresa l’indicazione del codice.
1.1.- Contro la sentenza di appello la s.a. BSI ha proposto
ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
Ha resistito con controricorso la banca intimata.
Nel termine di cui all’art. 378 c.p.c. le parti hanno
depositato memoria.
2.1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione
e falsa applicazione dell’art. 1352 c.c. e formula – ai
sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione
temporis – il seguente quesito: «se in assenza di una
chiara ed inequivoca pattuizione contrattuale neanche
5

munita di forma scritta la volontà delle parti di
vincolarsi ad una specifica forma convenzionale ad
substantiam possa essere desunta in via interpretativa dal
manuale

operativo

del

sistema

di

comunicazione

interbancaria swift con conseguente applicazione della

sanzione di nullità conseguente all’art. 1352 c.c.>>.
2.2.- Con il secondo motivo denuncia <>, formulando il seguente quesito:
<>.
2.3.- Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione
e falsa applicazione della norma contenuta nell’art. 1352
c.c. con riferimento alla norma contenuta nell’art. 1362
c.c. e formula il seguente quesito: <

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