Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1302 del 22/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1302 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: GIACALONE GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 10297-2012 proposto da:
MALANDRA ETTORE MLNTTR77R11G492F, SUBRIZI LUCIA
SBRLCU 50L65E040Z, MALANDRA NELLA
MLNNLL72E64G492T, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA 488, presso lo studio
dell’avvocato DI DOMENICO MARIO, rappresentati e difesi
dall’avvocato RETICO VINCENZO, giusta procura a margine del
ricorso;

– ricorrenti contro
CORDISCHI ANGELINA CRDNLN30D68G142J, DI
SALVATORE VITTORIA DSLVTR60M64G145W, DI
SALVATORE LUIGI DSLLGU56E08G145P quali eredi di Di
Salvatore Guido, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

SrY)-3.
–fs

Data pubblicazione: 22/01/2014

BARTOLOMEO GASTALDI 1, presso lo studio dell’avvocato
GIOFFRE’ MARIA, rappresentati e difesi dall’avvocato DAMIANI
PAOLA, giusta procura alle liti a margine del controricorso e ricorso
incidentale;

nonchè contro
SPA FONDIARIA SAI ASSICURAZIONI – divisione Fondiaria,
SPA ASSITALIA – LE ASSICURAZIONI D’ITALIA;
– intimate –

– ricorrenti incidentali avverso la sentenza n. 240/2011 della CORTE D’APPELLO di
L’AQUILA del 7.12.2010, depositata 1’1/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI
GIACALONE;
udito per i ricorrenti l’Avvocato Vincenzo Retico che si riporta agli
scritti
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso
principale e per l’inammissibilità o rigetto del ricorso incidentale.

Ric. 2012 n. 10297 sez. M3 – ud. 07-11-2013
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– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

38) R. G. n. 10297/2012
IN FATTO E IN DIRITTO
Nella causa indicata in premessa. é stata depositata la seguente relazione:
“1. — La sentenza impugnata (App. L’Aquila, 01/03/2012) ha, per quanto
qui rileva, rigettato l’appello principale e gli appelli incidentali proposti
avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Avezzano – che stabiliva la

proprietario e conducente dell’autoveicolo Fiat Coupé, assicurato presso la
Assitalia S.p.a., e Guido Di Salvatore, conducente della trattrice agricola,
assicurata presso la Fondiaria Assicurazioni S.p.a., esclusivamente in capo a
Giuseppe Malandra, la cui vettura viaggiando ad alta velocità colpiva la
trattrice agricola, una volta che questa aveva già impegnato la sede stradale condannando gli odierni ricorrenti, Lucia Subrizi, Ettore Malandra e Nella
Malandra, nella loro qualità di eredi, in solido con l’Assitalia Ass.ni, al
pagamento dei danni subiti dal Di Salvatore, nonché alle spese di lite, anche
in favore della Fondiaria Ass.ni. La Corte Territoriale confermava le
statuizioni della sentenza di primo grado, non ammettendo la possibilità che
il Di Salvatore, nel momento in cui iniziò l’attraversamento della strada,
avesse preventivamente avvistato l’autovettura, che impegnava la stessa
sede stradale e avente diritto di precedenza. Inoltre, rigettava l’appello
incidentale proposto dagli eredi del Di Salvatore, Angelina Cordischi, Luigi
Di Salvatore e Vittoria Di Salvatore, con cui lamentavano: la mancata
liquidazione del danno consistente nelle spese affrontate per impugnare
davanti al T.A.R. il provvedimento di sospensione della patente di guida
emesso dal Prefetto a seguito del sinistro e la non giusta liquidazione delle
spese del giudizio, in quanto inferiore a quella risultante dello scaglione di
riferimento. I giudici di secondo grado concludevano, nel primo caso, che
quell’esborso non costituisse conseguenza immediata e diretta del sinistro,
ma del provvedimento prefettizio che fu impugnato, sicchè non potesse
essere ricompreso tra i danni risarcibili e, nel secondo caso, che le spese
liquidate con la sentenza fossero contenute nei limiti tariffari relativi allo
scaglione applicabile ai sensi dell’art. 6 D.M. 127/2004.

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responsabilità del sinistro, in cui erano coinvolti Giuseppe Malandra,

2. — Ricorre per Cassazione la Subrizi con unico motivo; resiste con
controricorso la Cordischi, che presenta ricorso incidentale. Il motivo
lamentato dal ricorrente è:
2.1 — Insufficiente e/o contraddittoria motivazione ai sensi dell’art. 360 n. 5,
c.p.c. in relazione ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per
avere la Corte d’Appello desunto che il Di Salvatore non avesse la
possibilità di vedere la vettura condotta dal Malandra quando ha impegnato

logico del materiale probatorio acquisito, omettendo anche di integrare il
ragionamento seguito in primo grado, dopo averlo privato del presupposto
su cui si fondava, cioè che il Di Salvatore prima di impegnare l’incrocio
avesse visto l’autovettura condotta dal Malandra.
3. La Cordischi, con ricorso incidentale, chiede la cassazione della sentenza
impugnata, nella parte in cui ha rigettato gli appelli incidentali proposti in
secondo grado, ritenendo che l’instaurazione del procedimento
amministrativo d’impugnativa prefettizia avesse avuto origine in
conseguenza del sinistro per cui è causa, di conseguenza, tra i danni
risarcibili, dovevano essere ricomprese le spese sostenute nel giudizio
amministrativo; inoltre, con secondo motivo di ricorso incidentale, lamenta
che a seguito della domanda riconvenzionale degli odierni ricorrenti, tale da
aver comportato lo spostamento della competenza dal Giudice di Pace al
Tribunale, il valore della controversia avrebbe dovuto essere determinato ai
sensi dell’art. 10, secondo comma, c.p.c..
4. — La pronuncia riguarda i ricorsi riuniti essendo stati proposti avverso la
medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).
4.1 — Il ricorso principale è manifestamente privo di pregio. La censura
implica accertamenti di fatto e valutazioni di merito. Ripropone, in
particolare, un’inammissibile “diversa lettura” delle risultanze probatorie,
senza tenere conto del consolidato orientamento di questa S.C. secondo cui,
quanto alla valutazione delle prove adottata dai giudici di merito, il
sindacato di legittimità non può investire il risultato ricostruttivo in sè, che
appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, (Cass.
n. 12690/10, in motivazione; n. 5797/05; 15693/04). Del resto, i vizi
motivazionali denunciabili in Cassazione non possono consistere nella
difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del
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l’incrocio, sulla base di un’interpretazione non corretta e priva di supporto

merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice
individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove,
controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze
istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare
prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente
previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova (Cass. n.
6064/08; nonché Cass. n. 26886 /08 e 21062/09, in motivazione). L’esame

valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il
giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di
altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più
idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto
riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria
decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite
che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere
tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni
difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e
circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente
incompatibili con la decisione adottata (Cass. n. 5328/07, in motivazione;
12362/06). La sentenza impugnata, invece, ha congruamente spiegato le
ragioni della propria decisione, indicando minuziosamente la ricostruzione
del fatto e la dinamica del sinistro.
4.2. Il ricorso incidentale è manifestamente inammissibile per assoluta
genericità del motivo. Infatti, il ricorrente incidentale, non indica in termini
esatti le norme che si assumono violate, ma procede ad una impugnazione
per capi della sentenza, senza alcuna indicazione specifica, così trascurando
che, nel ricorso per cassazione, il requisito della esposizione dei motivi di
impugnazione – nella quale la specificazione dei motivi e l’indicazione
espressa delle norme di diritto non costituiscono requisiti autonomi, avendo
la seconda la funzione di chiarire il contenuto dei motivi – mira ad assicurare
che il ricorso consenta, senza il sussidio di altre fonti, l’immediata e pronta
individuazione delle questioni da risolvere, cosicché devono ritenersi
inammissibili quei motivi che non precisino in alcuna maniera in che cosa
consista la violazione di legge che avrebbe portato alla pronuncia di merito
che si sostiene errata, o che si limitino ad una affermazione apodittica non
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dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la

seguita da alcuna dimostrazione (Cass. n. 15263/2007; n. 86/2012;
10330/2003). Peraltro, la Corte Territoriale motiva adeguatamente le ragioni
di rigetto degli appelli incidentali proposti dalla Cordischi, ritenendo nel
primo caso, che l’esborso delle spese del giudizio amministrativo non
costituisce conseguenza immediata e diretta del sinistro, ma del
provvedimento prefettizio in quella sede impugnato, tale da non poter essere
ricompreso tra i danni risarcibili ai sensi degli artt. 2056 e 1223 c.c.; nel

n. 127/2004, senza che la parte ricorrente specifichi i pretesi vizi di tali
statuizioni, né le ragioni a base degli stessi.
5. — Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai
sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c. ed il rigetto degli stessi.”
La decisione riguarda i ricorsi riuniti, poiché proposti avverso la medesima
sentenza (art. 335 c.p.c.).
La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai
difensori delle parti costituite.
Non sono state presentate memorie né conclusioni scritte.
Ritenuto che:
a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha
condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;
che sia il ricorso principale, sia quello incidentale devono perciò essere
rigettati essendo manifestamente infondati;
le spese del presente giudizio vanno compensate, stante la reciproca
soccombenza;
visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi riuniti. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2013.

secondo caso, ritenendo applicabili i limiti tariffari ai sensi dell’art. 6 D.M.

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