Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1302 del 19/01/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 1302 Anno 2018
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: TEDESCO GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 4669/2013 R.G. proposto da
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente contro
Equitalia Polis S.p.A., rappresentata e difesa dall’avv. Gioacchino
Fabio Bifulco, con domicilio eletto in Roma, via Montesanto 52, presso
lo studio del difensore;
-con troricorrente incidentaleCalabrese Luigi;
-intimatoAvverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Campania n 06/34/2010, depositata I’ll gennaio 2010.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’Il ottobre
2017;
udito l’avv. Mario Capolupo per l’Avvocatura generale dello Stato;

Data pubblicazione: 19/01/2018

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Rita Sanlorenzo, che ha concluso chiedendo il rigetto del
ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale.
FATTI DI CAUSA
Calabrese Luigi ha impugnato una pluralità di iscrizioni a ruolo,

degli estratti di ruolo, essendo mancata la notificazione delle cartelle
di pagamento.
La Commissione tributaria provinciale di Napoli ha accolto il
ricorso e la relativa sentenza è stata confermata in grado d’appello
dalla Commissione tributaria regionale della Campania (Ctr).
Contro tale sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso
per cassazione affidato a tre motivi, cui ha aderito, con controricorso
contenente ricorso incidentale, il concessionario Equitallia Polis S.p.a.
Il ricorso incidentale è affidato a

pg

motivi.

RAGIONI DELLA DECISIONE.
1. Il primo motivo del ricorso principale denuncia la violazione e
falsa applicazione dell’art. 19, comma 2, lett. d) del d. Igs. n. 546 del
1992 (art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.).
La Ctr ha ritenuto ammissibile l’autonoma impugnazione della
iscrizione a ruolo, non accompagnata dalla contemporanea
impugnazione della cartella di pagamento, che il contribuente
assumeva non essergli stata ritualmente notificata.
La ricorrente sostiene che l’iscrizione a ruolo non è
autonomamente impugnabile.
1.2. Il motivo è infondato. Le Sezioni Unite di questa Suprema
corte hanno fissato il seguente principio: «E’ ammissibile
l’impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata
(validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a
conoscenza attraverso l’estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal
concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell’ultima
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deducendo di averne avuto conoscenza solo a seguito del rilascio

parte del terzo comma dell’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, posto che
una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di
ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell’atto precedente non
notificato unitamente all’atto successivo notificato non costituisca
l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del

conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale
invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del
contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso
più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela
giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità
di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga
un concreto problema di reciproca limitazione (Cass., S.U, n.
19704/2015)».
2. Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione
dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 (art. 360, comma primo, n. 3,
c. p.c. ).
La Ctr male avrebbe fatto a ritenere che la prova della
notificazione della cartella di pagamento poteva darsi solo attraverso
l’esibizione delle relazioni di notificazione eseguite a suo tempo. I
documenti, infatti, non erano più nella disponibilità del
concessionario, essendo decorso il quinquennio previsto dalla norma
dell’art. 26 cit.
Il motivo è infondato. Grava sul concessionario della riscossione
l’onere di provare la regolare notificazione della cartella di pagamento
posta a base dell’iscrizione contestata. Tale onere deve essere assolto
mediante produzione in giudizio della relata di notificazione, ovvero
dell’avviso di ricevimento della raccomandata postale, essendo
esclusa la possibilità di ricorrere a documenti equipollenti, quali, ad
esempio, registri o archivi informatici dell’Amministrazione finanziaria
o attestazioni dell’ufficio postale. In assenza di tali produzioni, l’onere
3

quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a

probatorio posto a carico del concessionario non risulta assolto. Né
quest’ultimo può fondatamente avvalersi del disposto di cui
all’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, secondo cui
il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la
copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o

del contribuente o dell’Amministrazione finanziaria: tale norma,
infatti, non enuclea un’ipotesi di esenzione, oltre il quinquennio,
dall’onere della prova a vantaggio del concessionario, limitandosi a
stabilire che quest’ultimo conservi la prova documentale della cartella
notificata a soli fini di esibizione al contribuente o all’Amministrazione.
Ciò non toglie che, per le esigenze connaturate al contenzioso
giurisdizionale, trovino pieno e continuativo vigore – se necessario,
anche oltre i cinque anni – le disposizioni generali sul riparto e sul
soddisfacimento dell’onere probatorio. Ne consegue che
il concessionario è comunque tenuto, indipendentemente dal suddetto
obbligo di conservazione nel quinquennio, a fornire in giudizio la
prova della notificazione della cartella: una cosa essendo l’obbligo di
conservazione a fini amministrativi, organizzativi ed ispettivi, e
tutt’altra l’osservanza dell’onere probatorio, non derogato dalla norma
speciale (Cass. n. 6887/2016).
3. Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli
art. 115 e 116 c.p.c. (art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.).
Il giudice doveva verificare se la prova della notificazione potesse
attingersi aliunde, in particolare la Ctr avrebbe dovuto tenere conto
del fatto che l’obbligazione relativa a una delle iscrizioni era stata
pagata parzialmente dal contribuente, il che era in contraddizione con
la mancata notificazione.
3.1. Il motivo è inammissibile. La censura non riguarda una
violazione di legge, ma la mancata considerazione di un fatto che
avrebbe dovuto indurre la Ctr a decidere diversamente.
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l’avviso di ricevimento, ed ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta

4. Il quarto motivo propone la medesima censura sotto omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360, comma primo, n.
5, c.p.c.).
4.1. Il motivo è inammissibile. Non è indicato dove e come la
deduzione relativa al parziale pagamento di una delle cartelle di cui si
eccepiva la mancata notificazione fu introdotta in causa.

1. Il primo motivo del ricorso incidentale adesivo denuncia
omessa e insufficiente motivazione in ordine al rispetto del termine di
impugnazione delle iscrizioni ex art. 21 d. Igs. n. 546 del 1992.
1.1. Il motivo è inammissibile perché denuncia un vizio di
motivazione su una questione di diritto processuale.
Esso è poi infondato. Il controricorrente ritiene che la conoscenza
della iscrizione tramite l’estratto di ruolo impone che la impugnazione
sia proposta nel termine, mentre così non è, come chiarito dalle
Sezioni Unite con la pronuncia sopra citata: la conoscenza della
iscrizione, acquisita mediante l’estratto di ruolo «non comporta
l’onere bensì solo la facoltà dell’impugnazione, il cui mancato
esercizio non determina alcuna conseguenza sfavorevole in ordine
alla possibilità di contestare successivamente, in ipotesi dopo la
notifica di un atto “tipico”, la pretesa della quale il contribuente sia
venuto a conoscenza (eventualmente attraverso un atto “atipico”, in
quanto ad esempio non manifestato in forma “autoritativa” oppure
privo delle indicazioni previste dal secondo comma dell’articolo 19
citato) (Cass., S.U., n. 19704/2015).
2. Il secondo motivo del ricorso incidentale deduce la violazione e
falsa applicazione art. 19 d. Igs. n 546 del 1992.
Esso, in quanto ripropone la censura oggetto del secondo motivo
del ricorso principale, è al pari di questo infondato.
3. Il terzo motivo denuncia la violazione falsa applicazione
dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973.
5

***

Il motivo, in quanto ripropone la medesima censura oggetto del
ricorso, principale è infondato per gli stessi motivi.
3.1. Nell’ambito di tale motivo si deduce che la prova della
notificazione delle cartelle, che la Ctr ha ritenuto non fornita, era
stata invece data.

questione di fatto e non di diritto, per cui la censura andava semmai
proposta come vizio di motivazione.
***

In conclusione vanno rigettati sia il ricorso principale e sia il
ricorso incidentale adesivo.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.

rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale.
Roma 11 ottobre 2017.
Il Consigliere est.

Il Presidente
te •

La deduzione è ovviamente inammissibile: essa pone una

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