Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1302 del 19/01/2017


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Cassazione civile, sez. III, 19/01/2017, (ud. 06/12/2016, dep.19/01/2017),  n. 1302

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16790-2014 proposto da:

I.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CALABRIA 56,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI BONARRIGO, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIAMBATTISTA DI BLASI giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ULPIANO 29,

presso lo studio dell’avvocato ARMANDO PIPERNO, rappresentato e

difeso dall’avvocato ORAZIO CARBONE giusta procura speciale in calce

al controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di MESSINA;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/12/2016 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato ARMANDO PIPERNO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I.A. convenne dinanzi al Tribunale di Patti la Provincia di Messina chiedendone la condanna al risarcimento dei danni derivatigli dall’incidente stradale del 30 luglio 2003, allorchè, mentre percorreva a bordo del proprio motociclo la strada provinciale n. 119, nei pressi di una curva aveva perso il controllo del mezzo ed era finito nella scarpata sottostante procurandosi lesioni personali. Dedusse che la perdita del controllo del mezzo e la caduta erano stati causati dal manto stradale dissestato e dalla presenza di ghiaia sulla carreggiata i quali costituivano un’insidia imprevedibile e inevitabile che la Provincia, ente proprietario della strada, aveva indebitamente omesso di eliminare.

Il Tribunale, movendo dalla premessa che l’attore aveva agito ai sensi dell’art. 2043 c.c., rigettò la domanda, sul rilievo che non era stata fornita la prova dell’allegata situazione di pericolo occulto (c.d. insidia o trabocchetto) nè degli elementi oggettivo (invisibilità) e soggettivo (imprevedibilità) che essa doveva necessariamente presentare per fondare un giudizio di responsabilità della pubblica amministrazione.

Dichiarato inammissibile l’appello ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., avverso la sentenza di primo grado I.A. ha proposto ricorso per cassazione, sorretto da due motivi. Ha resistito con controricorso la Provincia di Messina.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo (“Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2051 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”) il ricorrente richiama l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità sulla questione dell’applicabilità dell’art. 2051 c.c. agli enti proprietari di beni demaniali come le strade e le autostrade. Rammenta che al tradizionale indirizzo negativo (il quale consentiva al danneggiato di agire unicamente ai sensi dell’art. 2043 c.c., con tutti gli oneri probatori conseguenti, traendo argomento dalla ritenuta impossibilità di configurare in capo all’ente un potere di custodia) si è contrapposto l’orientamento positivo, ormai consolidato, secondo cui il rapporto di custodia tra l’ente proprietario e la cosa è configurabile, con conseguente applicabilità dell’art. 2051 c.c., tutte le volte che il primo abbia il potere di effettivo controllo ed intervento sulla seconda. Conclude che pertanto, in applicazione di tale prevalso orientamento, il giudice del merito avrebbe dovuto fare applicazione dell’art. 2051 c.c. senza pretendere la dimostrazione, da parte sua, dell’imprevedibilità ed invisibilità della dedotta situazione di pericolo.

Il motivo è inammissibile per difetto di specificità e per la novità della questione proposta.

E’ vero che il prevalso orientamento di questa Corte, ponendo fine ad un ingiustificato privilegio della pubblica amministrazione, ha esteso l’applicabilità del criterio di imputazione della responsabilità previsto dall’art. 2051 c.c. anche agli enti proprietari dei beni demaniali, tutte le volte in cui l’ente abbia in concreto il potere esercitare e mantenere sulla cosa il controllo necessario ad impedire che essa produca danni a terzi.

E’ però altrettanto evidente che questo orientamento in tanto è concretamente applicabile nel processo in quanto il danneggiato abbia formulato la domanda risarcitoria (anche) ai sensi dell’art. 2051 c.c., giacchè se egli si sia limitato ad agire ai (soli) sensi dell’art. 2043 c.c., il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato impone al giudice di provvedere unicamente su tale domanda.

Nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente ritenuto che, sebbene non fosse stato fatto esplicito richiamo ad una specifica norma, doveva ritenersi implicitamente invocata quella di cui all’art. 2043 c.c. e non quella di cui all’art. 2051 c.c., in quanto il ricorrente aveva prospettato la sussistenza di un’insidia imprevedibile e inevitabile che la Provincia aveva indebitamente omesso di eliminare, mentre non aveva dedotto alcunchè sulla sussistenza e sui caratteri del rapporto di custodia esistente tra la pubblica amministrazione e il bene che aveva cagionato il danno.

Altrettanto correttamente pertanto il giudice del merito ha limitato la cognizione all’accertamento della sussistenza dei presupposti dell’ordinaria responsabilità da illecito aquiliano e al controllo dell’esatta osservanza dell’onere probatorio incombente sul danneggiato ai sensi dell’art. 2043 c.c., senza indulgere sulla questione dell’applicabilità del criterio di imputazione di responsabilità previsto dall’art. 2051 c.c. alle pubbliche amministrazioni.

La censura proposta con il motivo in esame è dunque inammissibile sia per genericità (in quanto, ponendo la questione della responsabilità dell’ente ai sensi dell’art. 2051 c.c., non investe il contenuto specifico della statuizione censurata) sia per la novità della questione medesima, che non avrebbe potuto essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità, atteso che la diversità dei fatti costitutivi della responsabilità prevista dall’art. 2051 c.c. rispetto a quella prevista dall’art. 2043 c.c. (che si traduce nella diversità delle causae petendi delle relative domande risarcitorie) postula che il convenuto sia stato messo in grado nelle fasi di merito di prendere posizione su tali fatti e di allegare e provare l’esistenza dell’eventuale caso fortuito ed il giudice di svolgere la valutazione sulla sua ricorrenza (cfr., tra le tante, Cass. civ., Sez. 3, 12 giugno 2001, n.7938, Rv. 547427; Cass. civ., Sez. 3, 20 settembre 2006, n.20328, Rv. 593316).

Il primo motivo di ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

3. Con il secondo motivo (“Nullità del procedimento e della sentenza. Art. 360 c.p.c., n. 4 – Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Art. 360, n.3, nuova formulazione dopo L. n. 134 del 2012”) il ricorrente contesta la valutazione delle risultanze istruttorie operata dal Tribunale in ordine alle dichiarazioni testimoniali assunte e alla documentazione fotografica acquisita. Deduce che tale valutazione, concretandosi nella ingiustificata “preferenza” della prova documentale a quella testimoniale, avrebbe determinato l’invalidità del procedimento e del conseguente giudizio. Afferma che il giudice del merito avrebbe omesso il necessario esame della documentazione fotografica erroneamente giudicandola contraria alla deposizione del teste escusso.

Anche questo motivo è inammissibile.

In primo luogo va evidenziato che l’omesso esame di elementi istruttori non è di per sè sindacabile in sede di legittimità in quanto non integra, per ciò stesso, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass civ., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054, RRvv. 629831 e 629834).

In secondo luogo, l’invocazione di una nuova valutazione delle prove dal giudice di legittimità (invocazione implicita nella contestazione di quella operata dal giudice del merito) era inammissibile già nella vigenza del vecchio testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e lo è a maggior ragione alla luce della nuova formulazione della norma.

In terzo luogo la valutazione di elementi istruttori, in quanto giudizio di merito insindacabile in sede di legittimità, non si traduce, di per sè, nella violazione di norme del procedimento, idonea a generare un vizio inquadrabile nell’art. 360 c.p.c., n. 4.

In conclusione il ricorso proposto da I.A. deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio cassazione seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente a rimborsare alla resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2017

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