Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1302 del 18/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 18/01/2019, (ud. 11/12/2018, dep. 18/01/2019), n.1302

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A. P. – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 4110/2012 R.G. proposto da

C.C.L., P.A.M.,

CA.CA.GI., C.G.M.G., C.A. e

C.D., tutti rappresentati e difesi dall’avv. Vittorio

Sala e dall’avv. Franco Chiapparelli, con domicilio eletto presso lo

studio dell’avv. Franco Chiapparelli, in Roma, via Angelo Emo, n.

106;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, alla via Portoghesi, n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e

difende come per legge;

– controricorrente –

e nei confronti di:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 237/1/10 della Commissione Tributaria

regionale della Lombardia depositata il 23 dicembre 2010.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 11/12/2018 dal

Consigliere Dott. Condello Pasqualina Anna Piera;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale, Dott.ssa SANLORENZO Rita, che ha concluso chiedendo il

rigetto del ricorso;

udito il difensore delle parti ricorrenti, avv. Franco Chiapparelli;

udito il difensore della parte controricorrente, avv. Bruno Dettori.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto del 14.12.1999, C.C.L., c.c. e C.L. cedevano alla società Edil Rsc s.r.l. un terreno sito nel Comune di Desio al prezzo dichiarato di Lire 300.000.000.

Con separati avvisi di accertamento l’Agenzia delle Entrate, previa rettifica del valore del bene oggetto di compravendita, accertava una plusvalenza di Lire 314.810.016, imputabile nella misura di Lire 104.937.000 a ciascun venditore.

Con distinti ricorsi, C.C.L. e gli eredi di C.L., Ca.Ca., D., G., A. e P.A.M. impugnavano gli avvisi di accertamento, deducendo l’intervenuta decadenza dell’Amministrazione dal potere accertativo per decorso del termine di legge.

La Commissione tributaria provinciale, con distinte sentenze, accoglieva i ricorsi, affermando che gli atti impositivi erano stati notificati quando era ormai scaduto il termine di legge.

Interposto appello dall’Agenzia delle Entrate, la quale faceva rilevare che il termine per l’accertamento doveva considerarsi prorogato di due anni, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 10, la Commissione tributaria regionale, previa riunione degli appelli, riformava le sentenze di primo grado, confermando la validità degli avvisi di accertamento.

Rilevavano i giudici di appello che i contribuenti si erano avvalsi della definizione automatica di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9, non consentita per i redditi soggetti a tassazione separata, presentando soltanto la dichiarazione di cui alla prima parte della disposizione normativa e non provvedendo alla dichiarazione integrativa di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 8 e che conseguentemente non potevano invocare la decadenza dell’Ufficio dal potere di accertamento, poichè detto termine era stato prorogato dalla L. n. 289 del 2002, art. 10.

Ricorrono per la cassazione della decisione di secondo grado C.C.L., P.A.M., Ca.Ca.Gi., C.G.M.G., C.A. e C.D., con un unico motivo.

L’Agenzia delle Entrate resiste mediante controricorso.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, pur se ritualmente intimato, non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va, preliminarmente, rilevata l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, privo della necessaria legittimazione passiva, in quanto il giudizio di appello è stato introdotto in data successiva al primo gennaio 2001, data in cui è divenuta operativa, in forza del D.M. 28 dicembre 2000, art. 1, la istituzione dell’Agenzia delle Entrate, cui spetta esclusivamente la legittimazione “ad causam” e “ad processum” nei procedimenti introdotti successivamente alla predetta data (Cass. Sez. U., n. 3118 del 14/2/2006; Cass. n. 22922 del 12 novembre 2010; Cass. n. 1550 del 28/1/2015; Cass. n. 29183 del 6/12/2017).

2. Con un unico motivo, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, artt. 9 e 10, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Premettendo che gli avvisi di accertamento si riferiscono alla rettifica del valore di un terreno, ceduto nel 1999, e che hanno presentato richiesta di “condono tombale”, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9, evidenziano che la L. n. 289 del 2002, art. 10, che stabilisce che ” per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recate dalla presente legge, artt. da 7 a 9….. i termini di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43 e successive modificazioni e al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57 e successive modificazioni, sono prorogati di due anni “, costituisce disposizione di “chiusura” rispetto alle disposizioni contenute nei precedenti la medesima legge, artt. da 7 a 9 e che, dal punto di vista testuale, nulla lascia ritenere che, per escludere l’applicazione della proroga biennale, il contribuente debba avere fatto ricorso ad una delle fattispecie di condono previste dagli articoli precedenti.

Ad avviso dei ricorrenti, ai fini della esclusione dell’applicazione della proroga, prevista dal cit. art. 10, è dunque sufficiente la presentazione, da parte del contribuente, anche di uno solo dei diversi tipi di “condono” e/o dichiarazione integrativa previsti dagli “artt. da 7 a 9”.

2. La censura è infondata.

3. Ai sensi del disposto della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 1″ non possono essere oggetto di definizione automatica i redditi soggetti a tassazione separata…., ferma restando, per i predetti redditi, la possibilità di avvalersi della dichiarazione integrativa di cui al medesimo art. 8, secondo le modalità ivi indicate “.

Tale preclusione, prevista in via generale e senza alcuna distinzione, comporta l’esclusione della definizione automatica L. n. 289 del 2002, ex art. 9, per i redditi soggetti a tassazione separata, quali sono sicuramente quelli di cui si discute nel presente giudizio (D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, comma 1); conseguentemente, non essendo stati definiti in via automatica ex art. 9 i redditi di cui si è detto, non può ritenersi operante per l’Amministrazione la preclusione all’accertamento dei redditi medesimi, dato che tale preclusione, prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 10, opera solo in caso di perfezionamento della procedura di cui al predetto articolo, sicchè è applicabile per detto accertamento la proroga dei termini prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 10 (Cass. n. 21190 del 8/10/2014; Cass. n. 27600 del 30/10/2018).

Il ricorso proposto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate deve, pertanto, essere rigettato.

Nulla deve disporsi in merito alle spese processuali del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che, essendo rimasto intimato, non ne ha sostenute.

I ricorrenti, in applicazione del principio della soccombenza, vanno, invece, condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità sostenute dall’Agenzia delle Entrate, che si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze; rigetta il ricorso proposto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2019

Sommario

IntestazioneFattoDirittoP.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA