Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13019 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 30/06/2020), n.13019

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1835-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE

(OMISSIS), in persona dei Direttori pro tempore, elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

COIMART CONSORZIO STABILE, CAMERA DI COMMERCIO DI SALERNO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5073/9/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata

il 28/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la parte contribuente proponeva ricorso avverso estratti di ruolo per IRPEF 2007;

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso;

la Commissione Tributaria Regionale della Campania respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate ritenendo “che le scarne motivazioni degli appellanti non sono valse a scalfire l’articolata motivazione offerta dal primo Giudice. Infatti essa, al contrario di quanto assumono gli uffici, è stata articolata ed ampiamente motivata sia nell’an che nel quantum offrendo un quadro organico della vicenda in maniera puntuale ed esaustiva. Di con tra le motivazioni degli appellanti sono apparse prive di pregio giuridico con consequenziale rigetto delle stesse in quanto infondate ed illegittime”;

l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo mentre la parte contribuente non si costituiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. e nullità della sentenza per non avere la CTR pronunciato sullo specifico motivo d’appello con il quale l’odierno ricorrente chiedeva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso di primo grado del contribuente in ragione della provata notifica delle cartelle;

ritenuto che tale motivo è fondato in quanto, secondo questa Corte: il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. n. 23940 del 2017; Cass. SU n. 8053 del 2014);

in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost., comma 6, e, nel processo civile, dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perchè perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass. n. 22598 del 2018).

La CTR ha infatti fornito una motivazione vuota, fatta solo di frasi apodittiche (Cass. n. 26018 del 2018) indebitamente ridotta al disotto del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6 (Cass. n. 22272 del 2018) aderendo acriticamente alla decisione della CTP e senza richiamarne i contenuti ritenuti salienti, affermando infatti che “le scarne motivazioni degli appellanti non sono valse a scalfire l’articolata motivazione offerta dal primo Giudice. Infatti essa, al contrario di quanto assumono gli uffici, è stata articolata ed ampiamente motivata sia nell’an che nel quantum offrendo un quadro organico della vicenda in maniera puntuale ed esaustiva. Di contra le motivazioni degli appellanti sono apparse prive di pregio giuridico con consequenziale rigetto delle stesse in quanto infondate ed illegittime”.

Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso dell’Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 30 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 30 giugno 2020

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