Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13019 del 23/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 23/06/2016, (ud. 22/04/2016, dep. 23/06/2016), n.13019

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3875/2015 proposto da:

D.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANZI, che

la rappresenta e difende, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.C.;

– intimato –

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/04/2016 dal Consigliere Dott. Relatore LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

udito l’Avvocato Carlo Albini per delega dell’Avvocato Mario

Daino difensore del ricorrente che elide l’accoglimento.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che:

– B.C. convenne in giudizio D.M., chiedendo –

per quel che qui rileva – la divisione giudiziale di una unità immobiliare sita in (OMISSIS) in comunione tra le pani (per 1/4 di sua proprietà e per 3/4 di proprietà della convenuta);

– la convenuta resistette alla domanda, eccependo che l’immobile le proveniva dall’eredità del marito e che su di esso le spettava il diritto di abitazione ai sensi dell’art. 540 c.c., trattandosi di casa adibita a residenza familiare;

– il Tribunale di Chiavari, rilevata la indivisibilità del cespite, dispose la divisione giudiziale dell’immobile, con assegnazione dello stesso all’attore che ne aveva fatto richiesta, previa corresponsione alla convenuta del conguaglio di Euro 330.750,00; dichiarò il diritto di abitazione spettante sull’immobile alla convenuta ai sensi dell’art. 540 c.c.;

– sul gravame proposto in via principale dalla convenuta e in via incidentale dall’attore, la Corte di Appello di Genova confermò la pronuncia di primo grado;

– per la cassazione della sentenza di appello ricorre D.M. sulla base di tre motivi;

– B.C., ritualmente intimato, non ha svolto attività difensiva;

Atteso che:

– il primo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 718, 720, 1114 e 1116 c.c., artt. 112, 345 e 789 c.p.c., per avere la Corte di Appello ritenuto inammissibile, perchè nuova, la richiesta di assegnazione del cespite formulata dalla convenuta con l’atto di appello) è infondato, in quanto la D., avendo concluso nel giudizio di primo grado per il rigetto della domanda di divisione, non poteva richiedere per la prima volta l’attribuzione del bene in appello;

ciò in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, secondo cui, in tema di giudizio di divisione, la richiesta di attribuzione dell’intero compendio immobiliare ai sensi dell’art. 720 c.c., attiene alle modalità di attuazione della divisione e, pertanto, essendo diretta al già richiesto scioglimento della comunione, non costituisce domanda nuova e può essere proposta per la prima volta anche in appello; ove, peraltro, nel giudizio di primo grado una delle parti abbia formulato domanda di attribuzione dell’intero compendio, mentre l’altra si è limitata ad opporsi alla divisione, quest’ultima non può più proporre la domanda di attribuzione per la prima volta in grado di appello (Sez. 2, Sentenza n. 10624 del 03/05/2010, Rv. 612757);

– il secondo e il terzo motivo (con i quali si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 720 e 728 c.c. e art. 112 c.p.c., per avere la Corte di Appello omesso di pronunciarsi sul motivo di appello col quale aveva chiesto la determinazione del conguaglio dovuto a B.C. nel caso di assegnazione dell’intera proprietà alla D.) sono infondati, in quanto l’omesso esame del motivo di gravame de quo dipende dal suo assorbimento nella declaratoria di inammissibilità del diverso motivo di appello col quale la D. aveva chiesto l’assegnazione dell’intero immobile (trattandosi di conguaglio dovuto in dipendenza dell’assegnazione dell’intero immobile alla D.);

– il ricorso va, pertanto, rigettato;

– non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dei ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 22 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA