Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13019 del 14/06/2011

Cassazione civile sez. II, 14/06/2011, (ud. 13/05/2011, dep. 14/06/2011), n.13019

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio richiesto dal Giudice di pace

di Catanzaro nel giudizio tra:

F.N., non costituito in questa sede;

e

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, non

costituito in questa sede;

in relazione all’ordinanza del Giudice di pace di Soriano Calabro del

5 maggio 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13 maggio 2011 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il Giudice di pace di Catanzaro – adito in riassunzione da F.N. a seguito della dichiarazione di incompetenza pronunciata dal Giudice di pace di Soriano Calabro sul ricorso in opposizione dallo stesso proposto nei confronti del Ministero dell’Interno avverso il verbale di contestazione emesso dalla Polizia stradale di Vibo Valentia – con ordinanza in data 2 dicembre 2008 ha proposto istanza di regolamento di competenza d’ufficio avverso l’ordinanza con la quale il Giudice di pace di Soriano Calabro ha dichiarato la propria incompetenza per territorio ai sensi dell’art. 25 cod. proc. civ.;

che il Giudice di pace di Catanzaro osserva che la competenza territoriale nel caso di specie spetta al Giudice di pace di Soriano Calabro, perchè la violazione è stata accertata dalla Polizia stradale in territorio ricompreso nella competenza di quel Giudice di pace, con esclusione del foro erariale;

che si è ritenuto necessario fissare la trattazione del ricorso con relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., essendosi rilevato che dal fascicolo d’ufficio, trasmesso a questa Corte dalla Cancelleria dell’Ufficio del Giudice di pace di Catanzaro, non risultava che l’ordinanza con la quale è stato proposto il regolamento sia stata comunicata ad entrambe le parti del giudizio di merito;

che, all’esito dell’adunanza camerale del 13 maggio 2010, con ordinanza interlocutoria, è stato disposto di sollecitare la Cancelleria dell’Ufficio del Giudice di pace di Catanzaro alla trasmissione della prova dell’avvenuta comunicazione dell’ordinanza che ha sollevato il regolamento, ovvero ad effettuare le necessarie comunicazioni;

che dalla documentazione trasmessa dall’Ufficio del Giudice di pace emerge che dette comunicazioni sono state effettuate;

che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del regolamento ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata redatta la prescritta relazione, che è stata comunicata al Pubblico Ministero.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il relatore designato ha proposto l’accoglimento del regolamento alla stregua delle seguenti ragioni:

“(…) Questa Corte ha infatti chiarito che per le opposizioni alle ordinanze-ingiunzioni è funzionalmente competente, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22, il giudice del luogo della commessa violazione ed a questo criterio di competenza territoriale non deroga l’art. 25 cod. proc. civ., che prevede la competenza del giudice del luogo ove ha sede l’Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie.

L’inapplicabilità del foro della P.A. consegue infatti alla specialità del procedimento di opposizione alle ordinanze – ingiunzioni, per il quale è prevista la notificazione del ricorso direttamente all’autorità che ha emesso il provvedimento sanzionatorio (Cass., n. 14828 del 2006; Cass., n. 14057 del 2004).

Principio, questo, che, stante la applicazione delle norme di cui alla L. n. 689 del 1981 al relativo procedimento giudiziario, trova applicazione anche nel caso in cui l’opposizione abbia ad oggetto non già un’ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto, ma il verbale di contestazione di una violazione al codice della strada”;

che il Collegio condivide tale proposta di decisione, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta;

che è opportuno, peraltro, rilevare che l’indicata soluzione trova conforto nella decisione delle Sezioni Unite n. 23285 del 2010, con la quale si è esclusa l’applicabilità del foro erariale nei giudizi di appello relativi a procedimenti svoltisi secondo il rito di cui alla L. n. 689 del 19811;

che, quindi, accolto il ricorso, deve dichiararsi la competenza del Giudice di pace di Soriano Calabro, con cassazione della sentenza con la quale detto giudice ha negato la propria competenza;

che la causa dovrà essere riassunta dinnanzi al detto Giudice di pace entro i termini di legge;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese, non avendo le parti svolto attività difensiva nel presente giudizio per regolamento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, dichiara la competenza del Giudice di pace di Soriano Calabro, dinnanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2011

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