Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13019 del 10/06/2014
Civile Sent. Sez. 1 Num. 13019 Anno 2014
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE
Ud. 04/04/2014
SENTENZA
sul ricorso n. 17623/2009 proposto da:
Comunità Montana Terminio Cervialto,
in persona del
legale rappresentante, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA Flaminia, 79, presso l’avv. Antonio
Trulio, rappresentata e difesa dall’avv. Carmine
Cusano, per procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
Fallimento F.11i Delfino,
in persona del curatore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA Trasone 8 12, presso l’avv. Ercole Forgione, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avv. Antonio
Romano, per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
Data pubblicazione: 10/06/2014
avverso la sentenza n. 2600/2008 della Corte di Appello
di Napoli del 27 giugno 2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 4 aprile 2014 dal Consigliere Dott.
udito, per la ricorrente, l’Avvocato Cusano,
che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito,
per
il
controricorrente,
l’Avvocato
Romano, per delega, che ha chiesto il rigetto del
ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Pierfelice Pratis, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata in data 27 giugno 2008, la
Corte d’appello di Napoli ha rigettato l’impugnazione
principale proposta dalla Comunità Montana Terminio
Cervialto e l’impugnazione incidentale proposta dal
fallimento dei F.11i Delfino nei confronti del lodo
arbitrale deliberato e sottoscritto il 15, 16 e 17
ottobre 1996, che aveva condannato la Comunità montana
al pagamento della somma di 3.608.124.427, a titolo di
indennizzo per arricchimento senza causa, in relazione
ai lotti n. l e 2 del progetto integrato di intervento
per lotta al cancro corticale del castagno nel suo
.
2
Giuseppe De Marzo;
territorio.
La Corte territoriale ha ritenuto, per quanto ancora
rileva / che l’eccezione di incompetenza proposta dalla
Comunità montana non poteva essere accolta, in assenza
di una critica specifica delle argomentazioni spese dal
incompatibile con la volontà di limitare l’oggetto del
giudizio arbitrale, in quanto la prima aveva contestato
nel merito la domanda ex art. 2041 cod. civ.; tardività
dell’eccezione di cui all’art. 817 cod. proc. civ.,
che, in quanto relativa, comporta la vincolatività
della rinuncia operata; infondatezza dell’eccezione, in
quanto l’ampia formulazione della clausola
compromissoria rendeva evidente che l’intento delle
parti era di devolvere agli arbitri non solo le
contestazioni scaturenti dalla interpretazione e
dall’osservanza della convenzione, ma anche tutte
quelle che potessero sorgere in dipendenza della
stessa, ossia che trovassero la loro origine nel
rapporto costituito mediante la convenzione) e, in
particolare, di una denuncia della violazione delle
regole ermeneutiche applicate dagli arbitri o dell’iter
logico – giuridico seguito dal collegio. Alla stregua
di tali premesse, ha concluso nel senso che la
decisione del collegio relativa all’interpretazione
della clausola compromissoria non fosse impugnabile per
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collegio arbitrale (comportamento della Comunità
nullità, ai sensi dell’art. 829, n. l e 4,
cod. proc.
civ.
Con riferimento al motivo di censura, con il quale era
stato dedotto
l’error in judicando
in relazione alla
risarcibilità del danno per violazione dell’art. 23
66 del 1989, conv. con l. n. 144 del 1989,
la
sentenza impugnata ha rilevato che, per effetto del
penultimo comma dell’art. 829 cod. proc. civ., la
censura doveva reputarsi inammissibile, in quanto il
collegio arbitrale aveva ritenuto di essere investito
del potere di decidere secondo equità, senza che tale
ricostruzione del significato della clausola
compromissoria fosse stato investito da alcuna critica
specifica, sotto il profilo della violazione delle
regole ermeneutiche.
Quanto, infine, al motivo di impugnazione relativo
all’errore di giudizio concernente l’utilità
dell’attività svolta dalla società e al riconoscimento
della stessa da parte della Comunità, la Corte
territoriale, premesso che non può essere contestata, a
mezzo dell’impugnazione per nullità del lodo, la
valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite,
ha rilevato che il collegio arbitrale aveva dato
contezza del percorso logico seguito, evidenziando le
risultanze della prova testimoniale e delle prove
documentali. Ove, poi, la Comunità montana avesse
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d.l. n.
inteso dedurre l’errore di giudizio quale erronea
applicazione dell’art. 2041 cod. civ., doveva ribadirsi
che l’arbitrato era avvenuto secondo equità.
Avverso tale sentenza la Comunità montana propone
ricorso per cassazione affidato a sette motivi. Il
Sia la ricorrente che il controricorrente hanno
depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc.
civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con il primo motivo,
la ricorrente lamenta
violazione dell’art. 817 cod. proc. civ., nel testo
all’epoca vigente, per avere la Corte territoriale
ritenuto
che
fosse
intervenuta
decadenza
dalla
possibilità di proporre l’eccezione di esorbitanza
della
domanda
di
arricchimento
ingiustificato
dall’ambito della clausola compromissoria, trascurando
di considerare che essa era stata formulata nel corso
di udienza destinata, oltre che alla precisazione delle
conclusioni (ciò che comunque ne avrebbe escluso la
tardività), anche alle osservazioni in ordine alla
relazione del consulente tecnico d’ufficio.
2.
Con il secondo motivo,
si lamenta omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione, per avere
la Corte territoriale ritenuto infondata l’eccezione di
incompetenza in relazione all’azione di arricchimento
5
fallimento dei f.11i Delfino resiste con controricorso.
ingiustificato, sebbene la stessa fosse stata proposta
anche come questione di merito, sotto il profilo della
violazione dei canoni ermeneutici di cui all’art. 1362
cod. civ.
3. Con il terzo motivo, si lamenta violazione e falsa
n.
66 del 1989,
conv. con 1. n.
144 del 1989,
sottolineando che l’impugnazione del lodo di equità per
violazione di diritto è consentita quando questa
concerna l’inosservanza di norme fondamentali e cogenti
di ordine pubblico, dettate a tutela di interessi
generali e non derogabili dalla volontà delle parti.
4.
Con
il
quarto motivo
si
lamenta
omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione, sempre con
riferimento alla ritenuta inoperatività, nel caso di
specie, dell’art. 23, commi terzo e quarto, d.l. n. 66
del 1989, conv. con 1. n. 144 del 1989.
5. Con il quinto motivo, si lamenta violazione e falsa
applicazione degli artt. 2041 e 2042 cod. civ., per non
avere
la
Corte
territoriale
dichiarato
l’improponibilità della domanda di arricchimento
ingiustificato, nonostante che le deliberazioni della
Comunità fossero state adottate in violazione dell’art.
23, commi terzo e quarto, d.l. n. 66 del 1989, conv.
con l. n. 144 del 1989.
6. Con il sesto motivo si lamenta violazione e falsa
.
6
applicazione dell’art. 23, commi terzo e quarto, d.l.
applicazione dell’art. 2041 cod. civ., per avere la
Corte territoriale ritenuto che il riconoscimento
dell’utilità non deve essere necessariamente tratto da
un atto degli organi deliberanti dell’ente pubblico.
7.
Con il settimo motivo,
si lamenta omessa,
la Corte territoriale riconosciuto la fondatezza della
pretesa della controparte, senza indicare il fondamento
della
riconosciuta
utilitas
della
prestazione,
soprattutto relativamente al secondo lotto.
8.
Il primo motivo è inammissibile, in quanto si
rivolge contro la ritenuta tardività dell’eccezione di
estraneità della controversia all’ambito applicativo
della clausola compromissoria,
laddove la Corte
territoriale ha invece affermato che l’impugnazione
avverso la decisione arbitrale sul punto poteva essere
prospettata solo per vizi di motivazione, che, nella
specie, non sono stati ravvisati.
9.
Il secondo motivo è infondato, in quanto le
argomentazioni sviluppate dalla sentenza impugnata si
fondano su una puntuale analisi del contenuto delle
censure prospettate dalla ricorrente, non ravvisandovi
alcuna doglianza relativa alla violazione delle regole
ermeneutiche di cui all’art. 1362 ss. cod. civ.
Conferma
di
ciò
si
trae
proprio
dal
brano
dell’impugnazione riportato nel ricorso per cassazione,
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insufficiente o contraddittoria motivazione, per avere
laddove
del
tutto
genericamente
si
lamenta
l’inammissibile forzatura della portata della clausola
compromissoria, estesa anche a controversie estranee
all’adempimento di obblighi contrattuali.
10.
Il terzo e il quarto motivo,
esaminabili
sono inammissibili.
In particolare, il quesito di diritto relativo al terzo
motivo, prospettando un’interpretazione della norma
inderogabile prevista dall’art. 23 del d.l. n. 66 del
1989 comportante l’inammissibilità dell’azione di
arricchimento senza causa nei confronti degli enti
pubblici, in carenza del relativo impegno contabile,
non coglie il fondamento della decisione, che ha
ritenuto inammissibile la censura di violazione di
legge contro un lodo di equità.
Il quarto motivo, prospettando la medesima questione
sotto il profilo del vizio di motivazione, del pari,
trascura di considerare che la decisione della Corte
territoriale muove dal presupposto della natura del
giudizio conclusosi con un lodo di equità.
11. I restanti motivi sono del pari inammissibili o
perché, prospettando violazioni di diritto, non si
confrontano in alcun modo con la decisione della
sentenza impugnata, che ha ritenuto il lodo di equità
(quinto e sesto motivo), o perché lamentano del tutto
8
congiuntamente per la loro stretta connessione logica,
genericamente vizi motivazionali, in realtà espressivi
della pretesa ad una rivalutazione del merito delle
risultanze istruttorie, non consentita in sede di
legittimità (settimo motivo).
12. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese
liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al
pagamento delle spese processuali, liquidate in euro
10.260,00 per compensi ed euro 200,00 per spese, oltre
rimborso spese generali nella misura del 15% e
accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2014
Il Consigliere Estensore
del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si