Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13018 del 14/06/2011

Cassazione civile sez. III, 14/06/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 14/06/2011), n.13018

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 10194/2010 proposto da:

P.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA ANGELO MESSEDAGLIA 42, presso lo studio dell’avvocato

PALERMO FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’avvocato CIRIACO

Francesco, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS) (già Nuova Tirrena Spa a

seguito di variazione della denominazione sociale), quale impresa

cessionaria della SIDA assicurazioni in Lca Spa in nome e per conto

della Consap-FGVS, in persona del legale rappresentante, Direttore

Legale Societario, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ORAZIO N.

3, presso lo studio dell’avvocato GRAZIOSI Giuseppe che la

rappresenta e difende, giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

C.D., C.G., G.D.;

– intimati –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 181/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO

del 16/01/09, depositata il 13/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/04/2 011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito l’Avvocato Ciriaco Francesco, difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha

concluso per l’accoglimento del 2^ motivo del ricorso e per

l’inefficacia del ricorso incidentale condizionato come da relazione.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il 20 gennaio 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“- Il Tribunale di Lamezia Terme ha condannato C.D. e G. e la s.p.a. Nuova Tirrena, in via solidale, a pagare a P.F. L. 79.865.000 in risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti ad un incidente stradale occorso il (OMISSIS).

Proposto appello principale dalla Nuova Tirrena e incidentale dai Caruso, la Corte di appello di Catanzaro ha riformato la sentenza di primo grado limitatamente all’entità della liquidazione dei danni patrimoniali, ritenendo la domanda inammissibile, perchè tardivamente proposta solo con la comparsa conclusionale depositata in primo grado.

Il P. propone tre motivi di ricorso per cassazione.

Resiste la Nuova Tirrena con controricorso, proponendo ricorso incidentale condizionato.

Gli altri intimati non hanno depositato difese.

2. – Il primo ed il terzo motivo del ricorso principale – che lamentano vizi di motivazione – sono inammissibili ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., poichè non contengono un momento di sintesi delle censure (analogo al quesito di diritto), da cui risulti la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa, insufficiente o contraddittoria, e l’indicazione delle ragioni per cui essa è da ritenere inidonea a giustificare la decisione impugnata (Cass. civ. Sez. Un. 1 ottobre 2007 n. 20603; Cass. civ. Sez. 3^ n. 4646/2008 e n. 4719/2008). Tale requisito non si può ritenere rispettato quando solo la completa lettura dell’illustrazione del motivo – all’esito di un’interpretazione svolta dal lettore, anzichè su indicazione della parte ricorrente – consenta di comprenderne il contenuto ed il significato (Cass. civ., Sez. 3^, ord. 16 luglio 2007 n. 16002, n. 4309/2008 e n. 4311/2008).

3.- Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 112, 329 e 157 cod. proc. civ., sul rilievo che egli ha proposto la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali fin dall’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, nella parte in cui ha menzionato i danni “da invalidità temporanea e permanente”, in aggiunta ai danni morali e biologici, e che la corretta interpretazione della domanda avrebbe dovuto condurre a ravvisare nelle suddette espressioni domanda di risarcimento dei danni patrimoniali; che in ogni caso le controparti hanno accettato il contraddittorio sul punto e non hanno proposto specifico motivo di impugnazione contro il capo della sentenza di primo grado che ha liquidato tali danni, lamentando l’inammissibilità della domanda, ma hanno censurato la decisione sul punto solo per ragioni di merito;

che l’accettazione del contraddittorio precludeva alla Corte di appello di rilevare di ufficio l’inammissibilità, essendo stata la causa iniziata nel 1991, nel vigore della disciplina anteriore alla riforma del 1995.

4.- Il motivo è manifestamente fondato.

La domanda di risarcimento dei danni patrimoniali è stata effettivamente formulata in termini equivoci e poco chiari; ma i convenuti l’hanno interpretata nei termini voluti dall’attore, svolgendo compiutamente le proprie difese sul punto. Negli stessi termini l’ha interpretata il Tribunale, che ha liquidato una somma in risarcimento dei danni patrimoniali.

Gli appellanti non hanno fatto valere l’asserita tardività della domanda fra i motivi di impugnazione; al contrario, hanno proposto contro la sentenza impugnata censure incompatibili con l’inammissibilità, in quanto hanno contestato l’entità della liquidazione, proponendo esclusivamente censure di merito.

Ciò considerato, la Corte di appello non avrebbe potuto dichiarare inammissibile la domanda – peraltro incidentalmente e senza alcuna motivazione, sulla base di un’interpretazione di segno opposto a quello adottato da tutte le parti del giudizio – poichè, con riguardo ai procedimenti pendenti alla data del 30 aprile 1995, soggetti alle disposizioni degli artt. 183 e 184 cod. proc. civ., nel testo vigente anteriormente alla L. n. 353 del 1990 (D.L. n. 432 del 1995, art. 9, conv. nella L. n. 534 del 1995), la violazione del divieto di introdurre una domanda nuova nel corso del giudizio di primo grado non è sanzionabile in presenza di un atteggiamento non oppositorio della parte controinteressata, consistente nell’accettazione esplicita del contraddittorio o in un comportamento concludente che ne implichi l’accettazione (cfr., fra le tante, Cass. civ. Sez. 2^, 29 novembre 2006 n. 25242; 5 ottobre 2009 n. 21228; 17 giugno 2010 n. 14625).

5.- Il ricorso incidentale condizionato è inammissibile, sia perchè del tutto generico, sia perchè attiene a questione (erronea liquidazione dei danni patrimoniali) che la Corte di appello non ha deciso, avendola ritenuta inammissibile, ma che ha considerato assorbita.

5.- Propongo che, con procedimento in Camera di consiglio, sia accolto il secondo motivo del ricorso principale e sia dichiarato inammissibile il ricorso incidentale”. – La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e ai difensori delle parti.

Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

– La s.p.a. Groupama, già s.p.a. Nuova Tirrena, a seguito di variazione della denominazione sociale, ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio dispone in primo luogo la riunione dei due ricorsi (art. 335 cod. proc. civ.).

All’esito dell’esame del ricorso e della memoria, il Collegio ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.

2.- Il secondo motivo di ricorso deve essere accolto, mentre vanno dichiarati inammissibili il primo e il terzo motivo ed il ricorso incidentale.

La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, affinchè prenda in esame e decida la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali, proposta dal P., nonchè il motivo di appello proposto dalla Nuova Tirrena e ritenuto assorbito.

3. – Il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara inammissibili gli altri motivi e il ricorso incidentale.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2011

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