Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13017 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 30/06/2020), n.13017

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34246-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TRASTEVERE

209, presso lo studio dell’avvocato GENEROSO BLOISE, rappresentato e

difeso dall’avvocato SALVATORE RUGGIERO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5052/9/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata

il 25/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la parte contribuente proponeva ricorso avverso cartella di pagamento per IRPEF 2008;

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso;

la Commissione Tributaria Regionale della Campania, con sentenza n. 5052 del 2018, respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate ritenendo che al solo fine di poter chiarire l’intricata vicenda occorrerà attendere la decisione avverso una sentenza che risulterebbe ancora pendente presso la CTR e che riguardando l’avviso di accertamento sotteso per l’anno 2008 sarà sicuramente assorbente rispetto alle vicende connesse al presente appello proposto avverso la cartella di pagamento originata da tale avviso: in ordine a tali fatti l’Ufficio non fornisce illuminanti chiarimenti nè la controparte riesce a fornire maggiore chiarezza;

l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato a due motivi mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68 per avere la CTR erroneamente ritenuto che vi fosse un avviso di accertamento a monte dell’iscrizione a ruolo impugnata, derivando l’iscrizione a ruolo da un controllo automatizzato citato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis cui ha fatto seguito comunicazione di irregolarità (impugnata dal ricorrente con ricorso attualmente pendente) di fronte alla quale il ricorrente ha aderito al piano di rateizzazione: stante il mancato versamento di alcune rate, l’Ufficio ha effettuato l’iscrizione a ruolo impugnata nella presente controversia e in un’altra, pendente avanti la CTR;

considerato che con il secondo motivo d’impugnazione l’Agenzia delle entrate, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 39 mentre, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 denuncia nullità della sentenza per mancanza di motivazione per avere la CTR affermato che poichè nè l’Ufficio nè la parte contribuente chiariscono adeguatamente la vicenda occorre confermare la sentenza di primo grado, mentre la vicenda ha seguito il suo normale iter procedimentale e appare complicata solo a seguito del comportamento pretestuoso della parte contribuente che ha proposto plurime impugnazioni;

ritenuto preliminarmente che, in virtù del principio della ragione più liquida (che consente di modificare l’ordine logico-giuridico delle questioni da trattare di cui all’art. 276 c.p.c., in adesione alle esigenze di celerità del giudizio e di economia processuale di cui agli artt. 24 e 111 Cost., posto che l’accertamento della sussistenza di eventuali motivi di inammissibilità, nonchè l’esame del primo motivo di ricorso, anche se logicamente preliminari, non potrebbero in ogni caso condurre ad un esito del giudizio più favorevole per il resistente: Cass. n. 28309 del 2019; Cass. 19 giugno 2017, n. 15064; Cass. 18 novembre 2016, n. 23531), appare opportuno esaminare innanzitutto il secondo dei motivi di ricorso, in particolare quanto al profilo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 in ragione di una lamentata assenza di motivazione;

ritenuto che tale motivo è fondato in quanto, secondo questa Corte: il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. n. 23940 del 2017; Cass. SU n. 8053 del 2014);

in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost., comma 6, e, nel processo civile, dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4,. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perchè perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass. n. 22598 del 2018).

La CTR ha infatti fornito una motivazione oscura, fumosa e non intelligibile, fatta solo di frasi apodittiche (Cass. n. 26018 del 2018) indebitamente ridotta al disotto del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6 (Cass. n. 22272 del 2018) aderendo alla decisione della CTP senza richiamarne i contenuti ritenuti salienti e affermando che al solo fine di poter chiarire l’intricata vicenda occorrerà attendere la decisione avverso una sentenza che risulterebbe ancora pendente presso la CTR e che riguardando l’avviso di accertamento sotteso per l’anno 2008 sarà sicuramente assorbente rispetto alle vicende connesse al presente appello proposto avverso la cartella di pagamento originata da tale avviso, sottolineando che a tali fatti l’Ufficio non fornisce illuminanti chiarimenti nè la controparte riesce a fornire maggiore chiarezza.

Ebbene, innanzitutto la vicenda è definita “intrigata” senza che sia realmente spiegato cosa effettivamente sia successo; inoltre si fa un riferimento alla necessità di attendere un evento (la decisione della CTR sull’avviso di accertamento) futuro e incerto per lo meno nel quando per poter avere chiarezza sulla controversia oggetto della presente lite senza effettuare alcuno sforzo autonomo per ricostruirne i termini in fatto e in diritto; infine, in tema di contenzioso tributario, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, pur in un processo a connotato tendenzialmente dispositivo, prevede la possibile acquisizione d’ufficio di mezzi di prova (Cass. n. 14960 del 2010), mentre la CTR appare rassegnata rispetto ai mancati chiarimenti delle parti senza però rendere il lettore partecipe relativamente a cosa determinerebbe questa mancata chiarezza.

Pertanto, ritenuto fondato il secondo motivo di impugnazione e assorbito il primo, il ricorso dell’Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 30 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 30 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA