Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13017 del 24/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 24/05/2017, (ud. 15/02/2017, dep.24/05/2017),  n. 13017

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18436/2014 proposto da:

O.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI GRACCHI 187, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO

MAGNANO SAN LIO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato RENATO LA ROSA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.G., C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ROSARIO CARRARA, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1351/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 09/01/2014 r.g.n. 1054/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/02/2017 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato RENATO LA ROSA;

udito l’Avvocato MARCELLO MAGNANO SAN LIO;

udito l’Avvocato BEATRICE AURELI per delega verbale Avvocato ROSARIO

CARRARA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Catania confermava la pronuncia resa dal Tribunale della stessa sede con cui erano state respinte le domande proposte dal subagente O.G. nei confronti di M.G., agente per la vendita di prodotti con marchio “Perfetti s.p.a.”, intese a conseguire il pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso ex art. 1750 c.c. e dell’indennità suppletiva di clientela, nonchè dell’indennità di scioglimento del contratto a norma dell’art. 1751 c.c. e dell’A.E.C. 26/6/2002 per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale.

La Corte distrettuale a fondamento del decisum, in estrema sintesi, accertava che fra le parti era intercorso un rapporto di subagenzia, disciplinato esclusivamente dalle disposizioni del codice civile giacchè l’accordo collettivo richiamato dal ricorrente si riferiva solo agli agenti e non ai subagenti; che l’iniziativa per lo scioglimento del rapporto era riconducibile al ricorrente, di guisa che a controparte non era tenuta alla corresponsione dell’indennità di preavviso; che nessuna violazione dei principi di correttezza e buona fede era stata posta in essere dall’agente il quale sin dal 27/3/2002 aveva comunicato al subagente la risoluzione del rapporto con la Perfetti s.p.a. a far tempo dal 30/9/2002; che, non essendo il contratto di subagenzia disciplinato dall’A.E.C. di settore, in mancanza di alcun richiamo a tale accordo in sede negoziale e nella carenza di prova di una sua applicazione di fatto, non competevano le indennità suppletiva di clientela e quella di scioglimento del contratto di cui all’art. 12 A.E.C. richiamato. Quanto all’indennità di risoluzione del rapporto ex art. 1751 c.c., la Corte di merito riteneva insussistenti nella specie, i requisiti contemplati dalla disposizione, non essendo stato dimostrato che il ricorrente avesse procurato nuovi clienti o sensibilmente aumentato il volume di affari con i clienti già esistenti, con perdurante vantaggio per il preponente.

La cassazione di tale pronuncia è domandata dall’ O. sulla base di cinque motivi.

Resiste con controricorso la parte intimata.

Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Si dà atto che il Collegio ha autorizzato la stesura di motivazione semplificata ai sensi del Decreto del Primo Presidente in data 14/9/2016.

1.1 Con il primo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè nullità della sentenza per omessa pronuncia e per ultrapetizione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Ci si duole che il giudice dell’impugnazione non si sia pronunciato in ordine al motivo di gravame con cui il ricorrente aveva sostenuto la mancata richiesta di accertamento della risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta, sotto altro versante evidenziandosi che la mancanza di alcuna domanda in tal senso ridondava. in termini di ultrapetizione della pronuncia, avendo la Corte accertato, condividendo il ragionamento del giudice di prima istanza, che il venir meno del mandato da parte della preponente Perfetti s.p.a., aveva determinato la risoluzione per impossibilità sopravvenuta del contratto di subagenzia.

2. Il motivo presenta, in primis, evidenti profili di inammissibilità; non essendo riportato compiutamente il tenore dell’atto di appello con il quale si deduce sia stata dedotta la questione dedotta in lite.

Esso, si palesa comunque infondato giacchè la Corte territoriale, nel ricostruire la vicenda risolutiva del rapporto di subagenzia intercorso fra le parti, ha fatto leva espressamente sulle deduzioni formulate dalla parte resistente in primo grado, e recepite dal giudice adito, relative ad un inquadramento della vicenda nell’ambito della risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione ex art. 1463 c.c..

In tal senso, pertanto nessuna questione di ultrapetizione può essere fondatamente configurata nella presente sede.

3. Con il secondo mezzo di impugnazione si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1750 e 2725 c.c., nonchè dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si deduce che il contratto inter partes prevedeva al punto 14 la possibilità di recesso dal contratto, con preavviso di legge, mediante l’invio di lettera raccomandata.

Nell’ottica descritta la comunicazione informale avvenuta durante la riunione del marzo 2002 con cui la Perfetti s.p.a. aveva reso noto il recesso dal rapporto di agenzia con il M., non poteva “essere considerata come preavviso di recesso del sig. M. dal differente contratto fra questi e il sig. O.”.

La prova testimoniale non era idonea a sopperire al requisito di forma che le parti avevano convenuto non solo ad probationem ma anche ad substantiam, in sede contrattuale. In tal senso si palesava l’erroneità della pronuncia, laddove aveva denegato il diritto del subagente a conseguire la indennità sostitutiva di preavviso.

4. Il motivo non è meritevole di accoglimento.

La Corte invero, all’esito dello scrutinio del quadro probatorio delineato in prime cure e con statuizione conforme a diritto, ha accertato che lo scioglimento del rapporto non era dovuto ad una iniziativa unilaterale dell’agente il quale “non avendo comunicato alcun recesso, non era tenuto al preavviso”, essendo emerso per contro, che la risoluzione del rapporto era ascrivibile ad iniziativa del subagente il quale aveva comunicato con telegramma del 28/9/2002 il recesso per giusta causa.

I giudici dell’impugnazione hanno anche a tale riguardo escluso ogni profilo di specifica responsabilità del M., per violazione dei principi di correttezza e buona fede, riconducendo ai canoni di cui all’art. 1463 c.c., la vicenda risolutiva del rapporto. E tanto basta per respingere, in quanto infondata, anche questa censura.

5. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 dicembre 1960, n. 1842, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Ci si duole che la Corte di merito abbia erroneamente interpretato la domanda relativa al riconoscimento dell’indennità suppletiva di clientela che andava rettamente intesa come domanda volta al riconoscimento della mera indennità di clientela di cui all’A.E.C. del 1958 efficace erga omnes.

6. Con il quarto motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e segg., artt. 1742,1372 e 2069 c.c., nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Si critica la sentenza impugnata per l’erronea interpretazione del contratto di lavoro inter partes, laddove ha escluso che al rapporto di subagenzia possa applicarsi la disciplina codicistica e quella desumibile dagli A.E.C. di settore.

7. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi siccome connessi, sono inammissibili.

Entrambi muovono dal presupposto di una non corretta esegesi, da parte dei giudici dell’impugnazione, del contratto di subagenzia stipulato fra le parti.

Tuttavia, in violazione dei canoni di specificità ed autosufficienza che governano il ricorso per cassazione, risulta omessa la trascrizione dell’atto negoziale stipulato dalle parti.

Va in proposito richiamato il principio più volte affermato da questa Corte, e che va qui ribadito, secondo cui il ricorso per cassazione deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed altresì a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza necessità di far rinvio ed accedere a fonti estranee allo stesso ricorso, in ragione del principio di autosufficienza. Questo si atteggia quale espressione del requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, volto a garantire la regolare e completa instaurazione del contraddittorio, e può ritenersi soddisfatto laddove il contenuto del ricorso consenta al giudice di legittimità, in relazione ai motivi proposti, di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell’oggetto dell’impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (cfr., ex plurimis, Cass., SU, 18/5/2006 n. 11653, in motivazione, Cass. 12/6/2008 n. 15808, cui adde Cass. 3/2/2015 n. 1926 e da ultimo, Cass. 2/8/2016 n. 16103).

Nello specifico, come dianzi accennato, non viene riportato il tenore del contratto inter partes che si assume non sia stato correttamente interpretato dal giudice dell’impugnazione. Ciò non consente a questa Corte una verifica ex actis, della fondatezza delle formulate censure, e non inficia la statuizione della pronuncia impugnata che, in continuità con l’indirizzo tracciato da questa Corte, ha rimarcato come l’indennità suppletiva di clientela sia istituto di natura squisitamente contrattuale, essendo stata introdotta dalla contrattazione collettiva (AEC 18 dicembre 1974) e conservata negli accordi successivi, tutti con natura ed efficacia meramente negoziale. Essa, pertanto, è dovuta solo agli agenti il cui rapporto sia regolato, direttamente o “per relationem”, da detti accordi e per la sola ipotesi che il contratto si sciolga per iniziativa del mandante, oppure nell’ipotesi di dimissioni dell’agente dovute a sopravvenuta inabilità permanente o totale o successiva al conseguimento della pensione di vecchiaia; tale indennità, quindi, non può ritenersi inclusa nella generica voce “importi di fine rapporto” (vedi Cass. 30/11/2011 n. 25607 cui adde in motivazione Cass. 28/1/14 n. 1824).

8. Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1750-1751 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Ci si duole che la Corte distrettuale abbia denegato il diritto a percepire l’indennità sostitutiva del preavviso e di cessazione del rapporto invocando a sostegno del diritto azionato, precedenti di legittimità che riconoscono anche in favore del subagente le provvidenze descritte.

9. Il motivo, con riferimento alla violazione dei dettami di cui all’art. 1751 c.c., palesa profili di inammissibilità.

Non risulta infatti specificamente impugnata la ratio decidendi sottesa alla pronuncia, e ravvisata, come riferito nello storico di lite, quanto all’indennità disciplinata dall’art. 1751 c.c., nella mancanza di prova dei requisiti per il riconoscimento dell’emolumento ravvisati nella duplice condizione che l’agente abbia procurato nuovi clienti o abbia sensibilmente aumentato gli affari con i clienti già esistenti e che il preponente continui a trarre vantaggio dagli affari con tali clienti.

Il ricorrente, come innanzi dedotto, si è infatti limitato a richiamare precedenti arresti giurisprudenziali in tema di riconoscimento del diritto anche in favore dei subagenti dell’indennità di cessazione del rapporto, omettendo di confutare la specifica statuizione della Corte distrettuale in ordine alla carenza, nella specie, dei requisiti attinenti all’aumento della clientela o al sensibile incremento degli affari ed al perdurante vantaggio per il preponente derivante dagli affari con tali clienti. In tal senso si impone l’evidenza della inammissibilità del motivo ove si faccia richiamo al principio affermato da questa Corte e che va qui ribadito, secondo cui la proposizione, mediante il ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenza al “decisum” della sentenza impugnata comporta l’inammissibilità del ricorso per mancanza di motivi che possono rientrare nel paradigma normativo di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4. Il ricorso per cassazione, infatti, deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta l’esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e l’esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione, (vedi Cass. 3/8/2007 n. 17125, Cass. 18/2/11 n. 4036) non essendo sufficienti, allo scopo, il solo richiamo della norma che si assume violata, nè un’affermazione apodittica o generica non seguita da alcuna specifica dimostrazione dell’errore di diritto imputato alla pronuncia stessa.

10. Quanto alla doglianza formulata con riferimento al diritto rivendicato ex art. 1750 c.c. (che svolge la necessaria funzione di risarcire automaticamente il danno derivante dal recesso in tronco, vedi Cass. 7/6/1999 n. 5577), la stessa si palesa infondata alla stregua delle medesime considerazioni espresse in relazione al secondo motivo di ricorso, essendo la risoluzione del rapporto riconducibile ad iniziativa del subagente e non dell’agente.

11. In definitiva, alla stregua delle superiori argomentazioni, il ricorso è da rigettare.

Per il principio della soccombenza, le spese del presente giudizio si pongono a carico della ricorrente nella misura in dispositivo liquidata. Si dà atto, infine, della sussistenza delle condizioni richieste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte ricorrente, a titolo di contributo unificato, dell’ulteriore importo pari a quello versato per il ricorso.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2017

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