Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13017 del 23/06/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13017 Anno 2015
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

ORDINANZA
I NTEIMCOTORI Ptsul ricorso 18277-2013 proposto da:
CI MODA SPA 03910831001, in persona dell’Amministratore Unico,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIROLAMO BOCCARDO
26/A, presso lo studio dell’avvocato GENNARO FREDELLA, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO
MARCHEGIANI giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricortente –

Data pubblicazione: 23/06/2015

avverso la sentenza n. 108/9/2012 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA del 2/12/2011, depositata il
04/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/05/2015 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA;

che si riporta agli scritti.

Rie, 2013 n. 18277 sez. MT – ud. 07-05-2015
-2-

udito l’Avvocato Federico Di Matteo difensore della controricorrente

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto.: IRAP legge regionale
Reg. Gen. 18277/2013
RICORRENTE: CI moda spa INTIMATO: AGENZIA ENTRATE
E’ stata depositata la seguente relazione:
ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio 108/9 /12 del 4 giugno 2012 che, ha accolto l’appello dell’ufficio, affermando
la applicabilità alla contribuente clell’IRAP nella misura del 5% per l’anno 2002.
2. L’ Agenzia si è costituita in giudizio.
3. 11 ricorso deve essere solo parzialmente accolto in adesione all’indirizzo di questa Corte espresso
nella sentenza n. 5867 del 13 aprile 2012, secondo cui, posto che la legge 289/2002 al suo art. 3
(sospensione degli aumenti delle addizionali

all’imposta sul reddito delle persone fisiche) ha

statuito al primo comma che “in funzione dell’attuazione del titolo V della parte seconda della
Costituzione e in attesa della legge quadro sul federalismo fiscale”

maggiorazione

dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive di cui all’articolo 16, comma 3, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, deliberate successivamente al 29 settembre 2002 e
che non siano confermativi delle aliquote in vigore per l’anno 2002, sono sospese fino a quando
non si raggiunga un accordo ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di
Conferenza unificata tra Stato, regioni ed enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo
fiscale” (lettera a), per l’anno 2003, non trova applicazione l’aumento dell’imposta di un punto
stabilito dall’art. 2 della legge regionale Veneto 22 novembre 2002, n. 34 e della legge regionale
Toscana 20 dicembre 2002, n. 43, a carico dei soggetti di cui all’articolo 6 e 7 del decreto legislativo
446/1997 (banche e altri enti e societa’ finanziari, imprese di assicurazione).
Per altro, in base alla sentenza di questa Corte n. 19838 del 14 novembre 2012, l’art. 16, comma
terzo, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, dà facoltà alle Regioni di incrementare la relativa
aliquota fino ad un massimo di un punto percentuale e deve essere interpretato coerentemente
con l’intento del legislatore di perseguire obbiettivi di autonomia e di decentramento fiscale delle
Regioni medesime; nella stessa ottica deve essere coerentemente interpretato anche il disposto
dell’art. 3, comma 1, lett.a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che, nel sospendere l’efficacia
degli aumenti dell’aliquota lrap deliberati dalla Regione successivamente al 29 settembre 2002, in
ragione della mancanza di una legge quadro sul federalismo fiscale, ha inteso comunque limitare
l’effetto sospensivo a quelle maggiorazioni che determinassero, o nella misura in cui
determinassero, il superamento delle aliquote in vigore nel 2002. Quindi la legge regionale Veneto
34/2003 che ha portato l’aliquota applicabile agli istituti bancari al 5,25% determina soltanto la
conferma (e proroga) dell’aliquota dal 4,75% disposta per l’anno 2002 dagli artt. 16 e 45 del d. 1gs.
446/1997 nel testo all’epoca vigente.

I. La Ci moda spa

Emerge dal contesto della relazione come, per un disguido, sono state inserite nella parte motiva
della relazione considerazioni che nulla hanno a che vedere con il caso in discussione.
Si deve quindi disporre il rinvio della controversia -alla pubblica udienza.
PQM

Il collegio rinvia la controversia alla pubblica udienza della V sezione. Così deciso nella camera di

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