Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13017 del 10/06/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 13017 Anno 2014
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: DOGLIOTTI MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso 3193-2007 proposto da:
IMPRESA BOTTINO MARIO S.A.S. IN LIQUIDAZIONE, in
persona del Liquidatore pro tempore,

BOTTINO

RICCARDO, anche personalmente, elettivamente

Data pubblicazione: 10/06/2014

domiciliati in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5,
presso l’avvocato MANZI LUIGI, che li rappresenta e
2014
708

difende unitamente all’avvocato SPAGLIARDI RICCARDO,
giusta procura in calce al ricorso;
00’54 ’59•0/l01 —
– ricorrenti contro

1

ARTE DI GENOVA (C.F./P.I. 00488430109), ex IACP, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SABOTINO 2,
presso l’avvocato REVELLI FRANCESCA LUISA,
rappresentata e difesa dagli avvocati TOSCANO

ANTONINO, SERRA CARACCIOLO EVA, giusta procura in
calce al controricorso;

avverso la sentenza n.

controricorrente

1082/2005 della CORTE

D’APPELLO di GENOVA, depositata il 30/11/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/03/2014 dal Consigliere Dott. MASSIMO
DOGLIOTTI;
udito, per i ricorrenti, l’Avvocato C. ALBINI, con
delega, che si riporta chiedendo l’accoglimento del
ricorso;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato F.L.
REVELLI, con delega, che si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata, lo IACP di Genova proponeva opposizione
a decreto ingiuntivo, emesso nei suoi confronti, dal Presidente del Tribunale di

l’importo di lire 301.620.937, a titolo di corrispettivi di contratti(di appalto di
manutenzione ordinaria e pronto intervento su immobili dell’Ente.
Costituitosi regolarmente il contraddittorio, la società chiedeva il rigetto
dell’ opposizione.
Veniva espletata CTU ed emessa ordinanza ex art. 186 bis cpc per le somme non
contestate, pari a lire 112.978.808.
Il Tribunale di Genova,

con sentenza in data 10/03/2003, rigettava

l’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo, stante l’emissione di un nuovo
titolo per le somme non contestate, e condannava A.R.T.E, successore di IACP / a
pagare lire 188.642.929, pari a€. 97.876,33.
Proponeva appello l’A.R.T.E.
Costituitosi il contraddittorio, l’impresa Bottino chiedeva il rigetto dell’appello.
La Corte di Appello di Genova, con sentenza del in data 9/11/2005, in parziale
riforma, riduceva la condanna dell’A.R.T.E al pagamento della somma di E.
93.005,01.
Ricorre per cassazione l’Impresa Bottino.
Resiste con controricorso l’A.R.T.E.
Entrambe le parti hanno depositato memoria per l’udienza.

1

Genova, n. 6335 del 1997, a favore dell’Impresa BOTTINO Mario sas., per

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione degli artt. 1282, 1283 c.c.,

maturati successivamente all’avvio dell’azione giudiziaria.
Con il secondo, violazione dell’ art. 91 c.p.c., nonché vizio di motivazione in
ordine al regime delle spese giudiziali.
Va esaminata la questione pregiudiziale sollevata dalla resistente A.R.T.E, in
sede di memoria difensiva.
Ricorre la s.a.s. Bottino Mario in persona di Bottino Riccardo, suo liquidatore,
il quale agisce anche in proprio. Pacificamente la società è stata cancellata dal
Registro delle Imprese in data 4/4/2005.
E’ bensì vero che la legittimazione sostanziale e processuale attiva e passiva,
dellt.società di persone si trasferisce automaticamente ai soci ex art. 110 c.p.c.,
come ha precisato più volte questa Corte ( tra le altre, Cass. N. 9032 del 2010; n.
20878 del 2010).
Va peraltro osservato che questa Corte, con sentenzn. 6070 del 2013, ha
affermato che la cancellazione della società, in caso, come nella specie, di
pretesa già azionata dalla società stessa, esprime manifestazione di volontà del
liquidatore di rinunciare all’asserito credito. Né il Bottino poteva agire
personalmente, trattandosi, nella specie, pacificamente di credito societario e
non dei soci.

2

nonché vizio di motivazione circa il mancato riconoscimento degli interessi

Stante la carenza di legittimazione della società, in persona del liquidatore, e di
Bottino Riccardo in proprio, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza.

a t1 p gamento

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente /

delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in E. 5.200,00, di
cui E. 200 per esborsi, oltre accessori di legge.
Roma, 27 marzo 2014
Il Consigliere esten re

IA

P.Q.M.

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