Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13016 del 23/06/2016


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Cassazione civile sez. III, 23/06/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 23/06/2016), n.13016

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 27730 del ruolo generale dell’anno

2013, proposto da:

T.C., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

giusta procura a margine del ricorso, dall’avvocato Maria Antonietta

Cestra (C.F.: CSTMNT49H51G308E);

– ricorrente –

nei confronti di:

ROMANA IMPIANTI E GESTIONI S.r.l., (C.F.: (OMISSIS)), in

persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza pronunziata dalla Corte di Appello

di Roma n. 6052/2013, depositata in data 12 novembre 2013;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

11 maggio 2016 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo;

uditi:

il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale

Dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

T.C. propose opposizione tardiva, ai sensi dell’art. 668 c.p.c., avverso la convalida dello sfratto per morosità intimatogli dalla Romana Impianti e Gestioni S.r.l. in relazione ad un immobile locato per uso commerciale.

L’opposizione fu accolta dal Tribunale di Latina, che ritenne giustificata la mancata comparizione dell’intimato all’udienza di convalida – per vizi della notificazione dell’intimazione – e quindi ammissibile l’opposizione tardiva, e rigettò la domanda di risoluzione contrattuale proposta dal locatore, considerando non grave l’inadempimento denunziato.

La Corte di Appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, ha invece rigettato l’opposizione di cui all’art. 668 c.p.c., ritenendo valida la notifica dell’intimazione e comunque fondata l’azione con la stessa fatta valere dal locatore.

Ricorre il T., sulla base di tre motivi.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede la società intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “violazione e falsa applicazione degli artt. 139, 140, 148 e 668 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Il motivo è inammissibile, per difetto di autosufficienza (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4).

Il ricorrente sostiene che la notificazione dell’intimazione di sfratto fosse irregolare, ma dalla narrazione contenuta nel ricorso non è possibile evincere come si sia svolto in concreto il procedimento di notificazione.

Non è riportato il contenuto della relazione di notificazione –

determinante ai fini della verifica degli assunti di parte ricorrente – e non è neanche indicata l’allocazione nel fascicolo processuale del relativo documento, che non risulta prodotto unitamente al ricorso.

Non è dato comprendere esattamente, in realtà, neanche per quali motivi il tribunale abbia ritenuto irregolare la notificazione (salvo un riferimento alla “genericità” della notificazione stessa, riportato nella motivazione della sentenza di secondo grado, che non consente in alcun modo di ricostruire i fatti), nè i motivi posti dal locatore a fondamento dell’appello.

Non essendo possibile comprendere in base a quali disposizioni normative e con quali modalità è stata effettuata la notificazione, come si è svolto l’accesso dell’ufficiale giudiziario (o dell’agente postale), quali indicazioni contenga la relata di notificazione o l’avviso di ricevimento, è evidente che non è neanche possibile alla Corte verificare la fondatezza del motivo di ricorso in esame, che pertanto va dichiarato inammissibile.

2. Con il secondo motivo del ricorso si denunzia “violazione e falsa applicazione dell’art. 658 c.p.c., comma 1 e art. 663 c.p.c., comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Con il terzo motivo del ricorso si denunzia “violazione e falsa applicazione dell’art. 1455 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Il secondo e il terzo motivo di ricorso hanno ad oggetto la valutazione del presupposto del grave inadempimento, ritenuto dalla corte di merito sussistente ai fini della risoluzione del contratto di locazione.

Anch’essi peraltro risultano inammissibili, per difetto di interesse, in conseguenza dell’inammissibilità del primo motivo di ricorso attinente alla regolarità della notificazione dell’intimazione e quindi all’ammissibilità dell’opposizione tardiva.

La pronunzia impugnata, infatti, pur pronunziando un dispositivo formale di rigetto, ha espressamente escluso l’irregolarità della notificazione dell’intimazione di sfratto, e quindi ha sostanzialmente statuito l’inammissibilità dell’opposizione tardiva del conduttore, il che impedisce l’esame delle ragioni di merito avanzate da quest’ultimo a contestazione della convalida, con conseguente inammissibilità dei motivi di ricorso relativi alle stesse.

In proposito è sufficiente richiamare e ribadire il principio di diritto per cui “qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della “potestas iudicandi” in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta “ad abundantiam” nella sentenza gravata” Cass., Sez. U, Sentenza n. 3840 del 20/02/2007).

3. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità, in mancanza di attività difensiva da parte della parte intimata.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, introdotto della citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2016

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