Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13016 del 14/06/2011

Cassazione civile sez. III, 14/06/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 14/06/2011), n.13016

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11363/2010 proposto da:

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI in persona

del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato VITALE Vincenzo,

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

COMUNE di CAROVIGNO, REGIONE PUGLIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 985/2009 del TRIBUNALE di LECCE, depositata il

29/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA

CARESTIA.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – E’ chiesta la cassazione della sentenza del tribunale di Lecce emessa, ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., in data 29.4.2009 in tema di pagamento contributo agricolo.

Ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati, una volta entrato in vigore il D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo 1^.

Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo lì descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, nn. 1), 2), 3) e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Preliminarmente, va disattesa l’eccezione proposta dal resistente di inammissibilità del ricorso per tardività, non risultando, dagli atti depositati, che la sentenza sia stata notificata (nè il resistente allega atti dai quali risulti che la sentenza – come afferma – è stata notificata il 28.9.2009).

Il ricorso rispetta il dettato di cui all’art. 366 bis c.p.c..

La cassazione è chiesta per violazione di norme di diritto (artt. 347 e 165 c.p.c.).

Il quesito è posto alle pagg. 5-6 del ricorso.

Il ricorso è manifestamente fondato sulla base del seguente principio di diritto: Il termine per la costituzione dell’appellante, ai sensi dell’art. 347 cod. proc. civ., in relazione all’art. 165 cod. proc. civ., decorre dal momento del perfezionamento della notificazione dell’atto di appello nei confronti del destinatario, e non dal momento della consegna di tale atto all’ufficiale giudiziario, che rileva, invece, solo ai fini della tempestività dell’impugnazione (da ultimo Cass. 20.4.2010 n. 9329).

Nella specie la notificazione dell’atto di appello è avvenuta, nei confronti di tutti gli appellati, a mezzo del servizio postale e si è perfezionata in data 14.10.2004 (l’atto era stato consegnato all’ufficiale giudiziario il 12.10.2004).

L’appello risulta iscritto a ruolo, con conseguente costituzione dell’appellante, il 23.10.2004, nel rispetto del termine di dieci giorni – di cui agli artt. 347 e 165 c.p.c., dal perfezionamento della notificazione dell’atto di appello ( 14.10.2004).

Erroneamente, pertanto, il giudice del merito ha dichiarato l’improcedibilità per inosservanza dei termini per la costituzione in giudizio”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in Camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso è accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata al tribunale di Lecce in persona di diverso magistrato.

Le spese vanno rimesse al giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa e rinvia, anche per le spese, al tribunale di Lecce in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2011

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