Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13016 del 10/06/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 13016 Anno 2014
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: DOGLIOTTI MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso 4316-2007 proposto da:
COMUNE DI LATERZA, in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL
VIMINALE 43, presso l’avvocato CERASA ETTORE,

Data pubblicazione: 10/06/2014

rappresentato e difeso dall’avvocato PANCALLO
ANTONIO, giusta procura a margine del ricorso;
8,0Q0q$309- 3,o
– ricorrente –

2014

contro

707

EDIL PUTIGNANO S.R.L.,
rappresentante

pro

in persona del legale
tempore,

elettivamente

1

domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 60, presso
l’avvocato MASTROBUONO SEBASTIANO, rappresentata e
difesa dall’avvocato ALTAMURA ANTONIO, giusta
procura a margine del controricorso;

controricorrente

D’APPELLO DI LECCE – SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO,
depositata il 30/10/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/03/2014 dal Consigliere Dott. MASSIMO
DOGLIOTTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
raccoglimento del primo motivo, assorbiti gli

avverso la sentenza n. 290/2006 della CORTE

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata, il Comune di Laterza proponeva
opposizione a decreto ingiuntivo, emesso nei suoi confronti, dal Presidente del

l’importo di lire 185.296.156, a titolo di revisione prezzi e liquidazione di
interessi legali e moratorynerenti ad appalto di adeguamento e completamento
dell’impianto di depurazione del Comune stesso.
Costituitosi regolarmente il contraddittorio, l’impresa appaltatrice chiedeva il
rigetto dell’opposizione, e l’accoglimento di una domanda riconvenzionale di
risarcimento dei danni ad essa cagionati dal Comune,e che si quantificavano in
lire 50.000.000.
Il Tribunale di Taranto, con sentenza in data 26/02/2003, accoglieva in parte
l’opposizione proposta dal Comune, dichiarando il difetto di giurisdizione del
giudice ordinario circa la revisione prezzi, ma pure, parzialmente, la
riconvenzionale dell’Impresa, condannando il Comune al pagamento di e.
692,33 nonché 30.580,36.
Proponeva appello il Comune. Costituitosi il contraddittorio, l’impresa appellata
chiedeva il rigetto dell’appello, e proponeva appello incidentale in ordine alle
proprie riconvenzionali
La Corte di Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, con sentenza del
30 ottobre 2006, dichiarava inammissibile l’appello principale per mancata
produzione della delibera della Giunta Municipale eche aveva autorizzato il
Sindaco alla impugnazione; accoglieva in parte l’appello incidentale e

1

Tribunale di Taranto, n. 50 del 1999, a favore di EDIL Putignano srl., per

condannava il Comune al pagamento della somma di

e.

1.850,2 , oltre interessi

legali.
Ricorre per cassazione il Comune appellante.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivoi il ricorrente lamenta violazione degli artt. 35 – 36 L. 142
del 1990; n. 48 — 50 D.L. n. 267 del 2000; art. 83 cpc, in ordine all’asserita
illegittimità del conferimento della procura alle liti da parte del Sindaco.
Con il secondo violazione dell’art. 35 DPR n3 del 1962, art1218 cc. nonché
vizio di motivazione, con riferimento al pagamento degli interessi moratori.
Con il terzoe violazione dell’art. 35 predetto, art. 3 L. 741 del 1981, in ordine alla
anticipazione del prezzo di appalto.
Con il quarto, violazione dell’art. 35 predetto, e dell’art. 1218 c.c., nonché vizio
di motivazione, in ordine all’ assenza di imputabilità al Comune per ritardo nella
somministrazione degli acconti.
Il primo motivo del ricorso va accoltoiin quanto fondato.

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Giurisprudenza consolidata di questa Corte ( Cass. S.u. 1(17550 del 2002; n.
186 del 2001 ) precisa che dal nuovo ordinamento delle autonomie locali
( articoli 35 — 36 L. n. 140 del 1990 ), poi trasfusi negli artt. 48 — 50 del DLgs.
N. 267 del 2000 T.U. sugli ordinamenti degli Enti Locali, emerge che
competente a conferire al difensore del Comune la procura alle liti è il Sindaco
non essendo necessaria l’autorizzazione della Giunta Municipale, posto che al
Sindaco è attribuita la rappresentanza dell’Ente, mentre la Giunta ha una

2

Resiste con controricorso l’impresa appellata.

competenza soltanto residuale, sussistente nei limiti in cui norme legislative o
statutarie non la riservino al Sindaco stesso.
Appare dunque pienamente valida la procura alle liti conferita dal Sindaco per la

della delibera della giunta municipale. L’accoglimento del primo motivo
produce necessariamente l’assorbimento degli altri motivi proposti.
Va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Lecce, in
diversa composizione, per nuovo giudizio di merito, nonché per la
determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P . Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza
impugnata, e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Lecce, in
diversa composizione.
Roma, 27 marzo 2014

impugnazione d’appello, anche in assenza ( o in mancanza della produzione )

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