Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13015 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 30/06/2020), n.13015

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33075-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

KALEYA DI R.S. E C. SNC, S.R.,

S.G., S.M.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 689/2018 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE,

depositata il 10/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della società contribuente avverso l’avviso di accertamento per IVA 2008 e la Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate;

l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato a due motivi e successivamente depositava istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere mentre la società contribuente non si costituiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia delle entrate denuncia nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56 nonchè della L. n. 212 del 2000, art. 7;

considerato che con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 41, convertito in L. n. 427 del 1993 e dell’art. 2697 c.c.

Considerato che, a seguito del ricorso, l’Avvocatura dello Stato depositava istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere dal momento che la direzione regionale della Toscana dell’Agenzia delle entrate aveva comunicato che la parte contribuente aveva presentato domanda del D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 139 del 2018 e che la domanda e il relativo versamento sono stati effettuati nei termini prescritti dal citato art. 6 e che le spese devono essere compensate come previsto dal citato D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13 (Cass. 11 novembre 2019, nn. 29015, 29016, 29017, 2901929020; 6 novembre 2019, n. 28560; 5 novembre 2019, n. 28438).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 30 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 30 giugno 2020

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