Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13015 del 23/06/2016


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Cassazione civile sez. III, 23/06/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 23/06/2016), n.13015

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 14729 del ruolo generale dell’anno

2013, proposto da:

P.B. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e

difeso, giusta procura a margine del ricorso, dagli avvocati Sergio

De Fusco (C.F.: DFSSRG50D25C129M) e Michele Buonocore (C.F.:

BNCMHL49L27L845U);

– ricorrente –

nei confronti di:

UNICREDIT S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in persona dei procuratori

speciali Pi.Pa. e M.M. rappresentati e difesi,

giusta procura in calce al controricorso, dall’avvocato Fabio

Accardo (C.F.: CCRFBA53E06L259Y);

– controricorrente –

nonchè

COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA (NA), in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimato –

per la cassazione della sentenza pronunziata dalla Corte di Appello

di Napoli n. 2025/2012, depositata in data 7 giugno 2012;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

11 maggio 2016 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo;

uditi:

l’avvocato Maria Panetta, per delega dell’avvocato Sergio De

Fusco, per il ricorrente;

il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale

Dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.B. agì in via esecutiva nei confronti del comune di Castellammare di Stabia per l’espropriazione dei crediti vantati dall’ente nei confronti del suo tesoriere Banca di Roma S.p.A. (oggi Unicredit S.p.A.).

Quest’ultimo dichiarò, ai sensi dell’art. 547 c.p.c., la sussistenza di un saldo positivo del rapporto di tesoreria, benchè assoggettato ai vincoli di cui del D.Lgs. n. 77 del 1995, in base alle delibere di impignorabilità adottate e notificate dal comune.

Il creditore chiese l’assegnazione delle somme pignorate. Il comune si costituì e propose opposizione all’esecuzione, deducendo l’impignorabilità dei crediti aggrediti con l’azione esecutiva.

Il giudice dell’esecuzione sospese l’esecuzione ai sensi dell’art. 624 c.p.c. e dispose la trattazione dell’opposizione in sede contenziosa. Successivamente il creditore propose, con autonomo atto di citazione, domanda di accertamento dell’obbligo del terzo ai sensi dell’art. 548 c.p.c..

Riuniti i suddetti giudizi, il Tribunale di Torre Annunziata dichiarò cessata la materia del contendere, avendo il comune nelle more provveduto all’estinzione del debito portato dal titolo esecutivo, e compensò integralmente le spese di lite tra tutte le parti.

La sentenza venne impugnata sia dal P. che dall’Unicredit S.p.A., i quali chiesero reciprocamente la condanna della controparte al pagamento delle spese del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, sulla base del principio della soccombenza virtuale.

La Corte di Appello di Napoli, in riforma della decisione di primo grado, ritenuta la virtuale soccombenza del P., lo ha condannato a pagare ad Unicredit S.p.A. le spese del doppio grado del giudizio (liquidate in Euro 1.770,00 per il primo e in Euro 1.700,00 per il secondo grado), mentre ne ha disposto compensazione integrale nei rapporti con il Comune di Castellammare di Stabia.

Ricorre il P., sulla base di sei motivi, illustrati con memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Resiste con controricorso Unicredit S.p.A..

Non ha svolto attività difensiva in questa sede il comune intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la pronunzia impugnata, la corte di merito, dichiarata la nullità della sentenza di primo grado per difetto assoluto di motivazione, e decidendo la controversia nel merito, previo accertamento della cessazione della materia del contendere, ha ritenuto (virtualmente) inammissibile la domanda proposta dal P. ai sensi dell’art. 548 c.p.c., sia perchè la dichiarazione del tesoriere terzo pignorato era stata resa in maniera completa e in senso positivo, e quindi non sussistevano i presupposti e l’interesse ad agire necessari per la instaurazione del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, sia perchè la relativa istanza non era stata proposta al giudice dell’esecuzione nel corso del processo esecutivo e l’azione era stata esercitata al di fuori di tale processo, con autonomo atto di citazione.

L’inammissibilità dell’azione del P. risulta dunque fondata su due diverse ragioni giuridiche, ciascuna di per sè sufficiente a giustificarla.

Ne consegue che la correttezza anche di una sola di tali ragioni comporta l’infondatezza del ricorso (per difetto di interesse in relazione ai motivi attinenti all’altra).

Il ricorrente contesta la prima ratio decidendi con i primi quattro motivi di ricorso, la seconda con il quinto (mentre l’ultimo motivo riguarda il regime delle spese di lite, anche quale conseguenza della fondatezza dei precedenti).

2. In particolare, con i primi quattro motivi del ricorso, denunziando rispettivamente “falsa applicazione dell’art. 547 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, “falsa applicazione dell’art. 553 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, “falsa applicazione all’azione di accertamento, proposta dal P. ex art. 548 c.p.c., dell’art. 100 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4” e “falsa applicazione dell’art. 548 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, il ricorrente deduce in sostanza che la corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto la dichiarazione del tesoriere “completa e corretta”, e quindi positiva ai sensi dell’art. 553 c.p.c., sebbene essa non specificasse l’esatto ammontare dei fondi esistenti, non chiarisse se esistevano altri fondi oltre a quelli dichiarati e non indicasse la condizione di quelli esistenti in rapporto alla Delib.

comunale di destinazione e ai pagamenti successivi. Sostiene inoltre che, avendo il giudice dell’esecuzione omesso di chiedere i chiarimenti necessari al terzo in ordine alla suddetta dichiarazione e di pronunziarsi sulla propria istanza di assegnazione (che andava intesa come radicale contestazione della dichiarazione stessa e non come riconoscimento del suo carattere positivo) era proprio interesse, rilevante ai sensi dell’art. 100 c.p.c., porre rimedio a queste omissioni, proponendo il giudizio di cui all’art. 548 c.p.c., peraltro con oggetto identico a quello dell’opposizione proposta dal comune ai sensi dell’art. 615 c.p.c. (e cioè l’accertamento della pignorabilità dei crediti pignorati), il che sarebbe confermato dalla circostanza che il comune solo dopo l’esercizio di tale azione pagò il suo debito.

Tali motivi – che, per quanto sopra chiarito, possono essere congiuntamente esaminati – sono infondati.

La pronunzia impugnata ha correttamente applicato i principi di diritto che disciplinavano (nel regime normativo applicabile ratione temporis) la dichiarazione di quantità del terzo pignorato ed il giudizio di accertamento dell’obbligo di questi, ai sensi degli artt. 547, 548 e 553 c.p.c..

Si deve ribadire in proposito il principio di diritto per cui l’indicazione dell’esistenza di un vincolo di destinazione, in occasione delle dichiarazione resa dal term ai sensi dell’art. 547 c.p.c., non fa venire meno il carattere di positività della dichiarazione stessa, e che tutte le Questioni relative alla pignorabilità dei crediti oggetto dell’azione esecutiva (e quindi delle somme detenute dal tesoriere), in presenza di eventuali vincoli di destinazione, esulano dall’oggetto del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo (giurisprudenza costante: Cass., Sez. U, Sentenza n. 9407 del 18/12/1987, Rv. 456541; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 9623 del 15/11/1994, Rv. 488614; Sez. L, Sentenza n. 6667 del 29/04/2003, Rv. 562536; Sez. 3, Sentenza n. 387 del 11/01/2007, Rv.

595611; Sez. 3, Sentenza n. 4212 del 23/02/2007, Rv. 595615; Sez. 3, Sentenza n. 23727 del 16/09/2008, Rv. 604977; Sez. 3, Sentenza n. 12259 del 27/05/2009, Rv. 608377; Sez. 3, Sentenza n. 3790 del 18/02/2014, Rv. 630151; Sez. 3, Sentenza n. 10243 del 20/05/2015, Rv.

635445).

Va inoltre osservato che la dichiarazione di quantità resa ai sensi dell’art. 547 c.p.c. (nel testo anteriore alle modifiche intervenute nel 2012) non richiede necessariamente che il terzo indichi in ogni caso l’esatto ammontare della propria obbligazione, potendo essere anche sufficiente, ai fini dell’esecuzione (e dell’assegnazione delle somme pignorate), la dichiarazione che tale obbligazione sia di importo superiore al credito per cui si procede e delle relative spese. La esatta specificazione dell’ammontare di essa va dunque effettuata solo Quando sia rilevante ai fini del processo esecutivo (ed il ricorrente, nella specie, non ha precisato, e tanto meno ha dimostrato di avere precisato nelle fasi di merito, quale interesse aveva a tale indicazione).

Per quanto attiene ai vincoli di impignorabilità derivanti dalla legislazione sugli enti locali, inoltre, deve senz’altro escludersi che costituisca obbligo del terzo tesoriere specificare se è stato rispettato, nei pagamenti dell’ente successivi all’imposizione del vincolo, l’ordine di ricezione delle fatture: si tratta di informazioni che non sono nella sua disponibilità e che comunque non rientrano nell’oggetto della dichiarazione di quantità, attenendo alla mera pignorabilità del credito e non alla sua esistenza.

Perchè la dichiarazione di quantità possa essere considerata completa e positiva è quindi sufficiente che il terzo tesoriere dichiari le somme esistenti presso di lui, di cui l’ente è creditore – indicando eventualmente le delibere notificategli che impongono vincoli di impignorabilità – nonchè gli ulteriori pignoramenti relativi ai medesimi crediti.

Tutte le questioni attinenti alla pignorabilità dei crediti oggetto di espropriazione vanno invece accertate di ufficio dal giudice dell’esecuzione ovvero eventualmente dedotte dall’ente esecutato con opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c..

A quelli relativi al contenuto della dichiarazione di quantità corrispondono poi i limiti dell’oggetto del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo di cui all’art. 549 c.p.c., che in nessun caso può essere instaurato al fine di accertare la pignorabilità dei crediti assoggettati al vincolo esecutivo, potendo avere ad oggetto esclusivamente la loro esistenza.

Ne consegue che è corretta la conclusione della corte di merito secondo cui, nella specie, non sussistevano i presupposti per l’instaurazione del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, essendo stata dichiarata l’esistenza presso il tesoriere delle somme di cui l’ente era creditore, benchè oggetto di vincolo di impignorabilità, essendo quindi la dichiarazione di quantità positiva, e sussistendo esclusivamente, nella sostanza, una questione di pignorabilità dei crediti aggrediti in via esecutiva.

3. Con il quinto motivo del ricorso, denunziando “ulteriore falsa applicazione dell’art. 548 c.p.c., in relazione al motivo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, il ricorrente deduce che la corte di appello avrebbe errato nel ritenere irritualmente proposta, “al di fuori del processo esecutivo”, la propria domanda di accertamento dell’obbligo del terzo. Al contrario, egli sostiene che la domanda faceva espresso riferimento a tale processo, al quale era quindi da ritenersi in stretta correlazione, ed era stata proposta al Tribunale di Torre Annunziata – sezione distaccata di Castellammare di Stabia, quale giudice competente per l’esecuzione contro il comune, con citazione a comparire addirittura nello stesso giorno fissato per l’udienza dell’opposizione all’esecuzione proposta dal comune, anche per ragioni di economia processuale, avendo i due giudizi il medesimo oggetto. Sostiene inoltre che tale domanda, quale esplicitazione dell’istanza di accertamento già (implicitamente) contenuta nell’istanza di assegnazione avanzata all’udienza davanti al giudice dell’esecuzione, ben poteva essere proposta, anche in pendenza della sospensione del processo esecutivo, non costituendo atto di esecuzione in senso stretto.

Il motivo è inammissibile per difetto di interesse, in conseguenza della rilevata infondatezza dei primi quattro motivi, attinenti –

come già chiarito – ad una ratio decidendi autonomamente sufficiente a fondare la decisione impugnata.

Va infatti ribadito in proposito il principio di diritto per cui “in tema di ricorso per cassazione, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l’omessa impugnazione di tutte le “rationes decidendi” rende inammissibili, per difetto di interesse, le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand’anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre non impugnate, all’annullamento della decisione stessa” (cfr. ad es., ex multis, Cass., Sentenza n. 20118 del 18/09/2006), principio che può evidentemente estendersi all’ipotesi di riconosciuta infondatezza dei motivi di censura relativi ad una delle autonome e sufficienti ragioni della decisione.

Le considerazioni che seguono – che danno comunque conto dell’infondatezza del motivo di ricorso in esame – verranno quindi svolte per mera completezza espositiva.

Orbene, risulta certamente corretta la valutazione della corte di appello in relazione all’insussistenza degli ulteriori presupposti per farsi luogo al giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, consistenti nella contestazione della dichiarazione e nell’istanza del creditore.

In primo luogo, va escluso che la mera richiesta di assegnazione del credito pignorato possa essere qualificata come contestazione della dichiarazione di quantità resa dal terzo: essa al più potrebbe configurarsi come implicita richiesta al giudice dell’esecuzione di ritenere positiva la dichiarazione resa e (esclusa la sussistenza del vincolo di impignorabilità) di procedere all’assegnazione delle somme pignorate.

In ogni caso, la sola contestazione della dichiarazione non basterebbe a giustificare l’instaurazione del giudizio di accertamento, occorrendo espressa istanza in tal senso, nella specie certamente non proposta all’udienza davanti al giudice dell’esecuzione (cfr. in proposito Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12113 del 17/05/2013, Rv. 626401).

E’ infine corretto in diritto il principio affermato dalla corte di appello, secondo cui non è consentita la proposizione del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo con atto di citazione autonomo, in quanto l’esercizio della relativa azione richiede la preventiva istanza diretta al giudice dell’esecuzione, da proporsi nel corso del processo esecutivo.

E non possono esservi dubbi, per quanto fin qui chiarito, sia che nella specie tale istanza non venne proposta, in quanto venne semplicemente chiesta l’assegnazione del credito pignorato, sia che comunque essa non avrebbe potuto essere proposta, in quanto il contenuto della dichiarazione di quantità – con riguardo all’esistenza di crediti dell’ente presso il proprio tesoriere di importo sufficiente alla soddisfazione di quello per cui si procedeva – non era affatto in contestazione, essendo in discussione esclusivamente la pignorabilità di tali crediti, questione del tutto estranea all’oggetto del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo di cui all’art. 548 c.p.c..

4. Con il sesto motivo del ricorso, denunziando “falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, il ricorrente deduce che, avendo la corte di appello dichiarato inammissibile la propria azione di accertamento dell’obbligo del terzo, si era determinata una soccombenza reale, onde non poteva essere emessa condanna alle spese in base al principio della soccombenza virtuale.

Il motivo è infondato.

La corte di appello ha ritenuto inammissibile l’azione del ricorrente ai soli fini della soccombenza virtuale, ma non ha in alcun modo messo in dubbio la avvenuta cessazione della materia del contendere sul merito del giudizio, essendo intervenuto il pagamento del credito per cui si procedeva in via esecutiva.

5. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna il ricorrente a pagare le spese del presente giudizio in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 4.300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2016

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