Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13015 del 23/06/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13015 Anno 2015
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: PETITTI STEFANO

sul ricorso proposto da:
TERZI Giancarlo (TRE GCR 47T22 A794Y), rappresentato e
difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dagli
Avvocati Paolo Bonomi e Alessio Petretti, elettivamente
domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, via
degli Scipioni n. 268;

ricorrente

contro
CONDOMINIO

EDELWAIS

(95020760161),

in

persona

dell’amministratore pro tempore, rappresentato a difeso,
per procura speciale a margine del controricorso, dagli
Avvocati Calogero Gibilaro e Gabriele Pafundi,
elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in
Roma, viale Giulio Cesare n. 14;
controricorrente

4429.
-45

Data pubblicazione: 23/06/2015

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di
Brescia n. 797 del 2012, depositata il 21 giugno 2012.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 21 maggio 2015 dal Consigliere relatore

sentiti gli Avvocati Alessio Petretti, per il
ricorrente, e Emanuela Romanelli, per delega dell’Avvocato
Pafundi, per il resistente.
Ritenuto che il precedente relatore

designato alla

trattazione del ricorso ha depositato la seguente
relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
«[._] 1. Il Tribunale di Bergamo, con sentenza del
16/5/2007, su ricorso dei condomini Terzi Giancarlo,
Caniglia Antonio e Albertin Rosa, annullava una delibera
del Condominio Edelweiss in quanto quest’ultimo non Aveva
provato di avere tempestivamente comunicato al Terzi
l’avviso di convocazione dell’assemblea straordinaria del
22/3/2006.
La Corte di Appello di Brescia con sentenza accoglieva
l’appello dal Condominio e rigettava la domanda di
annullamento dei condomini ricorrenti condannandoli alle
spese del doppio grado.
La Corte di appello riteneva provata la tempestiva
comunicazione dell’avviso di convocazione così motivando:

-2-

Dott. Stefano Petitti;

ӈ incontestato che

tutti i

condomini hanno

ricevuto

l’avviso in data 13/3/2006, entro il termine e che al
condomino Giancarlo

Terzi, non

reperito

consegna, è stato invece lasciato in pari

all’atto

della

data un avviso

essendo

stato adeguatamente provato l’avvenuto

recapito da parte di Sofipost s.r.1.,

incaricata

consegna, dell’avviso di giacenza dilla
raccomandata
condomino Terzi”

dilla

lettera

inserito nella cassetta delle lettere del
(pag. 12)

“_ la conoscenza dell’avviso di convocazione risulta già

provata

dall’immissione nella cassetta dilla posta del

destinatario” (pag. 13).
Giancarlo Terzi ha proposto ricorso affidato a due motivi.
Il condominio ha_resistito_con controricorso.
2. Preliminarmente, si osserva che non risulta notificato
il ricorso anche ai condomini Caniglia e Albertin che pure
erano parti costituite nel giudizio di appello e non
estromesse.
Ne consegue che dovrà essere ordinata l’integrazione del
contraddittorio.
3.

Ove il Collegio dovesse ritenere superabile questo

preliminare rilievo, non merito si osserva quanto segue.
4. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce il
vizio di motivazione in ordine alla prova dell’immissione

-3-

di giacenza” (pag. 11)

nella sua cassetta delle lettere dell’avviso dà giacenza
della raccomandata con la quale si dava avviso di
convocazione dell’assemblea straordinaria del 22/3/2006.
Il ricorrente sostiene:

convocazione;
– di avere ricevuto l’avviso di giacenza solo dopo che si
era tenuta l’assemblea;
– di avere dedotto, nella comparsa di costituzione in
appello, di non avere trovato avviso di deposito nella
cassetta delle lettere;

che era onere del condominio provare la rituale

comunicazione dell’avviso di convocazione;
– che la Corte di appello non poteva ritenere incontestato
e provato che fosse stato lasciato avviso di giacenza.
5. Il motivo è manifestamente fondato.
Dalla lettura della sentenza di appello (v. sgpra i brani,
riportati in corsivo, della motivazione che affrontano il
tema della prova dell’immissione dell’avviso di giacenza
nella cassetta delle lettere del Terzi) risulta del tutto
incomprensibile ].’iter logico-giuridico che ha condotto il
giudice di appello ad affermare che era adeguatamente
provato l’avvenuto recapito dà parte di Sofipost s.r.1.,
incaricata della consegna, del’ avviso di giacenza della

– di avere sempre contestato di avere ricevuto l’avviso di

lettera raccomandata

inserito nella cassetta delle

lettere del condomino Terzi.
L’avviso di convocazione era stato spedito a mezzo posta
e, pacificamente, non consegnato (al) destinatario, con la

la spedizione, ma anche che l’avviso di giacenza
(adempimento che consente di acquisire conoscenza
dell’invio della comunicazione e la conoscibilità del suo
contenuto) fosse stato immesso nella cassetta postale del
destinatario.
6. Resta assorbito dal rigetto dall’accoglimento del primo
motivo (e dalle ragioni del suo accoglimento) il secondo
motivo che censura la decisione sotto il diverso profilo
della violazione degli axtt. 115 c.p.c. e 1335 e 2697 c.c.
7. In conclusione il ricorso può essere trattato in camera
di consiglio, in applicazione degli artt. 380 bis e 375
c.p.c. per essere dichiarato manifestamente fondato».
Zetta la memoria depositata dal controricorrente.
Considerato

che il Collegio ritiene necessaria la

integrazione del contraddittorio nei confronti di Caniglia
Antonio e Albertin Rosa, parti di entrambi i gradi di
merito;
che a tal fine va assegnato il termine di sessanta
giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, e va
disposto il rinvio a nuovo ruolo della causa, disponendosi

-5-

conseguenza che era onere dal condominio provare non solo

sin d’ora la trasmissione del ricorso alla Sezione
Seconda.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte ordina la integrazione dal contraddittorio

a tal fine il termine di sessanta giorni dalla
comunicazione dalla presente ordinanza; dispone il rinvio
della causa a nuovo ruolo e la sua trasmissione alla
Seconda Sezione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione,

R\

nei confronti di Caniglia Antonio e Albertin Rosa; assegna

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