Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13015 del 10/06/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 13015 Anno 2014
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: DOGLIOTTI MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso 8742-2007 proposto da:
FALLIMENTO I.S.A. COSTRUZIONI GENERALI S.P.A. (C.F.
00737660159), in persona del curatore dott.
VINCENZO DI FANI, elettivamente domiciliato in

Data pubblicazione: 10/06/2014

ROMA, VIA LAZIO 20/C, presso l’avvocato DOTTO
MASSIMO, rappresentato e difeso dall’avvocato
2014

PIAZZA MASSIMO, giusta procura in calce al ricorso;

705

ricorrente

contro

COMUNE DI FIRENZE;

1

- intimato –

sul ricorso 12896-2007 proposto da:
COMUNE DI FIRENZE (C.F. 01307110484), in persona
del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DORA l, presso l’avvocato LORIZIO

unitamente all’avvocato PERUZZI SERGIO, giusta
procura a margine del controricorso e ricorso
incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

FALLIMENTO I.S.A. COSTRUZIONI GENERALI S.P.A.;
– intimato –

avverso la sentenza n.

175/2006 della CORTE

D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 31/01/2006;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 27/03/2014 dal Consigliere
Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato M. PIAZZA che

MARIA ATHENA, che lo rappresenta e difende

ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale,
rigetto del ricorso incidentale;
udito,

per

il controricorrente e

ricorrente

incidentale, l’Avvocato M.A. LORIZIO che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso incidentale, rigetto del
ricorso principale;

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udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale, accoglimento del
M

ricorso incidentale.

3

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata, il Comune di Firenze, proponeva
opposizione a decreto ingiuntivo, emesso nei suoi confronti, dal Presidente del

S.p.A., in proprio e quale capogruppo delle imprese riunite, Costruzioni Magri
Geom. Anselmo S.p:A. , Alcatel Italia S.p.A. e Policarbo S.p.A., per l’importo
di lire 645.667.659, a titolo di rifusione degli interessi di mora i maturati per
ritardato pagamento delle rate di acconto e saldo, della revisione prezzi e delle
anticipazioni i relative all’appalto di lavori dell’area di Campo di Marte, in
occasione dei campionati mondiali di calcio del 1990.
Costituitosi regolarmente il contraddittorio, l’ISA

chiedeva il rigetto

dell’opposizione.
Il Tribunale di Firenze,

con sentenza in data 25/08/2001, accoglieva

l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo.
Proponeva appello il fallimento della ISA Costruzioni Generali ( nelle more
processuali i prima ammessa al concordato preventivo e poi dichiarata fallita ).
Costituitosi il contraddittorio, il Comune di Firenze chiedeva il rigetto
dell’appello.
La Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 31 gennaio 2006, in parziale
riforma, condannava il Comune di Firenze a pagare la somma di Euro
corrispondenti a lire 172.086.176.
Ricorre per cassazione il Fallimento ISA, che pure deposita memoria per
l’udienza.

1

Tribunale di Firenze in data 12/06/1995, a favore di ISA Costruzioni Generali

Resiste con controricorso (11. Comune di Firenze che pure propone ricorso
incidentale.

Vanno preliminarmente riuniti i ricorsi contro la medesima sentenza, recanti
numero d’ordine differente, ai sensi dell’art. 335 c.p.c.
Con il primo motivo del ricorso principale, il Fall.to ISA lamenta violazione
degli artt. 35 – 36 DPR n. 1063 del 1962, nonché art. 4, L. N. 741 del 1981, 14
Preleggi, 13 D.L. n. 55 del 1983, convertito nella L. n. 131 del 1983, nella parte
in cui la sentenza impugnata ha escluso la decorrenza degli interessi per il
periodo compreso tra la richiesta del finanziamento alla Cassa Depositi e Prestiti
e l’effettiva irrogazione del finanziamento.
Con il secondo, violazione degli artt. 35 — 36 DPR n. 1063 del 1962, nonché art.
4 L. n. 741 del 1981, 14 Preleggi, 13 D.L. n. 55 del 1983, convertito nella L. N.
131 del 1983, in quanto la predetta esclusione della decorrenza degli interessi
era stata ritenuta operante/ nonostante non risultasse il finanziamento della Cassa
Depositi e Prestiti nella lettera di invito alla licitazione privata, inerente al
contratto de quo.
Con il terzo, violazione dell’art. 91 cpc, per avere la Corte di Appello
compensato per un terzo le spese dei due gradi del giudizio.
Con il primo motivo del ricorso incidentale, il Comune di Firenze lamenta
violazione degli artt. 1362 ss. C.c., con riferimento agli artt.33, 34 e 35 DPR

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MOTIVI DELLA DECISIONE

1063 del 1962/ nonché vizio di motivazione, in ordine all’esistenza tra le parti di
un accordo sulla formazione dei certificati di pagamento dei S.A.L. e della
revisione prezzi.

omessa motivazione, in ordine al principio di buona fede nell’esecuzione del
contratto.
Con il terzo, violazione degli artt. 1362 ss. C.c., con riferimento agli artt. 33, 34
e 35 DPR 1063 del 1962, non avendo considerato la Corte di merito il termine di
45 gg. per l’emissione dei certificati di pagamento / ai sensi dell’art. 33 predetto
decreto, entro il quale non si producono interessi.
Con il quarto, violazione dell’art. 112 c.p.c. e omessa motivazione, non
essendosi il giudice a quo pronunciato in ordine ai pagamenti già effettuati dal
Comune.
Con il quinto, violazione dell’art. 91 c.p,c., per avere la Corte di Appello
condannato il Comune al pagamento delle spese dei due gradi, in ragione di due
terzi.
Va preliminarmente precisato che la sentenza impugnata è stata depositata in
data 31/1/2006, e dunque anteriormente alla operatività dell’art. 366 bis c.p.c.
introduttivo dei quesiti di diritto: le eccezioni relative sollevate non hanno
pregio.
Esaminando il primo e secondo motivo del ricorso principale, tra loro
RA,RAAP;
strettamente collegati, ~dì al pagamento degli interessi in caso di
finanziamento della Cassa Deposito e Prestiti, correttamente il giudice a quo

3

Con il secondo, violazione degli artt. 1375 ss c.c. e dell’art. 112 c.p.c., nonché

richiama giurisprudenza ampiamente consolidata di questa Corte: è applicabile
l’art. 13 DL n. 55 del 1983, per il quale non decorrono gli interessi moratori per
il tempo intercorrente tra la spedizione della domanda di somministrazione e la

tesoreria provinciale, anche se nel contratto manchi il richiamo a tale norma e
nel bando di gara quello al predetto finanziamento, purchè questo sia
desumibile dal contratto di appalto ( tra le altre, Cass. N. 7343 del 1997; n. 6540
del 2000). La medesima giurisprudenza chiarisce che tale previsione si applica
pure all’appalto di opere pubbliche, come nella specie, e non soltanto per
l’appalto di servizi. Osserva il giudice a quo che non vi fu bando / perché il
contratto fu stipulato a trattativa privata,ma il finanziamento risultava
all’evidenza dal contratto stesso.
Vanno ora esaminati i primi quattro motivi del ricorso incidentale.
Quanto al primo, va precisato che la sentenza impugnata, con motivazione
adeguata e non illogica, precisa che il Comune non ha dimostrato che fosse stata
pattuita tra le parti una deroga scritta alla disciplina degli interessi, contenuta nel
capitolato generale. Né si poteva affermare — così continua la sentenza
impugnata – che la prassi allegata dal Comune stesso costituisse manifestazione
della volontà delle imprese di rinunciare ai termini previsti in loro favore dal
capitolato: sosteneva il Comune che il direttore dei lavori redigeva i certificati di
pagamento che poi inviava all’impresa capogruppo per le necessarie fatturazioni /
e, una volta ricevuta la completa documentazione, la inviava all’ingegnere capo
del comunii

ad emettere i predetti certificati. Correttamente il giudice

4

ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente sezione di

a quo precisa che nulla avrebbe impedito al direttore dei lavori di inviare
comunque subito al competente organismo del comune il certificato da lui
redatto e contestualmente di inviarne pure copia alle imprese appaltatrici. In tal

lavori ad emettere i certificati di pagamento appare al riguardo irrilevante, non
venendo comunque in considerazione la prova di una rinuncia ai termini da
parte delle imprese appaltatrici.
Va osservato che, come del resto argomenta il giudice a quo, gli interessi
previsti dagli art. 35, 36 del capitolato generale in questione hanno natura
moratoria e presuppongono quindi la colpa del committente, e tuttavia tale colpa
si presume fino a prova contraria, offerta dall’amministrazione ( al riguardo / si
ravvisa giurisprudenza consolidata di questa Corte: tra le altre, Cass. N. 15299
del 2000).
Quanto al secondo motivo, tratta la sentenza impugnata di “equità” e il Comune
ricorrente afferma che vi sarebbe stato un travisamento t in quanto esso faceva
riferimento alla differente nozione di buona fede. Va peraltro precisato che alla
fattispecie concreta non si attagliano né il principio di equità né quello di buona
fede. Ancora una volta, la Corte di merito chiarisce, con argomentazione
adeguata e non illogica, che il principio di equità, ma all’evidenza anche quello
di buona fede, dovrebbe giovare semmai alle imprese appaltatrici, considerando
che il capitolato fa sorgere il diritto all’acconto e conseguentemente la
decorrenza degli interessi, in mancanza di pagamento, partendo da una specifica

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sensot l’affermazione contestata dal comune circa la competenza del direttore dei

misura dell’avanzamento dei lavori, secondo un criterio ” saldamento e
obbiettivamente sinallagmatico ” .
Circa l’affermato periodo “neutro” di quarantacinque giorni /durante il quale, ai

( terzo motivo ) va precisato che tale periodo si riferisce alla diversa ipotesi di
,

ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento: nella specie, al contrario,
vengono in considerazione gli interessi da ritardato pagamento, a seguito
dell’emissione dei predetti certificati.
Quanto all’ opponibilità alla ricorrente principale del pagamento intervenuto nel
corso del giudizio di primo grado a favore della Magri Anselmo S.p.A.( quato
motivo ), correttamente il giudice a quo l’ha esclusa /in quanto/con il fallimento
della ISA capo gruppoera intervenuta estinzione del mandato in forza del quale
la stessa società aveva promosso il presente giudizio anche per conto delle altre
imprese appaltatrici: pertanto il pagamento effettuato ad una impresa
dell’associazione temporanea è privo di ogni effetto riguardo al credito
individuale, a tutela del quale la Isa, tramite il fallimento, ha proposto
l’impugnazione.
Adeguatamente motivato appare infine il regime delle spese dei primi due gradi
di giudizio: ( questione sollevata dal terzo motivo del ricorso principale e dal
quinto di quello incidentale );i1 giudice a quo ha considerato l’esito complessivo
del giudizio e la soccombenza prevalente del Comune/ ponendo a suo carico le
spese di cause in ragione di due terzi.
Vanno pertanto rigettati i due ricorsi.

6

sensi dell’art. 33 DPR n. 1063 del 1962 t non vi sarebbe decorrenza degli interessi

Il tenore della decisione richiede la compensazione delle spese per il presente
giudizio di legittimità.
P .Q.M.

giudizio di legittimità.
Roma, 27 marzo 2014

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; dichiara compensate le spese del presente

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