Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13014 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 30/06/2020), n.13014

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30318-2018 proposto da:

R.D., M.A., nelle loro rispettive qualità di

Commissario Giudiziale e Liquidatore Giudiziale della A.I.L. SNC DI

ALBORZ SRL, ITALIAN YACHTS SPA E LORYN SRL UNIPERSONALE,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA GONDAR 22, presso lo

studio dell’avvocato MARIA ANTONELLI, che li rappresenta e difende

unitamente agli avvocati LORENZO MAGNANI, ANDREA BODRITO;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 531/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 15/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la parte contribuente proponeva ricorso avverso avviso di accertamento per il 2010;

la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso ritenendolo inammissibile;

la Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello della parte contribuente ritenendo che nella fattispecie difettasse la legittimazione ad impugnare della società A.I.L. cessionaria dell’azienda o dei soggetti che la rappresentano o che comunque agiscono nel suo interesse (cui pure è stato notificato l’avviso di accertamento) in quanto l’accertamento impugnato concerne esclusivamente la posizione fiscale della società cedente Italian Yachts, prima destinataria del provvedimento impositivo e unico soggetto legittimato a contestare l’accertamento;

la parte contribuente proponeva ricorso affidato ad un unico motivo e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso mentre l’Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 81 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18 e 19, D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 40 e 42, R.D. n. 267 del 1942, artt. 167 e 182 in quanto nel processo tributario la legittimazione ad impugnare spetta a qualunque soggetto nei confronti del quale sia stato spiccato un atto impugnabile, indipendentemente dalla circostanza che lo stesso sia il soggetto passivo dell’obbligazione;

ritenuto che tale motivo è infondato in quanto, secondo questa Corte:

nel processo tributario possono proporre ricorso i soggetti passivi dell’imposizione tributaria e il cessionario d’azienda non è soggetto passivo, bensì solo “responsabile di imposta”. Il conseguente difetto di “legitimatio ad causam” è rilevabile di ufficio anche in sede di legittimità, essendo la Corte di Cassazione dotata di poteri officiosi in tutte le ipotesi in cui il processo non poteva essere iniziato o proseguito

e dovendo escludersi la formazione del giudicato implicito, per la decisione nel merito della controversia, nei casi in cui vi sia carenza assoluta di “potestas iudicandi” da parte di qualunque giudice, con la conseguente dichiarazione di inammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio e cassazione senza rinvio della decisione impugnata. Peraltro, secondo una interpretazione meramente letterale del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 3 (a norma del quale “possono intervenire o essere chiamati in giudizio i soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell’atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso”) il responsabile di imposta non potrebbe, a rigore, neppure intervenire nel processo tributario, non essendo nè destinatario dell’atto impugnato nè parte del rapporto controverso, ed in effetti questa Corte ha inizialmente escluso l’ammissibilità nel processo tributario dell’intervento adesivo dipendente (v. Cass. n. 24064 del 2006). Solo con Cass. n. 255 del 2012) tale intervento è stato ritenuto ammissibile, affermando che una diversa interpretazione del citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 comporterebbe l’immotivata esclusione della possibilità di intervenire in giudizio per soggetti che, lungi dal far valere ragioni consistenti in utilità di mero fatto, sono (come nella specie) portatori di un interesse giuridicamente rilevante e qualificato, determinato dalla sussistenza di un rapporto giuridico sostanziale fra adiuvante e adiuvato e dalla necessità di impedire che nella propria sfera giuridica possano ripercuotersi le conseguenze dannose derivanti dagli effetti riflessi o indiretti del giudicato, laddove una interpretazione costituzionalmente orientata del suddetto articolo consentirebbe di ammettere nel processo tributario l’intervento di quei soggetti che, pur non destinatari diretti dell’atto impugnato, potrebbero essere chiamati successivamente ad adempiere in luogo di altri, ipotesi nelle quali il condebitore non è soggetto passivo di imposta ma è tuttavia considerato, dalla disciplina civile o fiscale, solidalmente responsabile per l’adempimento dell’obbligazione tributaria insieme con il contribuente, come nel caso dei soci di una società di persone – illimitatamente responsabili per le obbligazioni societarie, comprese quelle tributarie – dei rappresentanti legali del soggetto passivo di imposta – talora ritenuti solidalmente responsabili con quest’ultimo -, oppure, appunto, del cessionario di azienda o di un ramo di essa (Cass. n. 5375 del 2012: principio espressione di quello più generale di cui a Cass. SU n. 1912 del 2002 secondo cui la “legitimatio ad causam” si ricollega al principio dettato dall’art. 81 c.p.c., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge).

La CTR si è attenuta ai suddetti principi laddove ha ritenuto da un lato che nel processo tributario possono proporre ricorso solo i soggetti passivi dell’imposizione tributaria e dall’altro che il cessionario d’azienda non è soggetto passivo, traendo legittimamente come conseguenza che nella fattispecie difetta la legittimazione attiva della società A.I.L. cessionaria dell’azienda e dei soggetti che la rappresentano o che comunque agiscono nel suo interesse (cui pure è stato notificato l’avviso di accertamento) in quanto l’accertamento impugnato concerne esclusivamente la posizione fiscale della società cedente Italian Yachts, prima destinataria del provvedimento impositivo e unico soggetto legittimato a contestare l’accertamento.

Pertanto, ritenuto infondato il motivo di impugnazione, il ricorso va rigettato; le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 1.000, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 30 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 30 giugno 2020

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