Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13014 del 24/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 24/05/2017, (ud. 02/02/2017, dep.24/05/2017),  n. 13014

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14328/2011 proposto da:

V.S., (OMISSIS), D.R. (OMISSIS),

S.E. (OMISSIS), C.G. (OMISSIS), G.C.

(OMISSIS), B.E.B. (OMISSIS), BU.CR.

(OMISSIS), I.A. (OMISSIS), CI.SA. (OMISSIS),

N.M. (OMISSIS), R.L. (OMISSIS), tutti elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA PILO ALBERTELLI 1, presso lo studio degli

avvocati PIERA AMALIA CARTONI MOSCATELLI e UGO NICOTERA, che li

rappresentano e difendono giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, C.F. (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6585/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/05/2010 R.G.N. 5782/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/02/2017 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 6585 del 2009 accoglieva l’appello proposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nei confronti degli attuali ricorrenti in epigrafe, V.S. e altri, avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 6253 del 2008, escludendo ogni statuizione di condanna a carico dell’Amministrazione.

2. Gli stessi, tutti dipendenti del Ministero delle infrastrutture e trasporti, riferivano che a seguito del D.Lgs. n. 300 del 1999, negli organici del Ministero resistente erano confluiti i dipendenti ex Ministero trasporti e navigazione ed ex Ministero lavori pubblici. Precisavano che con il D.P.R. 26 marzo 2001, n. 177 ed il D.M. 28 dicembre 2001, n. 1751, era stato approvato il regolamento di attuazione della suddetta normativa, recante la omogeneizzazione delle indennità di amministrazione corrisposte al personale confluito nel Ministero dai Ministeri soppressi. Detta previsione si rendeva necessaria in quanto i dipendenti transitati nella medesima amministrazione percepivano una differente indennità ed in particolare quella corrisposta al personale dell’ex Dipartimento della Motorizzazione civile era notevolmente più alta rispetto alle altre. Sebbene il legislatore avesse demandato alla contrattazione collettiva il compito di provvedere alla omogeneizzazione, i contratti succedutisi nel tempo non avevano realizzato tale obiettivo, perpetuando una disparità di trattamento. Ad avviso dei ricorrenti le clausole contrattuale dovevano ritenersi nulle per contrasto con norme imperative di legge e sostituite di diritto, sulla base della parità contrattuale, mediante l’introduzione di una clausola che imponesse l’applicazione a tutti i dipendenti del Ministero delle infrastrutture e trasporti dell’indennità di amministrazione fruita dai dipendenti del personale proveniente dalla motorizzazione civile.

3. Il Tribunale aveva accolto la domanda condannando il Ministero a corrispondere l’indennità di amministrazione goduta dai lavoratori dell’ex Motorizzazione civile, poi confluiti, al pari dei ricorrenti, nel Ministero delle infrastrutture e trasporti, a quest’ultimi.

4. Per la cassazione della suddetta sentenza d’appello hanno proposto ricorso i ricorrenti in epigrafe, prospettando due motivi di ricorso.

5. Resiste con controricorso il Ministero.

6. In esito all’adunanza camerale la causa veniva rimessa alla pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è dedotta la nullità della sentenza o del procedimento in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

Deducono i ricorrenti che la sentenza della Corte d’Appello avrebbe affermato che l’Amministrazione avrebbe proposto impugnazione esponendo che il Tribunale, accertata la nullità delle clausole del CCNL, comunque, non avrebbe potuto disporre la corresponsione delle differenze retributive condannando l’Amministrazione al pagamento in favore dei dipendenti. Ma la censura relativa ai poteri del Giudice con cui si sarebbe lamentata l’applicazione del meccanismo sostitutivo di cui all’art. 1419 c.c., non risultava dall’esame dell’atto di appello. Pertanto sulla statuizione di condanna troverebbe applicazione l’art. 2909 c.c..

2. Con il secondo motivo è dedotta la violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1322,1418 e 1419 c.c. e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, in relazione al disposto dell’art. 22 CCCNL Comparto ministeri 2002-2003 e dei precedenti connessi (art. 3 CCNL 1996/1997, art. 33 CCNL 1998/1999, art. 4 CCNL 2000/2001).

Il giudice di appello, in mancanza di una doglianza sull’applicazione dell’art. 1419 c.c., non avrebbe potuto procedere alla revisione della sentenza senza violare le suddette disposizioni processuali, ritenendo l’illegittimità della statuizione di condanna.

Non appropriato, altresì, sarebbe il richiamo alle sentenze n. 15275 del 2007 e n. 5466 del 2006, in quanto le stesse non risultano applicabili al caso di specie, per cui la sentenza in esame avrebbe deciso in maniera difforme dalla giurisprudenza di legittimità.

3. I motivi devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione.

Gli stessi non sono fondati e devono essere rigettati sia pure con diversa motivazione rispetto a quella della sentenza della Corte d’Appello che comunque è pervenuta ad un’esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame, in ragione dei principi già enunciati con la sentenza n. 4962 del 2012, ai quali si intende dare continuità, non ravvisandosi nelle difese dei ricorrenti argomenti per una diversa soluzione.

4. L’erronea motivazione su questione di diritto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un’esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame.

In tal caso, la Corte di Cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall’ordinamento, nonchè dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111 Cost., comma 2, ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384 c.p.c., di correggere la motivazione anche a fronte di un “error in procedendo”, quale la motivazione omessa, mediante l’enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta, sempre che si tratti di questione che non richieda ulteriori accertamenti in fatto (cfr., Cass., n. 28663 del 2013, n. 23989 del 2014, Cass. S.U., n. 2731 del 2017).

5. Questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass., sentenza n. 4962 del 2012, ordinanza n. 9207 del 2014) che in relazione alla confluenza di dipendenti provenienti da varie amministrazioni nel Ministero, di nuova istituzione (L. n. 537 del 1993, ex art. 1), dei trasporti e della navigazione e successivamente nel Ministero, analogamente di nuova istituzione (D.Lgs. n. 300 del 1999, ex art. 41), delle infrastrutture e dei trasporti, non sono identificabili misure dell’indennità di amministrazione riferibili al personale in genere di detti Ministeri, e la perdurante previsione, da parte del CCNL del comparto ministeri 12 giugno 2003 per il quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003, di misure differenziate di tale indennità a seconda delle amministrazioni di provenienza non può considerarsi discriminatoria, in particolare in relazione al principio di parità di trattamento di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, che non esclude la possibilità della contrattazione collettiva di attribuire rilievo anche alle pregresse vicende dei rapporti di lavoro, nè illegittima per violazione dei D.P.R. n. 177 del 2001, art. 9, comma 5, che ha previsto l’avvio, da parte della contrattazione collettiva, dell’omogeneizzazione delle indennità di amministrazione corrisposte al personale confluito nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dai Ministeri soppressi (avendo tale contratto nazionale accordato lo stesso aumento in cifra per i lavoratori provenienti dalle varie amministrazione e avendo quindi ridotto, sia pure in misura modesta, le differenze in percentuale, essendo stata poi realizzata la parificazione al livello più vantaggioso dal CCNL 14 settembre 2007 per il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico 2006-2007).

La Corte d’Appello, quindi, nell’accogliere l’appello dell’Amministrazione, ha adottato una decisione corretta in relazione ai suddetti principi di diritto.

6. Il ricorso deve essere rigettato.

7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro cinquemila per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2017

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