Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13014 del 23/06/2016


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Cassazione civile sez. III, 23/06/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 23/06/2016), n.13014

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 14694 del 2013, proposto da:

C.G.V.L., (C.F.: (OMISSIS)),

C.G.M. (C.F.: (OMISSIS)) C.V.

A.M. (C.F.: (OMISSIS)) C.A.R.

(C.F.: (OMISSIS)), rappresentati e difesi, giusta procura in

calce al ricorso, dall’avvocato Salvatore Galluzzo (C.F.:

GLLSVT63B03G791E);

– ricorrenti –

nei confronti di:

SAN PROSPERO S.r.l., (P.I.: (OMISSIS)), in persona

dell’amministratore, legale rappresentante pro tempore, T.

L.A. rappresentato e difeso, giusta procura a margine

del controricorso, dall’avvocato Salvatore Barilla (C.F.:

BRLSVT5E07F158O)

– controrieorrente –

per la cassazione della sentenza pronunziata dal Tribunale di Reggio

Calabria n. 1940/2012, depositata in data 4 dicembre 2012;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

11 maggio 2016 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo;

uditi:

l’avvocato Arcangelo Guzzo, per delega dell’avvocato Salvatore

Galluzzo, per i ricorrenti;

l’avvocato Antonino Spinoso, per delega dell’avvocato Salvatore

Barilla, per la società controricorrente;

il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale

Dott.ssa SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel corso di una esecuzione immobiliare promossa nei confronti di C.G. e R.G. (quest’ultima deceduta nelle more del processo) il giudice dell’esecuzione, dopo l’aggiudicazione di uno dei beni pignorati in favore della San Prospero S.r.l., ha disposto la sospensione della vendita e la revoca della stessa aggiudicazione, ai sensi dell’art. 586 c.p.c., ritenendo che il prezzo offerto fosse notevolmente inferiore a quello giusto.

La società aggiudicataria ha proposto opposizione agli atti esecutivi avverso tale provvedimento, ai sensi dell’art. 617 c.p.c..

L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Reggio Calabria.

Ricorrono C.G. e gli eredi di C.R.G., sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso San Prospero S.r.l..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale si denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione e falsa applicazione di norme di diritto – L. n. 47 del 1985, art. 31, comma 5, in relazione alla L. n. 1150 del 1942, art. 31, comma 1”.

Con il secondo motivo del ricorso principale si denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione e falsa applicazione di norme di diritto – L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 6, in relazione alla L. n. 724 del 1994; L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 6, in relazione del D.L. n. 269 del 2003, art. 32, comma 27, conv.

con L. n. 326 del 2003”.

I due motivi del ricorso sono connessi e quindi possono essere esaminati congiuntamente: entrambi hanno infatti ad oggetto la contestazione della determinazione del valore di mercato del bene aggiudicato, operata dal giudice di merito essenzialmente in considerazione delle sue irregolarità sotto il profilo urbanistico.

Essi sono infondati, anche se la motivazione della pronunzia impugnata va corretta, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4.

Il tribunale ha infatti accolto l’opposizione dell’aggiudicatario ritenendo errata la valutazione del giudice dell’esecuzione in ordine alla notevole sproporzione tra il prezzo di aggiudicazione e quello effettivo di mercato dell’immobile posto in vendita, individuato in base ad una consulenza tecnica di ufficio e alla ricostruzione della sua situazione di (non) conformità alla legislazione urbanistica, senza peraltro che risultassero accertate interferenze illecite (neanche dedotte dalle parti, per quanto emerge dagli atti) tali da influenzare il procedimento che aveva portato all’aggiudicazione, ivi compresa la stima stessa, ovvero fatti nuovi successivi all’aggiudicazione, o quanto meno anteriori ma non conosciuti nè conoscibili da alcune delle parti interessate alla sospensione della vendita, comunque idonei ad alterare il corretto procedimento legale di determinazione del prezzo di vendita, e che non potessero essere posti a base di opposizioni esecutive esperibili prima dell’aggiudicazione.

In tale situazione avrebbe dovuto essere in radice esclusa la sussistenza del potere del giudice dell’esecuzione di sospendere la vendita ai sensi dell’art. 586 c.p.c., comma 1 e, in particolare, avrebbe dovuto essere considerata del tutto irrilevante l’individuazione del valore di mercato del bene aggiudicato (e, quindi, della sua regolarità sotto il profilo urbanistico).

Come chiarito in recente pronunzia di questa stessa sezione, infatti, “il potere di sospendere la vendita, attribuito dall’art. 586 c.p.c. (nel testo novellato dalla L. n. 203 del 1991, art. 19 bis) al giudice dell’esecuzione dopo l’aggiudicazione perchè il prezzo offerto è notevolmente inferiore a quello giusto, può essere esercitato allorquando: a) si verifichino fatti nuovi successivi alla aggiudicazione; b) emerga che nel procedimento di vendita si siano verificate interferenze illecite di natura criminale che abbiano influenzato il procedimento, ivi compresa la stima stessa; c) il prezzo fissato nella stima posta a base della vendita sia stato frutto di dolo scoperto dopo l’aggiudicazione; d) vengano prospettati, da una parte del processo esecutivo, fatti o elementi che essa sola conosceva anteriormente all’aggiudicazione, non conosciuti nè conoscibili dalle altre parti prima di essa, purchè costoro li facciano propri, adducendo tale tardiva acquisizione di conoscenza come sola ragione giustificativa per l’esercizio del potere del giudice dell’esecuzione” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18451 del 21/09/2015, Rv. 636807).

E’ dunque del tutto irrilevante il valore di mercato dell’immobile aggiudicato, ai fini dell’esercizio del potere di sospensione della vendita ai sensi dell’art. 586 c.p.c., laddove non siano intervenuti fattori tali da alterare il procedimento legale previsto per la individuazione del prezzo di aggiudicazione, ovvero si siano verificati fatti successivi alla stessa aggiudicazione (ovvero fatti preesistenti ma non conoscibili in precedenza).

In particolare, certamente non è possibile revocare l’aggiudicazione in base ad una rinnovazione della stima del bene dopo l’aggiudicazione stessa, laddove il prezzo di vendita sia stato determinato in base alla originaria stima, non impugnata nelle forme e nei termini di legge dalle parti, e non siano intervenuti fatti nuovi. L’opposizione avrebbe quindi dovuto essere accolta sulla base delle considerazioni che precedono, senza attribuire alcun rilievo all’effettivo valore di mercato dell’immobile, che era stato oggetto di stima non impugnata dalle parti.

2. La controricorrente San Prospero S.r.l. ha chiesto, genericamente, la modifica della regolamentazione delle spese di lite operata nella sentenza impugnata (di cui lamenta la compensazione, senza in verità indicare i motivi della sua doglianza), con condanna degli opposti. Non ha però dichiarato di intendere impugnare la pronunzia di merito sul punto, e nemmeno ha riportato la suddetta richiesta nelle conclusioni del controricorso (con le quali si limita a chiedere il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza impugnata).

Deve pertanto escludersi che possa ritenersi proposto ricorso incidentale.

Di conseguenza, la richiesta in questione risulta inammissibile.

3. Il ricorso è rigettato, con correzione della motivazione del provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4, secondo quanto sopra chiarito.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, introdotto della citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna i ricorrenti a pagare le spese del presente giudizio in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 7.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti in via principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2016

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