Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13014 del 23/06/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13014 Anno 2015
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: FALASCHI MILENA

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 18362-2012 proposto da:
MADERNA EMILIO, SOCIETA’ ERICA INDUSTRIA TESSILE
SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA DONATELLO 75, presso lo studio

dell’avvocato GIOVANNI DE ROSIS MORGIA, rappresentati e
difesi dall’avvocato ROSSANA CARIGNOLA giusta delega a margine
della seconda pagina del ricorso;
– ricorrenti contro
MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585;
– intimato avverso la sentenza n. 7655/2011 del TRIBUNALE di TORINO del
20/12/2011, depositata il 30/12/2011;

40SQ

Data pubblicazione: 23/06/2015

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/03/2015 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI.

RITENUTO IN FATTO
Emilio MADERNA e la ERICA INDUSTRIA TESSILE s.p.a. ricorrono,

cui è stato rigettato il suo appello avverso la reiezione dell’opposizione a
sanzione amministrativa conseguente a violazione dell’art. 142, comma 9 C.d.S..
L’intimato Ministero, raggiunto da notifica evidentemente irregolare, non ha
svolto attività difensiva.

Il consigliere relatore, nominato a nonna dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la
relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c. proponendo la rinnovazione della notifica
del ricorso all’Amministrazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Occorre osserva che nella specie la notifica del ricorso risulta effettuata al
Ministero dell’interno presso la sua sede legale, rimasto contumace in grado di
appello (cfr intestazione sentenza impugnata).
Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che in tema di validità della
notificazione del ricorso per cassazione all’autorità amministrativa invece che
all’Avvocatura dello Stato (Cass. 19 febbraio 1999 n. 1403; Cass. 13 dicembre
2000 n. 15747) si riferisce all’ipotesi eccezionale della L. 24 novembre 1981, n.
689, art. 23, comma 4, che permette all’autorità emittente l’atto sanzionatorio
impugnato di stare in giudizio personalmente, avvalendosi di un funzionario
delegato, e questa si sia difesa personalmente o tramite un proprio funzionario,
oppure sia rimasta contumace (cfr Cass. n. 9904 del 2010).
Ne consegue che la notificazione del ricorso risulta essere stata regolarmente
indirizzata alla sede dello stesso Ministero.

Ric. 2012 n. 18362 sez. M2 – ud. 05-03-2015
-2-

affidandosi a tre motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con

Tanto precisato, il Collegio, all’esito dell’adunanza camerale, ritiene che non
sussistano nella specie i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c., n. 5 per la
trattazione della causa in Camera di consiglio e, pertanto, la stessa deve essere
rimessa al Presidente della seconda sezione civile per la fissazione in pubblica

P.Q.M.

La Corte, rinvia la causa a nuovo ruolo per la rimessione della stessa in
pubblica udienza della seconda sezione civile.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI — 2^ Sezione civile
della Corte di Cassazione, il 5 marzo 2015.

udienza.

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