Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13014 del 14/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 14/06/2011, (ud. 03/05/2011, dep. 14/06/2011), n.13014

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18743/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

ALCATEL – LUCENT ITALIA SPA (OMISSIS) (già Alcatel Italia SpA)

in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIACOMO PUCCINI 9,

presso lo studio degli avvocati TARDELLA GIANMARCO e PERRONE

LEONARDO, che la rappresentano e difendono, giusta procura speciale

ad litem per atto notaio Maria Bellezza di Milano, in data 28.9.09,

n. rep. 73840, che viene allegata in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 34/2009 della Commissione Tributaria Regionale

di MILANO del 15.5.08, depositata il 14/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIAIDA PERSICO;

udito per la controricorrente l’Avvocato Leonardo Perrone che si

riporta agli scritti ed in subordine chiede sia sollevata la

questione di legittimità costituzionale art. 3;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIETRO GAETA

nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “Il relatore cons. Mariaida Persico, letti gli atti depositati, osserva:

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 34/40/09, depositata il 14 giugno 2009, con la quale, rigettato l’appello proposto dall’ufficio, è stata confermata la sentenza di primo grado che aveva annullato la cartella di pagamento con la quale veniva richiesto alla soc. Alcatel Italia S.p.A. il pagamento dell’Irpeg e relativa sanzione per l’anno d’imposta 1998. Il giudice a quo, premessa la possibilità di compensare il debito Irpeg, portato dalla cartella in esame, con i crediti derivanti da perdite fiscali relativi all’anno 1994 – purchè all’attualità ancora disponibili -, ha ritenuto non dovuta la sanzione applicata in quanto, operando detta compensazione, non risultava più dovuta alcuna imposta.

2. La contribuente resiste con controricorso.

3.1 Con il ricorso, fondato su di un unico motivo, accompagnato da idoneo quesito di diritto, l’agenzia denuncia la violazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 1, commi 2 e 4, per avere il giudice a quo erroneamente ritenuto che nel caso di specie manchi il presupposto per l’applicazione della sanzione, mentre ai sensi del D.Lgs. citato, art. 1, comma 4, la sanzione per la dichiarazione infedele è comunque dovuta a prescindere dalla circostanza che l’imposta non dichiarata vada poi effettivamente riscossa oppure debba essere compensata.

3.2 La censura è manifestamente fondata.

Invero la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 1, – come peraltro già affermato con riferimento al disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 46, (Cass. n. 9757/08; n. 3542/02; n. 947/2000)- è intesa a prevenire la presentazione da parte dei contribuenti di dichiarazioni infedeli; conseguentemente le corrispondenti sanzioni, di natura amministrativa, sono da riconnettersi al solo dato obiettivo della dichiarazione di un reddito inferiore: è tale infedele dichiarazione che legittima e rende necessario il conseguente accertamento il quale a sua volta determina l’irrogazione della san/ione. Solo dopo tale fase accertativa potrà poi procedersi alla successiva riscossione. Pertanto il fatto che, in sede di riscossione della diversa imposta così accertata e della conseguente sanzione vengano eccepiti e riconosciuti, come nel caso di specie, titoli di compensazione non spiega alcun riflesso sull’applicabilità alla fattispecie concreta del disposto del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 1, commi 2 e 4.

3.3 Può in definitiva essere affermato il seguente principio di diritto: Nel caso di impugnazione di una cartella relativa alla riscossione dell’Irpeg, accertata con pregresso avviso di accertamento non contestato, e delle relative sanzioni per infedele dichiarazione, tale sanzione è dovuta a prescindere dalla circostanza che l’imposta non dichiarata vada poi effettivamente riscossa oppure debba essere compensata con crediti rinvenienti dalla definitiva stabilizzazione di perdite fiscali precedenti.

4. Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., con il relativo accoglimento, per manifesta fondatezza”.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che è stata depositata dalla resistente Alcatel – Lucent Italia S.p.A. memoria ex art. 380 bis c.p.c., ribadita con osservazioni scritte depositate ex art. 379 c.p.c., comma 4, con la quale si chiede che venga dichiarato il passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado nella parte in cui ha statuito in merito alla non debenza dell’Irpeg, iscritta a ruolo per l’anno 1994 e dei relativi interessi; che sia dichiarata non dovuta la sanzione amministrativa o, in via subordinata, che sia sollevata questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 1, ove possa essere interpretato nel senso che la sanzione di infedele dichiarazione è irrogabile anche in mancanza di un’imposta dovuta ed evasa;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione. In particolare osserva che l’unico thema decidendum, introdotto dal ricorso dell’Agenzia delle Entrate, è costituito dalla debenza o meno della sanzione amministrativa D.Lgs. n. 471 del 1997, ex art. 1, per infedele dichiarazione, già esclusa dalla sentenza di secondo grado impugnata, che ha fondato tale decisum sulla ritenuta compensabilita dell’Irpeg iscritta a ruolo per il 1998 con i crediti relativi all’anno 1994. Ne consegue l’impossibilità per questo giudice di pronunciarsi specificamente su altro e diverso tema. Si rileva inoltre che il principio di diritto affermato nella relazione ex art. 380 bis c.p.c., (la quale, come peraltro specificato, in mancanza di precedenti specifici, ha fatto riferimento a principi già enucleati da questa Corte in riferimento al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 46, e comunque a violazioni sanzionate relative all’accertamento dei redditi) e fato proprio da Collegio, costituisce applicazione dei più generali principi in materia di compensazione, la quale ultima presuppone ontologicamente l’esistenza di un credito e di un debito così che non è possibile ammettere una compensazione se non ammettendo l’esistenza di un debito (nel caso di specie l’imposta Irpeg 1998 evasa) eliso dall’esistenza di un credito (nel caso di specie riferito al 1994). Tanto determina altresì la manifesta infondatezza dell’eccezione di incostituzionalità sollevata, essendone errato il presupposto, costituito dall’applicabilità della sanzione anche nell’ipotesi (insussistente) di inesistenza di un’imposta dovuta;

che, pertanto, il ricorso va accolto e la impugnata sentenza va cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente; che le spese possono essere regolate come in dispositivo in applicazione del principio della soccombenza per quanto attiene il presente giudizio e con compensazione integrale con riferimento ai gradi di merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese relative ai gradi di merito, condanna il resistente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.100,00, delle quali Euro 100,00 per spese.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2011

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