Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13013 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 30/06/2020), n.13013

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 31189/2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– ricorrente –

Contro

CASH AND CARRY APULIA SRL IN LIQUIDAZIONE (C.F. (OMISSIS)), in

persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa

dall’Avv. ROBERTO AMODIO, elettivamente domiciliato presso il Dott.

ALFREDO PLACIDI in Roma, Via Barnaba Tortolini, 30;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Puglia, Sezione Staccata di Lecce, n. 1279/18 depositata in data 18

aprile 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 29 gennaio 2020 dal Consigliere Relatore Dott. D’Aquino Filippo.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il contribuente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza della CTR della Puglia, Sezione Staccata di Lecce, del 1 marzo 2016, che condannava l’Agenzia delle Entrate al rimborso dell’IVA per Euro 23.892,01 oltre accessori.

La CTR della Puglia, con sentenza in data 18 aprile 2018, ha accolto il ricorso del contribuente, osservando come il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 70 rende ammissibile il ricorso con il quale si renda a far valere l’inerzia dell’amministrazione rispetto al giudicato, osservando come il giudice dell’ottemperanza non può decidere su questioni ulteriori, quali la spettanza del credito.

Propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a un unico motivo, resiste con controricorso parte contribuente.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1 – Con l’unico motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 70, comma 10, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 30, nonchè dell’art. 2697 c.c., nella parte in cui il giudice dell’ottemperanza non ha effettuato alcun esame sulla effettività e spettanza del credito, nonostante tale accertamento non fosse stato compiuto nel precedente giudizio. Osserva il ricorrente come la sentenza di cui si è chiesta l’ottemperanza si è limitato ad accertare l’esistenza della volontà di chiedere il rimborso del credito, circostanza in fatto che spetta al contribuente provare ai fini della esistenza del proprio diritto al rimborso.

2 – Il motivo è infondato, essendo questa Corte ferma nel principio secondo cui in tema di giudizio di ottemperanza alle decisioni delle commissioni tributarie, il potere del giudice sul comando definitivo inevaso va esercitato entro i confini invalicabili posti dall’oggetto della controversia definita col giudicato, in costanza del cd. “carattere chiuso” del giudizio di ottemperanza, sicchè può essere enucleato e precisato il contenuto degli obblighi nascenti dalla decisione passata in giudicato, chiarendosene il reale significato e rendendolo quindi effettivo, ma non può attribuirsi un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello riconosciuto con la sentenza da eseguire, nè può essere negato il diritto consacrato dal dictum azionato (Cass., Sez. V, 29 maggio 2019, n. 14642; Cass., Sez. VI, 20 luglio 2018, n. 19346; Cass., Sez. V, 29 luglio 2016, n. 15827).

Il vincolo del giudicato esterno incontra, pertanto, un limite ulteriore nel carattere chiuso del procedimento disciplinato dal citato D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 70, nel senso che il potere del giudice di enucleare il contenuto degli obblighi nascenti dalla decisione deve essere esercitato entro i confini invalicabili posti dall’oggetto della controversia irrevocabilmente definita, e non può quindi estendersi alla valutazione degli effetti potenziali del giudicato, che appartiene al momento della cognizione (Cass., Sez. V, 8 aprile 2009, n. 8486).

3 – E’, pertanto, preclusa nel giudizio di ottemperanza la questione circa la sussistenza e spettanza del credito IVA, laddove la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza, nell’accertare la volontà del contribuente di chiedere il rimborso, ha accertato la sussistenza del diritto al rimborso.

4 – Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna l’AGENZIA DELLE ENTRATE al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore di CASH AND CARRY APULIA SRL IN LIQUIDAZIONE, che liquida in complessivi Euro 2.300,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 29 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 30 giugno 2020

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