Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13013 del 23/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 23/06/2016, (ud. 15/04/2016, dep. 23/06/2016), n.13013

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Ai fini che ancora rilevano nella presente controversia, la domanda di risoluzione per grave inadempimento di un contratto di locazione avente ad oggetto un fondo, ove erano situate anche baracche e manufatti – proposta nei confronti del conduttore ( T.) dai locatori ( M. e C.), che addussero la realizzazione di opere abusive sullo stesso, fu accolta dal Tribunale e la decisione venne confermata dalla Corte di appello di Napoli. La Corte, rigettò l’impugnazione anche rispetto alle domande riconvenzionali avanzate dal conduttore (sentenza del 10 maggio 2011).

2. Avverso la suddetta sentenza, il conduttore propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, C.A. e M. A., ritualmente intimati, non si difendono.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte di appello ha valutato grave l’inadempimento, ai sensi degli artt. 1587 e 1590 c.c., considerando altresì le previsioni contrattuali (artt. 6 e 8) che consentivano al conduttore di effettuare interventi di recupero e manutenzione delle strutture esistenti.

A tal fine, ha dato rilievo – sulla scorta delle risultanze processuali e della consulenza tecnica – alla realizzazione di opere abusive nuove, contrapponendole alla previsione contrattuale che autorizzava il conduttore ad eseguire opere di manutenzione straordinaria intese al recupero e alla sostituzione delle strutture preesistenti. Ha aggiunto che, anche ipotizzando l’intento dei locatori di autorizzare opere abusive in luogo del recupero e della manutenzione straordinaria, la previsione contrattuale sarebbe stata nulla per l’illiceità dell’oggetto.

1.1. E’ priva di pregio la censura, avanzata con il primo motivo di ricorso – deducendo la violazione degli artt. 1590 e 1587 c.c., in relazione agli artt. 1362 e 1455 c.c., unitamente a vizi motivazionali – nella quale, peraltro omettendo completamento di prendere in considerazione l’argomentazione relativa alla nullità del contratto se fossero state autorizzate opere abusive, si critica la sentenza per aver valutato la gravità dell’inadempimento senza prendere in considerazione le previsioni contrattuali che avrebbero autorizzato le opere abusive.

2. La Corte di merito, inoltre, ha rigettato l’impugnazione del conduttore nella parte in cui lamentava il mancato accoglimento della richiesta di rimborso rivolta ai locatori per aver demolito a proprie spese delle opere che erano state oggetto di sequestro prima della vigenza del contratto. A tal fine, ha rilevato la mancata prova di tale demolizione a proprie spese ed ha evidenziato che lo stesso conduttore, nella propria comparsa di risposta, aveva attribuito ai locatori ( M.) tale demolizione come una prevaricazione.

2.1. E’ del tutto inammissibile la censura, avanzata con il secondo motivo – dove si deduce la violazione dell’art. 115 c.p.c., oltre a vizi motivazionali – lamentando che la Corte di merito non avrebbe considerato che il fatto della avvenuta demolizione di tale opere era non contestata da controparte.

A parte la considerazione che il ricorrente nulla deduce in ordine alla propria stessa affermazione contenuta nella comparsa, la censura è prospettata nella totale violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, in mancanza di ogni specifico riferimento agli atti processuali di controparte sui quali sarebbe fondata la mancata contestazione da parte dei locatori.

3. In conclusione, il ricorso va rigettato. Non avendo le parti intimate svolto attività difensiva, non sussistono i presupposti per la pronuncia in ordine alle spese processuali.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA